Trib. Lagonegro, sentenza 02/01/2025, n. 1
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di LAGONEGRO SEZIONE CIVILE-LAVORO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo all'udienza del 30.12.2024 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1604/2016 R.G.L., cui è riunito li procedimento iscritto al R.G. n. 264/2018
TRA
CC ST, nata in [...] il [...], c.f. [...], rapp.ta e difesa, giusta procura a margine del ricorso introduttivo, dall'avv. Antonio Bisignani, con il quale elettivamente domicilia, come in atti;
RICORRENTE
E
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: 80078750587, rapp.to e difeso dagli avv.ti Marco Luzi e Emilia Sciaraffa, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in VIA PRETORIA, 263 85100 POTENZA;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c.
La presente decisione viene adottata, all'esito della trattazione scritta e viste le conclusioni delle parti, ai sensi degli artt. 429 cod. proc. civ. e 132 c.p.c. (come modificato dall'art. 45 comma 17 legge 18-6-2009 n. 69) - dunque, omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo.
Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite. 1. La parte ricorrente, con ricorso depositato il 17.10.2016, premettendo di aver prestato la propria attività lavorativa subordinata, in qualità di bracciante agricola per l'Azienda agricola “GA AL” - con terreni siti in agro di Cassano allo Ionio (CS) alla C/da Garda – per un totale di: n. 102 giornate annue nell'anno 2012 dal 15.02.2012 al 31.07.2012, e in particolare di aver lavorato, seguendo le direttive del titolare, per circa 4-5 giorni a settimana, dalle ore 07:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 15:00 percependo regolare retribuzione giornaliera, deduceva il disconoscimento del predetto rapporto di lavoro da parte dell'INPS, mediante la pubblicazione del IV elenco nominativo trimestrale 2015 degli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2012 (pubblicato online dal 10.03.2016 al 25.03.2016). Dopo aver infruttuosamente esperito l'iter amministrativo, adiva il Tribunale di Lagonegro chiedendo il riconoscimento dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro intercorso nell'anno 2012 con l'Azienda Agricola “AN DO” nonché del diritto alla reiscrizione per i medesimi anni negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di CASTELLUCCIO INFERIORE (PZ), con condanna dell'INPS, nella persona del presidente p.t., a provvedere alla dovuta iscrizione e/o al mantenimento dell'iscrizione stessa, nonché al pagamento di spese, diritti e onorari di giudizio, oltre accessori. L'INPS, costituitosi in giudizio, previa richiesta di riunione con altri procedimenti connessi, ha preliminarmente eccepito l'intervenuta decadenza per inosservanza del termine di cui all'art. 22 d.l. 7/70 conv. in l. 83/70 deducendo, nel merito, l'infondatezza della domanda alla luce del verbale di accertamento INPS 2500 00036981 del 17.06.2013. Pertanto, ne ha chiesto il rigetto. 1.2. Ammesse le istanze istruttorie proposte dalle parti, alla udienza del 10.07.2018 veniva escusso il teste HI OR, per parte ricorrente. All'esito, previa richiesta dell'Istituto resistente, il GdL disponeva l'acquisizione del verbale di udienza del
13.02.2018, R.G. 1286/2016, contenente le deposizioni dei testi ON AR e LA MO, ispettori INPS. Alla udienza del 14.09.2019 veniva escusso il secondo teste di parte ricorrente, ZA NA RI. Alla udienza del
14.07.2021 venivano infine escussi gli ispettori INPS ON AR e LA MO. Esaurita l'istruttoria, disposta la acquisizione di sentenza relativa alla annualità 2011, alla udienza del 30.12.2024, celebrata ex art. 127 ter cpc, la causa era trattenuta in decisione e decisa con la presente sentenza, depositata dopo la scadenza del termine per note. 2. In data 01.02.2018 CC ST depositava un ulteriore ricorso –iscritto al n. R.G. 264/2018 – avente ad oggetto il suo diritto alla corresponsione della disoccupazione agricola per gli anni 2011 e 2012. Deduceva che, con due distinte note, l'INPS comunicava che, a seguito di riesame del 18.10.2016, le domande di disoccupazione agricola n. 2012556619523 del 28.03.2012 e n. 2013593002035 del 27.03.2013 erano state respinte con la seguente motivazione: “Non risulta iscritto negli elenchi agricoli”. Chiedeva, quindi, accertarsi il suo diritto alla corresponsione della indennità contestata per le annualità specificate, con vittoria di spese. 2.1. Si costituiva in giudizio l'INPS, dando atto della pendenza di altri due procedimenti (R.G. 1599/2016 e 1604/2016) diretti ad ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro prestato per il periodo contestato. Chiedeva, previa sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., il rigetto della domanda avanzata, ritenuta infondata in fatto e in diritto. Ritenuta la sussistenza di ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, nonché la connessione per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende la decisione con il procedimento antecedentemente iscritto al n. R.G. 1604/2016, all'udienza del 21.11.2018 i due giudizi venivano riuniti.
