Trib. Monza, sentenza 03/01/2025, n. 23
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Testo completo
N. R.G. 2693 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente Dott.ssa Caterina CANIATO Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2693 /2023 promossa con ricorso da: (C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo Studio degli Avv.ti Gian Piero Agnelli e Anna Giuseppina Santonocito che la rappresentano e difendono come da procura in atti
e
(C.F. , nato a [...] il [...], elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Iacona Donatella che lo rappresenta e difende come da procura in atti Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: MODIFICA delle CONDIZIONI di DIVORZIO All'udienza del 18.12.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni come segue: parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza, a parziale modifica delle condizioni di divorzio stabilite dalla sentenza n. 2465/2019 del Tribunale di Monza, disattesa ogni istanza, eccezione e difesa di controparte:
- revocare l'affidamento di al Comune di residenza e affidarla ai genitori in via condivisa con collocamento Per_1 prevalente presso il padre;
- disporre che si incontri liberamente con la madre, ossia senza la presenza di educatori, osservando il Per_1 seguente calendario:
otto giorni durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno il periodo 23/12 30/12 e 31/12 6/01. Per le prossime festività, la ragazza trascorrerà con la madre il periodo 31/12/2024 6/1/2025.
quattro settimane, anche non consecutive, durante le vacanze scolastiche estive;
tutte le vacanze scolastiche pasquali, ogni anno, ossia senza alternarsi con l'altro genitore.
Per quanto riguarda i ponti i genitori si accorderanno di volta in volta a seconda del calendario scolastico ed i desideri di . Per_1 Con la facoltà di organizzare altri incontri della durata di un week end intero ove tra un incontro e l'altro trascorresse troppo tempo e, in ogni caso, quando vi fosse il desiderio di madre e figlia di vedersi, compatibilmente con gli impegni scolastici di e quelli lavorativi della Sig.ra Per_1 Parte_1
- Quanto alle modalità con le quali dovrà raggiungere la madre presso l'abitazione di quest'ultima in Per_1
Beverino, disporre che possa viaggiare in treno in autonomia. In alternativa disporre che Per_1 Per_1 venga accompagnata dal padre, in auto o in treno, sino alla stazione di Genova (o, in alternativa ove la ragazza incontrerà la madre con la quale proseguirà il viaggio in treno sino a destinazione. Viceversa, per il viaggio di ritorno. Le spese per il biglietto del treno di saranno a carico della madre. Per_1
- Confermare l'onere, a carico della Sig.ra di contribuire al mantenimento di versando al sig. Parte_1 Per_1
'importo mensile di € 150,00 e di partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie di Pt_2 Per_1 come da protocollo in uso presso il Tribunale di Monza.
Con vittoria di spese e competenze di lite, ivi compresi rimborso forfetario, cpa ed iva.” Parte resistente: “Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare:
In via principale e nel merito:
- Rigettare tutte le domande svolte dalla ricorrente, comprese quelle risarcitorie ex art. 473-bis.39 c.p.c., perché infondate in fatto e diritto e confermare la sentenza di divorzio in punto di affido e collocazione di , Per_1 escludendo la telefonata serale, stante la liberalizzazione dei colloqui telefonici madre-figlia, quindi: disporre l'affidamento della minore al Comune di residenza (attualmente Renate) con facoltà per l'ente in caso Per_1 di disaccordo genitoriale, di adottare le decisioni di maggiore interesse per la minore e collocamento presso il padre:
- Disporre che gli incontri madre-figlia avvengano secondo gli accordi intercorsi all'udienza del 05.12.2024 e che la signora si faccia carico di prelevare la figlia a Milano e di ivi riaccompagnarla alla fine del periodo di Parte_1 sua spettanza
In via riconvenzionale:
- Porre a carico di l'importo di € 300,00, da versarsi a , in via anticipata, entro il Parte_1 Parte_2 giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno, a titolo di contributo al mantenimento della figlia . Per_1
Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby-sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Si chiede di escludere dall'assegno di mantenimento e di porlo tra le spese extra, l'abbonamento annuale del treno relativo alla frequenza scolastica che dovrà essere diviso al 50% tra i genitori. Detta somma si chiede che venga annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da ottobre 2024 e con riferimento al mese di ottobre 2023.
- Porre altresì a carico di il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive della figlia, Parte_1 da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi, mentre la restante parte sarà corrisposta dall'altro genitore. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia);
spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari
o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici
(es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza
e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente Dott.ssa Caterina CANIATO Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2693 /2023 promossa con ricorso da: (C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo Studio degli Avv.ti Gian Piero Agnelli e Anna Giuseppina Santonocito che la rappresentano e difendono come da procura in atti
e
(C.F. , nato a [...] il [...], elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Iacona Donatella che lo rappresenta e difende come da procura in atti Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: MODIFICA delle CONDIZIONI di DIVORZIO All'udienza del 18.12.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni come segue: parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza, a parziale modifica delle condizioni di divorzio stabilite dalla sentenza n. 2465/2019 del Tribunale di Monza, disattesa ogni istanza, eccezione e difesa di controparte:
- revocare l'affidamento di al Comune di residenza e affidarla ai genitori in via condivisa con collocamento Per_1 prevalente presso il padre;
- disporre che si incontri liberamente con la madre, ossia senza la presenza di educatori, osservando il Per_1 seguente calendario:
otto giorni durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno il periodo 23/12 30/12 e 31/12 6/01. Per le prossime festività, la ragazza trascorrerà con la madre il periodo 31/12/2024 6/1/2025.
quattro settimane, anche non consecutive, durante le vacanze scolastiche estive;
tutte le vacanze scolastiche pasquali, ogni anno, ossia senza alternarsi con l'altro genitore.
Per quanto riguarda i ponti i genitori si accorderanno di volta in volta a seconda del calendario scolastico ed i desideri di . Per_1 Con la facoltà di organizzare altri incontri della durata di un week end intero ove tra un incontro e l'altro trascorresse troppo tempo e, in ogni caso, quando vi fosse il desiderio di madre e figlia di vedersi, compatibilmente con gli impegni scolastici di e quelli lavorativi della Sig.ra Per_1 Parte_1
- Quanto alle modalità con le quali dovrà raggiungere la madre presso l'abitazione di quest'ultima in Per_1
Beverino, disporre che possa viaggiare in treno in autonomia. In alternativa disporre che Per_1 Per_1 venga accompagnata dal padre, in auto o in treno, sino alla stazione di Genova (o, in alternativa ove la ragazza incontrerà la madre con la quale proseguirà il viaggio in treno sino a destinazione. Viceversa, per il viaggio di ritorno. Le spese per il biglietto del treno di saranno a carico della madre. Per_1
- Confermare l'onere, a carico della Sig.ra di contribuire al mantenimento di versando al sig. Parte_1 Per_1
'importo mensile di € 150,00 e di partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie di Pt_2 Per_1 come da protocollo in uso presso il Tribunale di Monza.
Con vittoria di spese e competenze di lite, ivi compresi rimborso forfetario, cpa ed iva.” Parte resistente: “Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare:
In via principale e nel merito:
- Rigettare tutte le domande svolte dalla ricorrente, comprese quelle risarcitorie ex art. 473-bis.39 c.p.c., perché infondate in fatto e diritto e confermare la sentenza di divorzio in punto di affido e collocazione di , Per_1 escludendo la telefonata serale, stante la liberalizzazione dei colloqui telefonici madre-figlia, quindi: disporre l'affidamento della minore al Comune di residenza (attualmente Renate) con facoltà per l'ente in caso Per_1 di disaccordo genitoriale, di adottare le decisioni di maggiore interesse per la minore e collocamento presso il padre:
- Disporre che gli incontri madre-figlia avvengano secondo gli accordi intercorsi all'udienza del 05.12.2024 e che la signora si faccia carico di prelevare la figlia a Milano e di ivi riaccompagnarla alla fine del periodo di Parte_1 sua spettanza
In via riconvenzionale:
- Porre a carico di l'importo di € 300,00, da versarsi a , in via anticipata, entro il Parte_1 Parte_2 giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno, a titolo di contributo al mantenimento della figlia . Per_1
Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby-sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Si chiede di escludere dall'assegno di mantenimento e di porlo tra le spese extra, l'abbonamento annuale del treno relativo alla frequenza scolastica che dovrà essere diviso al 50% tra i genitori. Detta somma si chiede che venga annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da ottobre 2024 e con riferimento al mese di ottobre 2023.
- Porre altresì a carico di il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive della figlia, Parte_1 da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi, mentre la restante parte sarà corrisposta dall'altro genitore. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia);
spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari
o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici
(es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza
e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede
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