Trib. Firenze, sentenza 20/06/2024, n. 1975
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Testo completo
N. R.G. 12188/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott. S G Presidente
2) dott. M T Giudice
3) dott. S A Giudice rel.
pronunzia la seguente
SENTENZA
nel procedimento di contenzioso civile iscritto sub RG n. 12188/2023 promosso da:
, con l'avv. L M, ricorrente Parte_1
nei confronti di
con l'avv. P F, resistente Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni delle parti: le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 05.06.2024.
Fatto e Diritto
1. ha adito il Tribunale al fine di ottenere la regolamentazione delle Parte_1
condizioni di affidamento e mantenimento del figlio nato il 04.11.2005 dalla Persona_1
relazione con In particolare la ricorrente ha chiesto: “Nel merito: 1) Controparte_1
pagina 1 di 6
Stabilire l'affidamento congiunto del figlio tra i rispettivi genitori, parti del presente Per_1
giudizio, con collocamento prevalente presso la madre, e libero diritto di Parte_1
visita da parte del padre, in ipotesi, in caso di raggiungimento della maggiore età da parte del minorenne nel corso del presente giudizio, dichiarare non doversi procedere per Per_1
cessazione della materia del contendere;
2) Condannare il sig. al Controparte_1 pagamento, in favore della sig.ra della somma di € 35.400.00, o quella Parte_1
diversa ritenuta di Giustizia, a titolo di rimborso indennitario per il mantenimento ordinario
e straordinario sostenuto dalla medesima a favore del figlio dal 01.01.2014 al dì Per_1
della presente domanda;
3) Condannare il sig. al pagamento, in Controparte_1 favore della sig.ra della somma di € 300,00 mensili, o quella diversa Parte_1
ritenuta di Giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio oltre a condannare il sig. a Per_1 CP_1
provvedere al pagamento, nella misura del 50% delle spese straordinarie sostenute per la crescita, l'educazione e la salute del figlio 4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari Per_1
di causa. In via istruttoria: Si chiede che questa Giustizia ordini al convenuto la produzione in giudizio di tutta la documentazione prevista dall'art. 473 bis.12 Cpc in caso di domanda per contributo economico, oltre alla produzione delle buste paga per l'anno in corso e/o il bilancio provvisorio in caso di libera attività”.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito il quale ha Controparte_1
fatto presente che il figlio nelle more è diventato maggiorenne ed ha chiesto: Per_1
“Piaccia al Tribunale respingere le domande tutte proposte perchè infondate prescritte e stante il disposto dell'articolo 445 c.c. ovvero limitare la somma di mantenimento ad euro
100,00 mensili dando atto che il padre sta versando tale somma da agosto 2023. Vinte le spese”.
3. All'udienza del 24.01.2024 il Giudice relatore ha effettuato la seguente proposta conciliativa: “versamento del contributo di mantenimento per il figlio nella misura di euro
200,00 al mese da parte del padre alla madre entro il giorno 20 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie regolamentate come da linee guida del Protocollo del CNF del
2017;
attribuzione per intero dell'assegno unico familiare per il figlio alla madre;
spese compensate.” ed ha fissato nuova udienza al fine di consentire alle parti la disamina della proposta.
pagina 2 di 6
4. All'udienza del 27.03.2024 sono state sentite le parti ed i rispettivi procuratori: il procuratore del resistente ha fatto presente la non adesione da parte del padre alla proposta conciliativa del Giudice essendo il padre stato riconosciuto invalido nella misura del 60% ed essendo inoltre
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott. S G Presidente
2) dott. M T Giudice
3) dott. S A Giudice rel.
pronunzia la seguente
SENTENZA
nel procedimento di contenzioso civile iscritto sub RG n. 12188/2023 promosso da:
, con l'avv. L M, ricorrente Parte_1
nei confronti di
con l'avv. P F, resistente Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni delle parti: le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 05.06.2024.
Fatto e Diritto
1. ha adito il Tribunale al fine di ottenere la regolamentazione delle Parte_1
condizioni di affidamento e mantenimento del figlio nato il 04.11.2005 dalla Persona_1
relazione con In particolare la ricorrente ha chiesto: “Nel merito: 1) Controparte_1
pagina 1 di 6
Stabilire l'affidamento congiunto del figlio tra i rispettivi genitori, parti del presente Per_1
giudizio, con collocamento prevalente presso la madre, e libero diritto di Parte_1
visita da parte del padre, in ipotesi, in caso di raggiungimento della maggiore età da parte del minorenne nel corso del presente giudizio, dichiarare non doversi procedere per Per_1
cessazione della materia del contendere;
2) Condannare il sig. al Controparte_1 pagamento, in favore della sig.ra della somma di € 35.400.00, o quella Parte_1
diversa ritenuta di Giustizia, a titolo di rimborso indennitario per il mantenimento ordinario
e straordinario sostenuto dalla medesima a favore del figlio dal 01.01.2014 al dì Per_1
della presente domanda;
3) Condannare il sig. al pagamento, in Controparte_1 favore della sig.ra della somma di € 300,00 mensili, o quella diversa Parte_1
ritenuta di Giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio oltre a condannare il sig. a Per_1 CP_1
provvedere al pagamento, nella misura del 50% delle spese straordinarie sostenute per la crescita, l'educazione e la salute del figlio 4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari Per_1
di causa. In via istruttoria: Si chiede che questa Giustizia ordini al convenuto la produzione in giudizio di tutta la documentazione prevista dall'art. 473 bis.12 Cpc in caso di domanda per contributo economico, oltre alla produzione delle buste paga per l'anno in corso e/o il bilancio provvisorio in caso di libera attività”.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito il quale ha Controparte_1
fatto presente che il figlio nelle more è diventato maggiorenne ed ha chiesto: Per_1
“Piaccia al Tribunale respingere le domande tutte proposte perchè infondate prescritte e stante il disposto dell'articolo 445 c.c. ovvero limitare la somma di mantenimento ad euro
100,00 mensili dando atto che il padre sta versando tale somma da agosto 2023. Vinte le spese”.
3. All'udienza del 24.01.2024 il Giudice relatore ha effettuato la seguente proposta conciliativa: “versamento del contributo di mantenimento per il figlio nella misura di euro
200,00 al mese da parte del padre alla madre entro il giorno 20 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie regolamentate come da linee guida del Protocollo del CNF del
2017;
attribuzione per intero dell'assegno unico familiare per il figlio alla madre;
spese compensate.” ed ha fissato nuova udienza al fine di consentire alle parti la disamina della proposta.
pagina 2 di 6
4. All'udienza del 27.03.2024 sono state sentite le parti ed i rispettivi procuratori: il procuratore del resistente ha fatto presente la non adesione da parte del padre alla proposta conciliativa del Giudice essendo il padre stato riconosciuto invalido nella misura del 60% ed essendo inoltre
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