Trib. Verona, sentenza 07/10/2024, n. 2183
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 4489/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Antonella Guerra Presidente
Eugenia Tommasi di Vignano Giudice
Virginia Manfroni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4489/2021 promossa da:
AR DI (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. MANINI CARLO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. MANINI CARLO
AN DI (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. MANINI CARLO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. MANINI CARLO
ATTORI contro
PA DI (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. VENERI MASSIMO, elettivamente domiciliato in C.SO PORTA NUOVA, 39 37122 VERONA presso il difensore avv.
VENERI MASSIMO
ST GA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. MARAI
SILVIA, elettivamente domiciliato in VIA SIEDLCE, 1/F 37026 PESCANTINA presso il difensore avv. MARAI SILVIA
pagina 1 di 16 SA GA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. MARAI SILVIA, elettivamente domiciliato in VIA SIEDLCE, 1/F 37026 PESCANTINA presso il difensore avv.
MARAI SILVIA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati in via telematica in data 5.3.2024 per parte attrice, per convenuto LO NA in data 19.2.2024 e in data 7.3.2024 per parte convenuta
EG.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 17.06.2015 si apre la successione di SE EG, deceduto celibe e senza figli, zio materno delle odierne attrici, AR e NA NA, e del convenuto, LO NA, fratello delle attrici, nonché zio paterno delle convenute FA e SA EG.
Il testamento olografo apparentemente redatto dal signor SE EG, datato 25.2.2008, è stato pubblicato con atto del Notaio Luca Paolucci in data 17.06.2008, Rep. 18824 e Racc. 13689 e registrato in Verona il 23.06.2008 al n. 15021 IT (cfr. doc. 8 parte attrice). Il tenore letterale dello stesso recita:
“Bosco di Sona 25.2.08
Testamento di EG giuseppe.
Lascio tutte le mie propieta a mia EL GE e famiglia.
Alle presunte figlie di mio fratello defunto non lascio niente per motivi noti.
Selgo al mio testamento i nipoti LO NA a cui lascio la propieta in localita Boschette in S. giorgio in Salici, atrezzi agricoli e macchine.
AR SA e NA NA a cui lascio 25 mila E.ciascuna
Nessun altro deve entrare nella eredità
EG giuseppe”. pagina 2 di 16
Le parti attrici impugnano tale testamento ai sensi degli artt. 602 e 606, comma 2, cc, ritenendolo nullo in quanto privo del requisito dell'olografia: la scheda testamentaria è – secondo la tesi attorea - solamente in apparenza olografa poiché risulterebbe scritta da altri. Le attrici, infatti, rappresentano che
- sorta in loro l'intenzione di approfondire l'autenticità del testamento di SE EG dopo aver notato che le schede testamentarie dei loro genitori, SE NA (deceduto in data
2.10.2012) e GE EG (deceduta in data 16.01.2019), erano scritte con grafia chiaramente riconducibile alla stessa mano - hanno commissionato un'indagine grafoscopica alla dottoressa Flora
Sella al fine di valutare l'autenticità del testamento dello zio (cfr. doc. 13 e 14 parte attrice). Dalla lettura della perizia della dottoressa Sella emerge che “la grafia testamentaria datata Bosco di Sona
25.2.08 a firma EG SE non proviene dalla mano di SE EG e si deve pertanto ritenere apocrifa” (doc. 13 parte attrice), nonché che “la grafia testamentaria apocrifa a nome
SE EG di cui sopra presenta inequivocabili ed innegabili corrispondenze grafodinamiche, sia ideative che compositive, con la grafia autografa di EG GE. Ne consegue pertanto che il testamento “25.2.08” a firma EG SE è stato redatto da GE
EG” (doc. 14 parte attrice).
Alla luce delle risultanze della perizia di parte, le attrici hanno instaurato il presente procedimento in cui chiedono l'accertamento e la dichiarazione della nullità del testamento di SE EG per assoluto difetto di autografia, con conseguente apertura della successione legittima ex art. 570 c.c., nonché la dichiarazione dell'indegnità a succedere ai sensi dell'art. 463, comma 1, n. 6, c.c. e, quindi, dell'esclusione dalla successione, di EG GE, EL del de cuius, presunta redattrice materiale del testamento, e di LO NA, in quanto lo stesso avrebbe scientemente fatto uso della scheda testamentaria de quo.
