Trib. Piacenza, sentenza 06/12/2024, n. 368
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Testo completo
N. 337/2022 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PIACENZA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Camilla Milani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
FA EK (C.F. [...]),
NA AN (C.F. [...]),
IU DO (C.F. [...]),
LA KH (C.F. [...]),
MA RA (C.F. [...]),
UA AI (C.F. [...]) tutti rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli avvocati Jacobo
Sanchez Codoni, Nadia Petra Pedersoli e Matteo Vricella ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Brescia, via Solferino 31, come da procura in atti-
-RICORRENTE -
contro
COOPERATIVA SAN MARTINO SOC. COOP. A.R.L. (C.F. e P.I.
00937060333), in persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione, rappresentata e difesa dall' avv. Enrico Fornasari ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piacenza, Via Cavour n.
43, come da procura in atti
- RESISTENTE – Oggetto: retribuzione
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
***
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con diversi e distinti ricorsi al Tribunale di Piacenza, in funzione di Giudice del Lavoro, depositati in data 06.07.2022 i ricorrenti:
- KO HI, SC DO, LL KH, AT SM deducevano di essere soci lavoratori e di prestare la propria attività lavorativa alle dipendenze della convenuta a far tempo dal 14.10.2013, tutti con mansione prevalente di picker ed inquadramento il primo nel 5 del CCNL
Trasporto merci e logistica;
- il ricorrente MM AK deduceva di essere socio lavoratore e di prestare la propria attività lavorativa alle dipendenze della convenuta a far tempo dal 14.10.2013 con mansione prevalente di picker carrellista ed inquadramento nel livello 4 del CCNL trasposto merci logistica;
- il ricorrente AT IR deduceva di essere socio lavoratore e di prestare la propria attività lavorativa alle dipendenze della convenuta a far tempo dal 14.10.2013 con mansione prevalente di carrelista/picker inquadrato dapprima nel livello 4S del CCNL trasporto merci – logistica.
Tutti i ricorrenti hanno convenuto in giudizio COOPERATIVA SAN
MARTINO SOC. COOP. A.R.L., lamentando di aver percepito, in riferimento ai periodi in cui si erano assentati dal lavoro per malattia, come da documentazione in atti, unicamente l'indennità a carico dell'I.N.P.S. e non quella a carico del datore di lavoro come previsto dal CCNL applicato.
Hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni come riportate nei rispettivi ricorsi, qui trascritte:
KI IR: “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'integrazione dell'indennità di malattia e per l'effetto condannare la società Cooperativa San Martino Soc. Coop. a r.l. (00937060333), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in via Carozza
Don Alberto, 30/A 29121 Piacenza al pagamento delle somme spettanti al lavoratore a titolo di integrazione indennità di malattia a carico del datore di lavoro pari ad € 1.162,51 o nella diversa misura, minore o anche maggiore, che sarà accertata di Giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA e CPA, e distrazione in favore dei difensori antistatari.”;
2 KO HO: “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'integrazione dell'indennità di malattia e per l'effetto condannare la società Cooperativa San Martino Soc. Coop. a r.l. (00937060333), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in via Carozza
Don Alberto, 30/A 29121 Piacenza al pagamento delle somme spettanti al lavoratore a titolo di integrazione indennità di malattia a carico del datore di lavoro pari ad € 588,48 o nella diversa misura, minore o anche maggiore, che sarà accertata di Giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA e CPA, e distrazione infavore dei difensori antistatari.”;
SC DO: “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'integrazione dell'indennità di malattia e per l'effetto condannare la società Cooperativa San Martino Soc. Coop. a r.l. (00937060333), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in via Carozza
Don Alberto, n. 30/A, 29121 Piacenza al pagamento delle somme spettanti al lavoratore a titolo di integrazione indennità di malattia a carico del datore di lavoro pari ad € 8.122,69 o nella diversa misura, minore o anche maggiore, che sarà accertata di Giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA e CPA, e distrazione in favore dei difensori antistatari.”;
LL KH: “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'integrazione dell'indennità di malattia e per l'effetto condannare la società Cooperativa San Martino Soc. Coop. a r.l. (00937060333), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in via Carozza
Don Alberto, 30/A 29121 Piacenza al pagamento delle somme spettanti al lavoratore a titolo di integrazione indennità di malattia a carico del datore di lavoro pari ad € 2.176,47 o nella diversa misura, minore o anche maggiore, che sarà accertata di Giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA e CPA, e distrazione in favore dei difensori antistatari.”;
MM AK: “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'integrazione dell'indennità di malattia e per l'effetto condannare la società Cooperativa San Martino Soc. Coop. a r.l. (00937060333), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in via Carozza
3 Don Alberto 30/A 29121 Piacenza al pagamento delle somme spettanti al lavoratore a titolo di integrazione indennità di malattia a carico del datore di lavoro pari ad € 752,85 o nella diversa misura, minore o anche maggiore, che sarà accertata di Giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA e CPA, e distrazione in favore dei difensori antistatari.”;
AT SM: “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'integrazione dell'indennità di malattia e per l'effetto condannare la società Cooperativa San Martino Soc. Coop. a r.l. (00937060333), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in via Carozza
Don Alberto, n. 30/A, 29121 Piacenza al pagamento delle somme spettanti al lavoratore a titolo di integrazione indennità di malattia a carico del datore di lavoro pari ad € 3.852,37 o nella diversa misura, minore o anche maggiore, che sarà accertata di Giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA e CPA, e distrazione in favore dei difensori antistatari.”
COOPERATIVA SAN MARTINO SOC. COOP. A.R.L si è regolarmente costituita in tutti i giudizi proposti, preliminarmente eccependo che parte della pretesa azionata dai ricorrenti KI, AR, LL e AT si fosse estinta per prescrizione, nel merito contestando la fondatezza in fatto ed in diritto delle avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 10.08.2023, la scrivente, divenuta medio tempore titolare dei procedimenti, riuniti con ordinanza del 31.05.2023, ha fissato
l'udienza di discussione al 14.11.2024.
La causa è stata istruita con la sola acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
All'udienza del 14.11.2024 i procuratori delle parti hanno discusso la causa e la stessa è stata decisa come da dispositivo con l'indicazione del termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
In via preliminare, l'eccezione di prescrizione formulata da parte convenuta non è fondata. La Cooperativa convenuta, considerata la consistenza occupazionale e tenuto conto delle date di assunzione dei ricorrenti TI, AR, LL e AT che assicurerebbe
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l'applicabilità della tutela reintegratoria, ha eccepito la prescrizione estintiva ex art. 2948 co. 4 c.c. delle pretese avanzate in giudizio e relative
a differenze retributive, nel periodo antecedente i cinque anni rispetto all'introduzione dei ricorsi – 29.07.2022 e in assenza di precedenti atti interruttivi, cui conseguirebbe pertanto l'estinzione dei rispettivi diritti per periodo anteriore al 30 luglio 2017.
Sul punto si richiama l'orientamento espresso dalla recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del
2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n.
4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.” (Cass. n. 24246 del 06.09.2022, confermata da Cass. n. 18008/2024 del 01.07.2024).
Facendo applicazione del suesposto principio al caso di specie, deve rilevarsi che per ciascuno dei ricorrenti la prescrizione inizia a decorrere dal momento della cessazione del rapporto di lavoro. Dalla documentazione in atti e dalle allegazioni di parte è emerso che i ricorrenti
TI, AR, LL e AT siano attualmente soci e lavoratori della Cooperativa convenuta con la conseguenza che il termine di prescrizione quinquennale non è
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