Pag. 2 di 11 3. In via preliminare deve darsi atto della procedibilità e tempestività dei ricorsi proposti. In proposito l'art. 11 del D.L. 11 agosto 1993, n. 375 espressamente prevede che
“Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione e' data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”. L'art. 22 del d.l. citato così recita: «Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza». Sul punto la giurisprudenza ha precisato che contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (cfr., ex aliis, Cass. 2898.2014;
Cass. 11.6.2013;
Cass. 27.12.11 n. 29070;
Cass. 19.7.11 n. 15785;
Cass.
2.10.07 n. 20668;
Cass. 10.9.07 n. 18965;
Cass. 14.3.07 n. 5906;
Cass.
1.3.07 n. 4819;
Cass. 23.2.07 n. 4261;
Cass.
5.2.07 n. 2373;
Cass. 16.1.07 n. 813). Ebbene, i ricorsi sono tempestivi. Infatti, la pubblicazione del IV elenco nominativo trimestrale di variazione degli Operai Agricoli a tempo determinato del 2015 è avvenuta sino al 25.03.2016. Parte ricorrente ha proposto ricorso amministrativo alla Direzione Provinciale INPS, sede di Potenza, in data 19.04.2016. Il provvedimento è divenuto definitivo alla scadenza dei 90 giorni, ovvero il 18.07.2016, sicché l'azione andava proposta entro il successivo termine di 120 giorni. Il ricorso è stato depositato il 17.10.2016;
pertanto è tempestivo. In relazione alla domanda relativa al diritto alla corresponsione della DS agricola per gli anni 2011 e 2012, le note con le quali l'INPS ha comunicato il riesame delle domande n. 2012556619523 del 28.03.2012 e n. 2013593002035 del 27.03.2013 sono pervenute alla ricorrente il 3.11.2016. Non risulta proposto alcun ricorso amministrativo. Pertanto, dallo scadere dei termini prescritti per l'esperimento di tutto il procedimento amministrativo (300 giorni), la ricorrente ha agito entro un anno depositando la domanda giudiziale. Il ricorso è stato depositato il 01.02.2018, dunque è tempestivo, in relazione alle note di riesame. Sussiste, viceversa, decadenza, in relazione alle domande di DS proposte rispettivamente nell'anno 2012 e nell'anno 2013. 4. Nel merito, i ricorsi sono infondati e devono essere rigettati. Quanto alla domanda di reiscrizione, ritiene il Tribunale di dover confermare l'orientamento già seguito in precedenti decisioni, oggi fatto proprio anche dalle recenti pronunce rese dalla Corte di Appello di Potenza nelle sentenze n. 12/2023 depositata il 18.04.2023, n. 210/2023 del 16.11.2023 – 5.01.2024, n. 141/2023 del 13.07.2023- 10.10.2023, n.145/2023 del 13.07.2023-10.10.2023, n. 161/2023 del 14.09.2023- 16.11.2023, n. 146/2022 del 2.2.2023 – 27.06.2023. Le sentenze di cui sopra hanno tutte ad oggetto la domanda di reiscrizione di braccianti, dipendenti dell'azienda AN DO, cancellati sulla scorta del medesimo verbale ispettivo, depositato dall'INPS nel
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presente giudizio. In senso conforme anche le sentenze della Corte D'Appello di Catanzaro, tra cui la n. 311/2019 pubbl. in data 08/05/2019. Orbene, ritiene il Tribunale che la parte ricorrente non abbia assolto in modo sufficiente l'onere probatorio sulla stessa gravante della sussistenza di un valido rapporto di lavoro per come dedotto nell'atto introduttivo ovvero per il numero di giorni di lavoro preteso negli anni indicati innanzi. Nel caso in esame, infatti, assume
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