In relazione a tale ultimo aspetto, le attrici rappresentano come il fratello LO abbia fatto un uso sciente del testamento per le seguenti ragioni di fatto:
1. in data 17.06.2008 LO NA, insieme alla madre GE EG, ha presentato al notaio dott. Luca Paolucci il testamento olografo di EG SE per la pubblicazione dello stesso, senza coinvolgere le sorelle;
pagina 3 di 16
2. LO NA ha presentato all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione di successione (doc. 9 parte attrice), oltre a un ulteriore dichiarazione integrativa relativa a un fondo azionario (doc. 10 parte attrice), con cui ha assegnato a sé stesso l'edificio sito in Sona via Boschette e i terreni limitrofi, oltre alle autovetture e macchine agricole, come da disposizioni testamentarie, e ha dichiarato in proprietà della sola madre, escludendo il resto della famiglia, i restanti beni immobili: un compendio rustico con sovrastanti fabbricati, un terreno e un immobile abitativo;
3. LO NA ha acquisito successivamente la proprietà del compendio rustico acquistandolo dalla madre. Tale compravendita si sarebbe conclusa a un prezzo “vile” e l'esclusione – in sede di dichiarazione di successione – della famiglia di GE EG e, dunque, anche delle attrici, dalla comproprietà di tale immobile avrebbe agevolato favorevolmente per il convenuto la conclusione del contratto di compravendita (doc. 11 parte attrice);
4. LO NA ha sempre sostenuto la validità del testamento dello zio SE EG;
5. LO NA nel presente giudizio non ha offerto prova della mancata intenzione di offendere le volontà del de cuius per andare indenne dalla sanzione dell'indegnità a succedere;
6. LO NA non ha mai nominato un CTP.
Il convenuto LO NA chiede dichiararsi l'improcedibilità della domanda attorea per violazione di quanto disposto in tema di mediazione obbligatoria con riferimento alla mancata comparizione personale delle attrici solo rappresentate dal loro legale e di respingersi ogni domanda avanzata da
NA AR e NA NA, sia in via preliminare che in via principale anche subordinata, perché inammissibili e improponibili e, in ogni caso, infondate in fatto e in diritto. In via istruttoria il convenuto NA chiede, sussistendo la violazione del contradditorio ex art. 88 cpc, l'estromissione dei documenti 35, 36, 37, 38 e 39 delle attrici, provvedendo a riferire alle autorità che esercitano il potere disciplinare, e il dichiararsi la nullità della relazione tecnica, disponendo il rinnovo della stessa sulla base della documentazione rilevante legittimamente prodotta in giudizio.
Il convenuto, inoltre, eccepisce in sede di conclusionale di replica la necessità di sospendere il giudizio in attesa della definizione del procedimento penale, con remissione degli atti al Pubblico Ministero, stante l'emersione di un'accusa nei propri confronti di un'ipotesi di reato. Infine, secondo la pagina 4 di 16
ricostruzione di LO NA, le attrici, come anche le convenute, hanno di fatto tacitamente rinunciato a far valere la nullità del testamento di SE EG, considerato il tempo trascorso
e la circostanza, per quanto riguarda le attrici, che le stesse hanno dato esecuzione alle disposizioni testamentarie incassando la somma di € 25.000,00 ciascuna.
Le convenute EG SA e FA chiedono di accertare e di dichiarare la nullità del testamento di SE EG e, per l'effetto, dichiarare nei confronti delle stesse l'inefficacia delle disposizioni testamentarie a favore di quanto verrà loro disposto secondo le regole della successione legittima.
Nel corso del giudizio il Giudice, a seguito della prima udienza, rilevato che non era stata esperita la condizione di procedibilità obbligatoria nei confronti di tutte le parti convenute, ha disposto un rinvio onde valutare l'esito del procedimento di mediazione.
La causa, essendosi la mediazione conclusasi negativamente, è stata istruita con CTU grafologica a firma del dott. SE DI depositata in data 15.5.2023 e, all'udienza del 9.11.2023 è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e di memorie di replica.
* * *
Il presente giudizio ha a oggetto la domanda di nullità del testamento olografo del signor SE
EG in quanto asseritamente non riconducibile alla mano scrittura del de cuius, nonché la richiesta di dichiarare indegni a succedere i signori GE EG, madre delle attrici e del convenuto LO NA (deceduta in data 16.01.2019), e LO NA ai sensi dell'art. 463, comma
1, n. 6, cc.
In via preliminare, quanto all'eccezione sollevata dal convenuto LO NA in relazione al mancato valido esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. 28/2010 tenutasi avanti all'OVMF stante l'asserita inidoneità della procura rilasciata dal difensore delle parti attrici ai fini della rappresentanza dinanzi al mediatore, la stessa non merita accoglimento.
pagina 5 di 16
Infatti è pur vero che la sentenza della Suprema Corte Sez. 3 - , Sentenza n. 8473 del 27/03/2019 statuisce “Nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis, del medesimo decreto (come introdotto dal d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., in l. n. 98 del 2013), è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste. La condizione di procedibilità può ritenersi, inoltre, realizzata qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Antonella Guerra Presidente
Eugenia Tommasi di Vignano Giudice
Virginia Manfroni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4489/2021 promossa da:
AR DI (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. MANINI CARLO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. MANINI CARLO
AN DI (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. MANINI CARLO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. MANINI CARLO
ATTORI contro
PA DI (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. VENERI MASSIMO, elettivamente domiciliato in C.SO PORTA NUOVA, 39 37122 VERONA presso il difensore avv.
