Trib. Pescara, sentenza 27/03/2024, n. 77

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pescara, sentenza 27/03/2024, n. 77
Giurisdizione : Trib. Pescara
Numero : 77
Data del deposito : 27 marzo 2024

Testo completo

N. R.G. 448/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. A M BZA Presidente Relatore dott. C D F Giudice dott.ssa C C Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 448/2024 promossa da:
, nato a PESCARA (PE) il 21/11/1981, Controparte_1
e
, nata a PESCARA (PE) il 10/08/1986, Controparte_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. DILIGENTI EDOARDO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio)
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/02/2024, e Controparte_1 CP_2
esponevano che in data 23/06/2018, avevano contratto matrimonio con rito
[...]
civile, in SPOLTORE.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale ed il successivo divorzio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 14.03.2024 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 14.03.2024);
rilevato che i coniugi, oltre ad aver proposto domanda di separazione, hanno anche avanzato domanda di divorzio;
atteso quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite, con sentenza 11906/23 del 16/10/2023, in merito all'ammissibilità della domanda di divorzio unitamente alla domanda di separazione;



P. Q. M

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Il Tribunale di
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