Trib. Salerno, sentenza 28/01/2025, n. 415

TRIB Salerno
Sentenza
28 gennaio 2025
0
0
05:06:40
TRIB Salerno
Sentenza
28 gennaio 2025

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Salerno, sentenza 28/01/2025, n. 415
Giurisdizione : Trib. Salerno
Numero : 415
Data del deposito : 28 gennaio 2025

Testo completo

R.G. N. 8755/2021

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa
Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8755 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2021, avente ad oggetto
“appello”, vertente TRA
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, (P. Iva 13756881002), in persona del dr.
Antonio Cristofaro nella qualità di Procuratore in virtù dei poteri conferiti giusta procura con atto notarile, rappresentata, difesa e domiciliata, giusta procura in atti, dall'Avv. Pasquale EBOLI (C.F: [...]), con studio in Portici (Na) al Corso Garibaldi n.85 Appellante
E
IO NZ (C.F.: [...]), rappresentata, difesa e domiciliata, nel primo grado di giudizio, dall'Avv. Angela CARROZZA (C.F.: [...]), con studio in Via Vigna Delle Canne di Altavilla Silentina (Sa) Appellata contumace
Avverso
Sentenza del Giudice di Pace di Roccadaspide n. 342/2021, depositata il 20/04/2021, non notificata
CONCLUSIONI Come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con opposizione ai sensi dell'art. 615 comma 1° c.p.c., l'attrice in primo grado impugnava l'estratto di ruolo nr. 0000988/2013 relativo alla cartella di pagamento nr. 1002013000125192 000, avente ad oggetto la Tassa Automobilistica in favore della Regione Campania (Ente creditore) e relativo all'annualità 2008. A sostegno della domanda, deduceva l'intervenuta prescrizione della somma di euro 301,59 sottesa alla cartella opposta, lamentandone il decorso successivamente alla notifica della cartella di pagamento. Instava, quindi, il Giudice di Pace adito per la declaratoria di non debenza della somma iscritta al ruolo, con vittoria di spese di lite. 1.1 Con sentenza n. 342/2021, il Giudice di Pace adito si pronunciava per l'accoglimento della domanda, ritenendola correttamente incardinata innanzi al giudice ordinario e sussistente l'interesse ad agire dell'attore. Accertava, pertanto, l'intervenuta prescrizione del credito e condannava il concessionario al pagamento delle spese giudiziali in favore dell'opponente. 1.2 Con atto di appello depositato il 10.11.2021 e notificato in data 04.11.2021 a mezzo pec, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione proponeva gravame postulando la riforma integrale della sentenza impugnata, vinte le spese di ambo i gradi del giudizio. L'Ente affidava le proprie doglianze ai motivi di appello, costituiti dal difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario territorialmente competente, con conseguente difetto di giurisdizione del Giudice di Pace adito in primo grado e l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire in capo
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi