Trib. Cagliari, sentenza 14/01/2025, n. 45

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cagliari, sentenza 14/01/2025, n. 45
Giurisdizione : Trib. Cagliari
Numero : 45
Data del deposito : 14 gennaio 2025

Testo completo

N. R.A.C.L. 932/2016 +1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione delle cause ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite in materia di lavoro iscritte al n. 932 del R.A.C.L. dell'anno 2016 e n. 2414 del
R.A.C.L. n. 2021, promosse da:
con sede legale in Quartu Sant'Elena, in personale del legale rappresentante, Parte_1
elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Stefanino Casti, che la rappresenta e difende giuste procure speciali come in atti;

Opponente nella causa racl n. 932/2016 e ricorrente nella causa racl n. 2414/2021
CONTRO
, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Segio Controparte_1
Tocco, che lo rappresenta e difende in virtù di procure speciali come in atti;

Opposto nella causa racl n. 932/2016 e convenuto nella causa racl n. 2414/2021
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 4 marzo 2016 la ha proposto opposizione avverso Parte_1
il decreto n. 227/2016 col quale le è stato ingiunto il pagamento in favore di euro 6.064,45 lordi in
favore di relativi alla retribuzione della mensilità stipendiale maturata a settembre Controparte_1
una serie di illeciti perpetrati da quest'ultimo a suo danno.
In particolare l'opposto avrebbe omesso di informarla in ordine alla mancata esecuzione di vari preventivi richiesti dalla clientela per fornitura e montaggio di infissi ed ancora avrebbe posto in
essere autonomamente attività di vendita di tali analoghi prodotti integranti una concorrenza sleale,
peraltro comprovata indirettamente dallo svolgimento di tali attività subito dopo la cessazione del
rapporto lavorativo sotto la ditta . Parte_2
Tali condotte, interessate da formale atto di querela proposto onde ottenere la punizione del
, hanno quindi provocato un danno economico e di immagine per il quale ha chiesto la CP_1
condanna di questi al risarcimento del danno da portare in compensazione con il credito sopra
richiamato.
Ha quindi concluso in conformità chiedendo dichiararsi nullo e/o inefficace e/o revocarsi il
decreto monitorio opposto e condannarsi in via riconvenzionale al risarcimento Controparte_1
del danno, patrimoniale e non, per gli anzidetti illeciti eventualmente previa compensazione parziale con il contro credito vantato dall'opposto.
Questi si è ritualmente costituito in giudizio deducendo la correttezza dell'importo ingiunto e per il resto contestando di aver mai svolto attività concorrenziale in danno della Parte_1
e/o attività volta a sviare la clientela avendo intrapreso una attività imprenditoriale solo dopo la
cessazione del rapporto di lavoro per cui è causa.
Ha quindi concluso per il rigetto dell'opposizione con la conferma del decreto opposto ovvero, in via subordinata, per la condanna della società opponente al pagamento in suo favore del diverso importo accertato come dovuto oltre accessori di legge e risarcimento del danno ai sensi dell'art.
96 c.p.c.
.
Successivamente la ha tempestivamente riassunto la causa recante r.g. 82/2018, Parte_1
inizialmente promossa dinanzi al Giudice di Pace di Cagliari, dichiaratosi incompetente con
sentenza n. 776/202, relativa ad una opposizione al decreto ingiuntivo recante un credito vantato
dalla stessa società in confronto del per complessivi euro 4.326,73 per forniture di infissi. CP_1
Con riguardo a tale pretesa lo stesso ha contestato la maturazione del predetto credito CP_1
deducendo che la fornitura di infissi in suo favore altro non era che l'adempimento dell'obbligo di
corrispondergli un premio in natura correlato al raggiungimento di dati obiettivi economici e di
produttività.
Dunque, escluso il perfezionamento della compravendita prospettato da controparte, nulla egli
doveva alla società ex datrice di lavoro a tal titolo.
Alla udienza del 26 maggio 2022 il giudice titolare del procedimento di più remota iscrizione ha disposto la riunione di quello recante Racl n. 2414/2021 stante l'esistenza di ragioni di connessione oggettiva e soggettiva in ragione della identità delle parti coinvolte.
La cause riunite, istruite mediante produzioni documentali ed interrogatorio libero dell'opposto, sono state discusse dai difensori mediante il richiamo delle rispettive difese come esposte in atti
nelle forme di cui alla normativa di cui in epigrafe.
*

1. Il ricorso in opposizione nel giudizio rubricato racl n. 932/2016 non è fondato.

2. Con riguardo al
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