Trib. Campobasso, sentenza 08/05/2024, n. 468
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Testo completo
N. R.G. 1240/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, così composto:
Enrico DI DEDDA Presidente
Barbara PREVIATI Giudice relatore
Claudia CARISSIMI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1240/2022, trattenuta in decisione in data
2.02.2024, all'esito di udienza svolta con modalità cartolare, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20), promossa da:
RE GI (C.F. [...]) con il patrocinio dell'avv. Fulvio COVINO
(CVNFLV67L15F8391), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Vasto, Via
Giulio Cesare n. 38
ATTORE
Contro
TT IS, atto di citazione notificato in Vasto c/o il Tribunale di Vasto, via Vittorio
Bachelet n. 1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte costituita ha concluso come da note scritte depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni svolta con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 7
Con atto di citazione ritualmente notificato, RE GI conveniva in giudizio
TT IS, Giudice del Tribunale di Vasto, per accertarne la responsabilità per i fatti descritti in citazione, di seguito meglio specificati, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni asseritamente subiti, quantificati in euro 100.000,00.
Nello specifico, RE GI riferiva che: egli aveva citato in giudizio dinanzi al Tribunale di Vasto RE GI;
il procedimento, iscritto in data 367/2019, con prima udienza fissata al 1.10.2019, era assegnato al Giudice CAPUOZZO Anna Rosa, che -dichiarata la contumacia del convenuto- rinviava per precisazione delle conclusioni alla udienza del 9.06.2020;
in data 14.05.2020, il
Giudice CAPUOZZO veniva sostituito da PICALARGA Prisca, senza che fosse stato adottato dal Presidente del Tribunale alcun provvedimento ai sensi dell'art. 174 c.p.c.;
il procedimento veniva rinviato dal Giudice PICALARGA alla udienza del 10.06.2021 “per esigenze di ruolo”;
detto Giudice si assentava dall'ufficio per maternità e veniva sostituito dalla convenuta
TT IS, senza che il Presidente del Tribunale avesse adottato alcun provvedimento ai sensi dell'art. 174 c.p.c.;
la TT, con decreto del 6.06.2021, inviava la causa al 2.06.2022 adducendo, quale motivazione del rinvio, il rilevante numero di fascicoli fissati per precisazione delle conclusioni;
successivamente, con decreto del
28.08.2021, rinviava la causa al 23.06.2022, con la motivazione che la data già fissata,
2.06.2022, cadeva in un giorno festivo;
inoltre, la TT rigettava la richiesta di anticipazione del procedimento avanzata in data 20.10.2021;
successivamente, il medesimo
Giudice rinviava il procedimento dal 23.06.2022 al 9.03.2023, con la motivazione che nella data precedentemente fissata non teneva udienza tabellare, ad avviso dell'attore “come se tenesse udienza soltanto ogni 9 mesi o quasi un anno”; avanzata richiesta di sostituzione del
Giudice, il Presidente del Tribunale di Vasto rigettava detta istanza, evidenziando che il
Giudice assegnatario non teneva udienza il quarto giovedì del mese;
secondo la prospettazione dell'attore, risultava dunque “chiaro che TT evitava di decidere la causa”, avendo fissato udienza, pur trattandosi di causa di “pronta spedizione”, prima in un giorno festivo, successivamente in un giorno in cui non teneva udienza e, comunque, avendo disposto dei rinvii lunghi ed immotivati, tanto che si profilava un diniego di giustizia, con conseguenti danni subiti l'attore, quantificati nella indicata misura, di cui in questa sede chiedeva il risarcimento.
Nel presente giudizio rimaneva contumace la convenuta, TT IS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, così composto:
Enrico DI DEDDA Presidente
Barbara PREVIATI Giudice relatore
Claudia CARISSIMI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1240/2022, trattenuta in decisione in data
2.02.2024, all'esito di udienza svolta con modalità cartolare, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20), promossa da:
RE GI (C.F. [...]) con il patrocinio dell'avv. Fulvio COVINO
(CVNFLV67L15F8391), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Vasto, Via
Giulio Cesare n. 38
ATTORE
Contro
TT IS, atto di citazione notificato in Vasto c/o il Tribunale di Vasto, via Vittorio
Bachelet n. 1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte costituita ha concluso come da note scritte depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni svolta con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 7
Con atto di citazione ritualmente notificato, RE GI conveniva in giudizio
TT IS, Giudice del Tribunale di Vasto, per accertarne la responsabilità per i fatti descritti in citazione, di seguito meglio specificati, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni asseritamente subiti, quantificati in euro 100.000,00.
Nello specifico, RE GI riferiva che: egli aveva citato in giudizio dinanzi al Tribunale di Vasto RE GI;
il procedimento, iscritto in data 367/2019, con prima udienza fissata al 1.10.2019, era assegnato al Giudice CAPUOZZO Anna Rosa, che -dichiarata la contumacia del convenuto- rinviava per precisazione delle conclusioni alla udienza del 9.06.2020;
in data 14.05.2020, il
Giudice CAPUOZZO veniva sostituito da PICALARGA Prisca, senza che fosse stato adottato dal Presidente del Tribunale alcun provvedimento ai sensi dell'art. 174 c.p.c.;
il procedimento veniva rinviato dal Giudice PICALARGA alla udienza del 10.06.2021 “per esigenze di ruolo”;
detto Giudice si assentava dall'ufficio per maternità e veniva sostituito dalla convenuta
TT IS, senza che il Presidente del Tribunale avesse adottato alcun provvedimento ai sensi dell'art. 174 c.p.c.;
la TT, con decreto del 6.06.2021, inviava la causa al 2.06.2022 adducendo, quale motivazione del rinvio, il rilevante numero di fascicoli fissati per precisazione delle conclusioni;
successivamente, con decreto del
28.08.2021, rinviava la causa al 23.06.2022, con la motivazione che la data già fissata,
2.06.2022, cadeva in un giorno festivo;
inoltre, la TT rigettava la richiesta di anticipazione del procedimento avanzata in data 20.10.2021;
successivamente, il medesimo
Giudice rinviava il procedimento dal 23.06.2022 al 9.03.2023, con la motivazione che nella data precedentemente fissata non teneva udienza tabellare, ad avviso dell'attore “come se tenesse udienza soltanto ogni 9 mesi o quasi un anno”; avanzata richiesta di sostituzione del
Giudice, il Presidente del Tribunale di Vasto rigettava detta istanza, evidenziando che il
Giudice assegnatario non teneva udienza il quarto giovedì del mese;
secondo la prospettazione dell'attore, risultava dunque “chiaro che TT evitava di decidere la causa”, avendo fissato udienza, pur trattandosi di causa di “pronta spedizione”, prima in un giorno festivo, successivamente in un giorno in cui non teneva udienza e, comunque, avendo disposto dei rinvii lunghi ed immotivati, tanto che si profilava un diniego di giustizia, con conseguenti danni subiti l'attore, quantificati nella indicata misura, di cui in questa sede chiedeva il risarcimento.
Nel presente giudizio rimaneva contumace la convenuta, TT IS
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