Trib. Milano, ordinanza 12/02/2025
TRIB Milano
Ordinanza
12 febbraio 2025
Ordinanza
12 febbraio 2025
0
0
05:06:40
TRIB Milano
Ordinanza
12 febbraio 2025
Ordinanza
12 febbraio 2025
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesi
Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 34788/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione specializzata Immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, in persona del Giudice onorario dott.ssa Angelina Turco, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.01.2025, ha emesso la seguente
ORDINANZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34788/2022, promossa da:
MA ZA MB EL ME, nata il [...] in [...]; DE ER ME NETO, nato il [...] in Brasile, in [...] ed in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore AU RÃ ME, nata il [...] in [...]; DR CÂ MB, nata il
14.04.1965 in Brasile;
OV MB RU, nata l'[...] in [...]; TR ZA MB, nata il [...] in [...]; DI MA RE MB, nata il [...] in [...]; AN MB FA, nata l'[...] in [...]; EN MB FA, nata il
15.02.1989 in Brasile;
MA DA RE MB, nata il [...] in [...]; RI RE MB, nato l'[...] in [...]; CA ME MB, nato l'[...] in [...]; EI AU MB, nata il [...] in [...]; EL SÉ MB, nato il [...] in [...]; ED TO MB, nato il [...] in [...]; AR DO MB, nato il [...] in [...]; AF VA DE SO MB, nato il [...] in [...]; OD VA DE SO MB, nato il [...] in [...]; EI MA MB IN, nata il [...] in [...]; AR VA MB CA, nata il [...] in Brasile, in [...] ed in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore LA MB CA, nata il [...] in [...]; SI MA MB RL DE FR, nata il [...] in [...]; BA IB DE FR, nata il [...] in [...]; SÉ IC RL DE FR, nato il [...] in [...]; AF DE RL, nato l'[...] in [...]; SA AR MB RL IN, nata il [...] in [...]; SÉ LA BO IN NETO, nato il [...] in Brasile, in [...] ed in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori EL PI IN, nata il [...] in [...], ed NR PI IN, nato il [...] in [...]; SÉ LI RL IN, nato l'[...] in [...]; SÉ DO RL IN, nato il
1
26.11.1993 in Brasile;
MA ZA SA MB, nata il [...] in [...]; NA MB SS, nata il [...] in [...]; ricorrenti
IZ MB DE ID, nata l'[...] in [...], intervenuta nel giudizio con atto di intervento depositato in data 27.06.2024; tutti rappresentati e difesi dall'avv. Sara Brazzini, ed elettivamente domiciliati a Pontassieve (FI), via Mascagni n. 11, presso lo studio del difensore, come da procure allegate agli atti contro
MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentato e difeso ex Lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Milano, resistente
e nei confronti del
PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, interveniente necessario
OGGETTO: accertamento e dichiarazione cittadinanza iure sanguinis.
CONCLUSIONI: Parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127ter c.p.c. del 22.01.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. depositato in data 20.09.2022 i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano RE IR MB, nato a [...] in data [...], ed emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano o rinunciare alla cittadinanza italiana.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Milano che non ha precisato le conclusioni.
Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione si è costituita in data 15.11.2023, chiedendo al Tribunale “previa verifica della ricorrenza di tutti i presupposti in fatto e in diritto, in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana come da richiesta dalle ricorrenti, disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.”.
A seguito di udienza a trattazione scritta in data 23.01.2025 e del deposito delle note scritte depositate il 22.01.2025 il Giudice si è riservato la decisione.
***
Dalla documentazione riversata in atti è possibile ricostruire la genealogia dei ricorrenti. La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata (cfr. docc. da 35 a 112 all. ricorso).
L'esame dei documenti prodotti evidenzia che la trasmissione della cittadinanza, secondo la legge all'epoca vigente, si interruppe a causa di un passaggio generazionale per linea femminile;
la trasmissione jure sanguinis era infatti all'epoca
2
prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione specializzata Immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, in persona del Giudice onorario dott.ssa Angelina Turco, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.01.2025, ha emesso la seguente
ORDINANZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34788/2022, promossa da:
MA ZA MB EL ME, nata il [...] in [...]; DE ER ME NETO, nato il [...] in Brasile, in [...] ed in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore AU RÃ ME, nata il [...] in [...]; DR CÂ MB, nata il
14.04.1965 in Brasile;
OV MB RU, nata l'[...] in [...]; TR ZA MB, nata il [...] in [...]; DI MA RE MB, nata il [...] in [...]; AN MB FA, nata l'[...] in [...]; EN MB FA, nata il
15.02.1989 in Brasile;
MA DA RE MB, nata il [...] in [...]; RI RE MB, nato l'[...] in [...]; CA ME MB, nato l'[...] in [...]; EI AU MB, nata il [...] in [...]; EL SÉ MB, nato il [...] in [...]; ED TO MB, nato il [...] in [...]; AR DO MB, nato il [...] in [...]; AF VA DE SO MB, nato il [...] in [...]; OD VA DE SO MB, nato il [...] in [...]; EI MA MB IN, nata il [...] in [...]; AR VA MB CA, nata il [...] in Brasile, in [...] ed in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore LA MB CA, nata il [...] in [...]; SI MA MB RL DE FR, nata il [...] in [...]; BA IB DE FR, nata il [...] in [...]; SÉ IC RL DE FR, nato il [...] in [...]; AF DE RL, nato l'[...] in [...]; SA AR MB RL IN, nata il [...] in [...]; SÉ LA BO IN NETO, nato il [...] in Brasile, in [...] ed in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori EL PI IN, nata il [...] in [...], ed NR PI IN, nato il [...] in [...]; SÉ LI RL IN, nato l'[...] in [...]; SÉ DO RL IN, nato il
1
26.11.1993 in Brasile;
MA ZA SA MB, nata il [...] in [...]; NA MB SS, nata il [...] in [...]; ricorrenti
IZ MB DE ID, nata l'[...] in [...], intervenuta nel giudizio con atto di intervento depositato in data 27.06.2024; tutti rappresentati e difesi dall'avv. Sara Brazzini, ed elettivamente domiciliati a Pontassieve (FI), via Mascagni n. 11, presso lo studio del difensore, come da procure allegate agli atti contro
MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentato e difeso ex Lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Milano, resistente
e nei confronti del
PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, interveniente necessario
OGGETTO: accertamento e dichiarazione cittadinanza iure sanguinis.
CONCLUSIONI: Parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127ter c.p.c. del 22.01.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. depositato in data 20.09.2022 i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano RE IR MB, nato a [...] in data [...], ed emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano o rinunciare alla cittadinanza italiana.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Milano che non ha precisato le conclusioni.
Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione si è costituita in data 15.11.2023, chiedendo al Tribunale “previa verifica della ricorrenza di tutti i presupposti in fatto e in diritto, in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana come da richiesta dalle ricorrenti, disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.”.
A seguito di udienza a trattazione scritta in data 23.01.2025 e del deposito delle note scritte depositate il 22.01.2025 il Giudice si è riservato la decisione.
***
Dalla documentazione riversata in atti è possibile ricostruire la genealogia dei ricorrenti. La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata (cfr. docc. da 35 a 112 all. ricorso).
L'esame dei documenti prodotti evidenzia che la trasmissione della cittadinanza, secondo la legge all'epoca vigente, si interruppe a causa di un passaggio generazionale per linea femminile;
la trasmissione jure sanguinis era infatti all'epoca
2
prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi