Trib. Firenze, sentenza 15/01/2025, n. 112

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Firenze, sentenza 15/01/2025, n. 112
Giurisdizione : Trib. Firenze
Numero : 112
Data del deposito : 15 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Civile di Firenze
Sezione Quinta Civile – Sezione specializzata in materia di impresa
Il Collegio nella seguente composizione: dott. Niccolo' Calvani Presidente dott.ssa Laura Maione Giudice relatore dott.ssa Stefania Grasselli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 11547/2022 tra le parti:
V LABEL ITALIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore
HI AS, rappresentata e difesa dall'avv. CARLO PRISCO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Visconti Venosta
n. 4, come da procura allegata telematicamente.
ATTRICE
e
HEY JOE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore CO
LO, rappresentata e difesa dall'avv. LORENZO PAIANO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, Via dei Calzaiuoli n. 7, come da procura allegata telematicamente.

CONVENUTA
OGGETTO: marchio
1

CONCLUSIONI
Per l'attrice come da foglio di precisazione delle conclusioni del 19.9.2024:
Nel merito condannare la convenuta al pagamento a favore dell'attrice delle seguenti somme: € 15.000,00 a titolo di risarcimento per il lucro cessante ex art. 125, comma II c.p.i.;
€ 20.000,00 a titolo di risarcimento del danno morale ex artt. 125, comma I, c.p.i. e 473 c.p.;
€ 17.000,00 a titolo di risarcimento per danno di immagine e diluizione del marchio ex art. 125, comma I, c.p.i. e 1226

c.c.
In via subordinata condannare la convenuta al pagamento a favore dell'attrice degli importi che saranno ritenuti dovuti ai sensi degli artt. 125 c.p.i., commi I e II, 1226 c.c.
e 473 c.p., in quanto provati, ovvero conformi a equità e Giustizia.
Con vittoria delle spese di causa, nonché con condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”
Per la convenuta come da foglio di precisazione delle conclusioni del
23.9.2024:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze,


1. In Via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione ad agire della

V-EL Italia srl per i motivi di cui in narrativa;



2. Nel merito, in tesi

a. respingere integralmente le domande di risarcimento danni della V –
EL srl, in quanto infondate in fatto ed in diritto;

b. respingere, altresì, la domanda nuova avanzata per la prima volta con la memoria ex art. 183 cpc n.2 da parte attrice, inammissibile perché tardivamente proposta, e su cui non si è mai accettato il contraddittorio;



3. in denegata ipotesi, accogliere l'eccezione di nullità per volgarizzazione del marchio oggetto di privativa;



4. in ogni caso, condannare ex art. 96 cpc la ricorrente alla somma che verrà ritenuta di giustizia per la temerarietà dell'azione proposta, anche

2 in considerazione dell'andamento del presente giudizio e di quanto supra sub.

2.b.;

5. in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato V EL Italia s.r.l. (di seguito “V EL”), sulla premessa di essere titolare del marchio figurativo n°
1253212 del 10.3.2010 (oggetto di rinnovo decennale dal 7.2.2019) volto a contraddistinguere sul mercato i prodotti vegetariani e/o vegani e consistente in un disegno stilizzato di due fili d'erba uniti alla base e divergenti verso l'alto, il filo destro presentante alla sua estremità un rigonfiamento a foglia, ha convenuto in giudizio HE OE s.r.l. affermando di aver riscontrato l'utilizzo senza autorizzazione del proprio marchio nei menù dei ristoranti della convenuta per indicare i piatti vegetariani e domandando quindi il risarcimento dei danni per la violazione della privativa.
L'attrice ha riferito che il presente giudizio di merito è stato anticipato da un procedimento cautelare nell'ambito del quale la convenuta ha dichiarato di avere cessato l'uso del marchio e per tali ragioni il ricorso è stato rigettato in assenza di attualità della condotta.
V EL ha affermato che l'utilizzo del marchio da parte della convenuta viola il proprio diritto di esclusiva e costituisce fonte di danno, attesa la mancata corresponsione del prezzo per la licenza d'uso, nonché il mancato rispetto dei parametri che definiscono vegetariano o vegano un prodotto;
ha riferito, infatti, che l'utilizzo del predetto marchio è consentito, mediante stipulazione di contratto di licenza d'uso avente durata triennale, ad aziende, produttori, distributori e rivenditori che aderiscono agli standard dell'Associazione Vegetariana Italiana (la quale creò il marchio nel 1976), previo pagamento del corrispettivo previsto dagli appositi listini.
L'attrice ha affermato che, a differenza dei prodotti che sono regolarmente certificati da V EL, gli ingredienti e il procedimento produttivo della convenuta non sono mai stati assoggettati ad alcuna verifica di congruità, col conseguente rischio di associazione del marchio a prodotti che potrebbero non rispettare i parametri di qualità minima e di 3
composizione. Ha aggiunto che la medesima condotta determina una concorrenza sleale a danno sia di V EL che delle società che con essa stipulano regolari contratti per la licenza d'uso confidando nella sua rinomanza e sulla capacità distintiva del marchio sul mercato.
Per queste ragioni ha chiesto di condannare la controparte al risarcimento del danno quantificato in € 52.000,00, di cui € 15.000,00 per lucro cessante ex art. 125, comma II C.P.I. (pari al corrispettivo contrattuale previsto dall'attrice per la concessione in licenza del marchio, ovvero €
1.500,00 annui per 5 anni di utilizzo -fin dal 2018- per due ristoranti -quelli della convenuta), € 20.000,00 per il danno morale ex artt. 125, comma I,
C.P.
I. e 473 c.p. ed € 17.000,00 per il danno di immagine e la diluizione del marchio ex artt. 125, comma I, C.P.I. e 1226 c.c..
Costituendosi in giudizio la convenuta ha eccepito preliminarmente la nullità/inesistenza della notifica dell'atto di citazione per essere stato notificato al solo legale della società (eccezione di fatto rinunciata per ragioni di speditezza ed economia processuale) e la carenza di legittimazione ad agire dell'attrice, non essendo la stessa titolare del marchio nella classe relativa alla ristorazione e addirittura risultando che l'ente che concede la licenza di uso del marchio non sia l'attrice bensì V-EL GmbH, Niederfeldstr. 92 8408
Winterthur Svizzera.
Nel merito ha contestato la fondatezza delle voci di danno non sussistendo nessun diritto di privativa in capo all'attrice e non risultando pendente nessun procedimento penale nei confronti della convenuta;
evidenziando in ogni caso che il ristorante Verderame ha iniziato l'attività il
23.11.2017 e il ristorante Rossorame il 9.2.2021 e che nulla può essere richiesto per epoche antecedenti al
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