Trib. Prato, sentenza 15/11/2024, n. 186
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Testo completo
V.G. n. 1161/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione:
dott. M S Presidente
dott. C C Giudice
dott. G S Giudice relatore
pronuncia la seguente
SENTENZA
Nel procedimento v.g. n. 1161/2024 promosso congiuntamente da:
e , rappresentati e difesi dall'avv. A Parte_1 Parte_2
Iacopi ed elettivamente domiciliati in Prato, via Modigliani n. 7 presso lo studio del difensore;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte congiuntamente depositate in data
30.10.2024.
Pubblico Ministero: «Visto» del 11.10.24.
FATTO E DIRITTO pagina 1 di 5
Con ricorso depositato il 9.10.2024, e hanno proposto Parte_1 Parte_2
domanda congiunta di scioglimento del matrimonio celebrato in Prato (PO) in data
26.11.2016, secondo le condizioni concordate sopra trascritte.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal giudice relatore ai sensi dell'art.
127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti previsti dall'art. 3, comma 1, n. 1, lett. b), legge n.
898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, essendo decorso il prescritto
termine di sei mesi dalla data (13/10/2021) in cui i coniugi sono comparsi innanzi al
Presidente del Tribunale di Prato che li ebbe ad autorizzare a vivere separati nel procedimento di separazione che si è concluso con decreto di omologa dell'accordo delle parti, senza che risulti che essi abbiano ripreso la convivenza, neppure saltuariamente, e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa
essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria
esistenza autonoma e tenuto conto del comportamento tenuto dalle parti nel processo.
Quanto all'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sulle Per_ gemelle minori e nate il 5.05.17, al loro collocamento e mantenimento, e Per_1 all'assegnazione della casa coniugale, rileva il Tribunale l'insussistenza di ostacoli al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime,