Trib. Lamezia Terme, sentenza 11/12/2024, n. 165

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lamezia Terme, sentenza 11/12/2024, n. 165
Giurisdizione : Trib. Lamezia Terme
Numero : 165
Data del deposito : 11 dicembre 2024

Testo completo

1

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice
3) dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 895 del 2024 RGVG per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra
- CF – nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata, agli effetti del presente atto, presso lo Studio Legale dell'Avv. MANCUSO
ANTONELLO - CF - che la rappresenta e difende in giudizio, giusta procura rilasciata in C.F._2 calce al ricorso e sig. - CF – nato a [...] ed Controparte_1 C.F._3 in data 31/08/1957, a sua volta rappresentato e difeso dall'avv. FAZIO ANGELA - CF - C.F._4 elettivamente domiciliato presso il di lei Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;

-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, separatamente depositate in cancelleria in data 26 novembre 2024
e 4 dicembre 2024”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 18 novembre 2024 - che i ricorrenti, in OV NN (CZ) ed in data 3 aprile 1982, contraevano matrimonio secondo il rito concordatario, regolarmente trascritto nei Registri di Stato civile del relativo Comune (atto n. 4, Parte II, Serie A, anno 1982;
vedi allegato in atti);

- che dalla loro unione nascevano le figlie , in data 24 gennaio 1983 e Persona_1 Persona_2 il 13 dicembre 1987, entrambe già maggiorenni e ciascuna economicamente autosufficiente;


2
- che i coniugi ottenevano l'omologa della separazione consensuale con provvedimento del Tribunale Ordinario di Lamezia Terme in data 17 aprile 2008, a seguito del verbale di separazione consensuale sottoscritto dalle parti in data 20 febbraio 2008;

- che dal giorno dell'udienza presidenziale, tenutasi in data 20 febbraio 2008, i coniugi vivevano separati, senza che tra gli stessi fosse mai – nelle more - intervenuta riconciliazione, nemmeno temporanea, né spirituale né materiale;

- che i ricorrenti davano atto di aver regolato i loro rapporti nascenti in conseguenza della separazione, con piena soddisfazione di entrambi e senza che alcuno dei due avesse diritto ad ulteriori pretese nelle ore maturate, essendo entrambi economicamente autosufficienti;

- che sussistevano – allora - i requisiti di fatto e di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n.2 lett. b) della legge n. 898/70 come successivamente novellato dall'art. 5 della legge n. 74/87;

- che i coniugi si concedevano reciproco assenso all'espatrio ed al rilascio del passaporto e - in rito - dichiaravano anticipatamente di non volersi riconciliare e di avvalersi della facoltà
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