VENERI MASSIMO
ST GA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. MARAI
SILVIA, elettivamente domiciliato in VIA SIEDLCE, 1/F 37026 PESCANTINA presso il difensore avv. MARAI SILVIA
pagina 1 di 16 SA GA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. MARAI SILVIA, elettivamente domiciliato in VIA SIEDLCE, 1/F 37026 PESCANTINA presso il difensore avv.
MARAI SILVIA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati in via telematica in data 5.3.2024 per parte attrice, per convenuto LO NA in data 19.2.2024 e in data 7.3.2024 per parte convenuta
EG.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 17.06.2015 si apre la successione di SE EG, deceduto celibe e senza figli, zio materno delle odierne attrici, AR e NA NA, e del convenuto, LO NA, fratello delle attrici, nonché zio paterno delle convenute FA e SA EG.
Il testamento olografo apparentemente redatto dal signor SE EG, datato 25.2.2008, è stato pubblicato con atto del Notaio Luca Paolucci in data 17.06.2008, Rep. 18824 e Racc. 13689 e registrato in Verona il 23.06.2008 al n. 15021 IT (cfr. doc. 8 parte attrice). Il tenore letterale dello stesso recita:
“Bosco di Sona 25.2.08
Testamento di EG giuseppe.
Lascio tutte le mie propieta a mia EL GE e famiglia.
Alle presunte figlie di mio fratello defunto non lascio niente per motivi noti.
Selgo al mio testamento i nipoti LO NA a cui lascio la propieta in localita Boschette in S. giorgio in Salici, atrezzi agricoli e macchine.
AR SA e NA NA a cui lascio 25 mila E.ciascuna
Nessun altro deve entrare nella eredità
EG giuseppe”. pagina 2 di 16
Le parti attrici impugnano tale testamento ai sensi degli artt. 602 e 606, comma 2, cc, ritenendolo nullo in quanto privo del requisito dell'olografia: la scheda testamentaria è – secondo la tesi attorea - solamente in apparenza olografa poiché risulterebbe scritta da altri. Le attrici, infatti, rappresentano che
- sorta in loro l'intenzione di approfondire l'autenticità del testamento di SE EG dopo aver notato che le schede testamentarie dei loro genitori, SE NA (deceduto in data
2.10.2012) e GE EG (deceduta in data 16.01.2019), erano scritte con grafia chiaramente riconducibile alla stessa mano - hanno commissionato un'indagine grafoscopica alla dottoressa Flora
Sella al fine di valutare l'autenticità del testamento dello zio (cfr. doc. 13 e 14 parte attrice). Dalla lettura della perizia della dottoressa Sella emerge che “la grafia testamentaria datata Bosco di Sona
25.2.08 a firma EG SE non proviene dalla mano di SE EG e si deve pertanto ritenere apocrifa” (doc. 13 parte attrice), nonché che “la grafia testamentaria apocrifa a nome
SE EG di cui sopra presenta inequivocabili ed innegabili corrispondenze grafodinamiche, sia ideative che compositive, con la grafia autografa di EG GE. Ne consegue pertanto che il testamento “25.2.08” a firma EG SE è stato redatto da GE
EG” (doc. 14 parte attrice).
Alla luce delle risultanze della perizia di parte, le attrici hanno instaurato il presente procedimento in cui chiedono l'accertamento e la dichiarazione della nullità del testamento di SE EG per assoluto difetto di autografia, con conseguente apertura della successione legittima ex art. 570 c.c., nonché la dichiarazione dell'indegnità a succedere ai sensi dell'art. 463, comma 1, n. 6, c.c. e, quindi, dell'esclusione dalla successione, di EG GE, EL del de cuius, presunta redattrice materiale del testamento, e di LO NA, in quanto lo stesso avrebbe scientemente fatto uso della scheda testamentaria de quo.
In relazione a tale ultimo aspetto, le attrici rappresentano come il fratello LO abbia fatto un uso sciente del testamento per le seguenti ragioni di fatto:
1. in data 17.06.2008 LO NA, insieme alla madre GE EG, ha presentato al notaio dott. Luca Paolucci il testamento olografo di EG SE per la pubblicazione dello stesso, senza coinvolgere le sorelle;
pagina 3 di 16
2. LO NA ha presentato all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione di successione (doc. 9 parte attrice), oltre a un ulteriore dichiarazione integrativa relativa a un fondo azionario (doc. 10 parte attrice), con cui ha assegnato a sé stesso l'edificio sito in Sona via Boschette e i terreni limitrofi, oltre alle autovetture e macchine agricole, come da disposizioni testamentarie, e ha dichiarato in proprietà della sola madre, escludendo il resto della famiglia, i restanti beni immobili: un compendio rustico con sovrastanti fabbricati, un terreno e un immobile abitativo;
3. LO NA ha acquisito successivamente la proprietà del compendio rustico acquistandolo dalla madre. Tale compravendita si sarebbe conclusa a un prezzo “vile” e l'esclusione – in sede di dichiarazione di successione – della famiglia di GE EG e, dunque, anche delle attrici, dalla comproprietà di tale immobile avrebbe agevolato favorevolmente per il convenuto la conclusione del contratto di compravendita (doc. 11 parte attrice);
4. LO NA ha sempre sostenuto la validità del testamento dello zio SE EG;
5. LO NA nel presente giudizio non ha offerto prova della mancata intenzione di offendere le volontà del de cuius per andare indenne dalla sanzione dell'indegnità a succedere;
6. LO NA non ha mai nominato un CTP.
Il convenuto LO NA chiede dichiararsi l'improcedibilità della domanda attorea per violazione di quanto disposto in tema di mediazione obbligatoria con riferimento alla mancata comparizione personale delle attrici solo rappresentate dal loro legale e di respingersi ogni domanda avanzata da
NA AR e NA NA, sia in via preliminare che in via principale anche subordinata, perché inammissibili e improponibili e, in ogni caso, infondate in fatto e in diritto. In via istruttoria il convenuto NA chiede, sussistendo la violazione del contradditorio ex art. 88 cpc, l'estromissione dei documenti 35, 36, 37, 38 e 39 delle attrici, provvedendo a riferire alle autorità che esercitano il potere disciplinare, e il dichiararsi la nullità della relazione tecnica, disponendo il rinnovo della stessa sulla base della documentazione rilevante legittimamente prodotta in giudizio.
Il convenuto, inoltre, eccepisce in sede di conclusionale di replica la necessità di sospendere il giudizio in attesa della definizione del procedimento penale, con remissione degli atti al Pubblico Ministero, stante l'emersione di un'accusa nei propri confronti di un'ipotesi di reato. Infine, secondo la pagina 4 di 16
ricostruzione di LO NA, le attrici, come anche le convenute, hanno di fatto tacitamente rinunciato a far valere la nullità del testamento di SE EG, considerato il tempo trascorso
e la circostanza, per quanto riguarda le attrici, che le stesse hanno dato esecuzione alle disposizioni testamentarie incassando la somma di € 25.000,00 ciascuna.
Le convenute EG SA e FA chiedono di accertare e di dichiarare la nullità del testamento di SE EG e, per l'effetto, dichiarare nei confronti delle stesse l'inefficacia delle disposizioni testamentarie a favore di quanto verrà loro disposto secondo le regole della successione legittima.
Nel corso del giudizio il Giudice, a seguito della prima udienza, rilevato che non era stata esperita la condizione di procedibilità obbligatoria nei confronti di tutte le parti convenute, ha disposto un rinvio onde valutare l'esito del procedimento di mediazione.
La causa, essendosi la mediazione conclusasi negativamente, è stata istruita con CTU grafologica a firma del dott. SE DI depositata in data 15.5.2023 e, all'udienza del 9.11.2023 è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e di memorie di replica.
* * *
Il presente giudizio ha a oggetto la domanda di nullità del testamento olografo del signor SE
EG in quanto asseritamente non riconducibile alla mano scrittura del de cuius, nonché la richiesta di dichiarare indegni a succedere i signori GE EG, madre delle attrici e del convenuto LO NA (deceduta in data 16.01.2019), e LO NA ai sensi dell'art. 463, comma
1, n. 6, cc.
In via preliminare, quanto all'eccezione sollevata dal convenuto LO NA in relazione al mancato valido esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. 28/2010 tenutasi avanti all'OVMF stante l'asserita inidoneità della procura rilasciata dal difensore delle parti attrici ai fini della rappresentanza dinanzi al mediatore, la stessa non merita accoglimento.
pagina 5 di 16
Infatti è pur vero che la sentenza della Suprema Corte Sez. 3 - , Sentenza n. 8473 del 27/03/2019 statuisce “Nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis, del medesimo decreto (come introdotto dal d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., in l. n. 98 del 2013), è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste. La condizione di procedibilità può ritenersi, inoltre, realizzata qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi