Trib. Reggio Emilia, sentenza 05/12/2024, n. 1210

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Reggio Emilia, sentenza 05/12/2024, n. 1210
Giurisdizione : Trib. Reggio Emilia
Numero : 1210
Data del deposito : 5 dicembre 2024

Testo completo

R.G. N. 1417 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli - Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi - Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli- Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1417 /2024 vertente tra: TRA
, con l'avv. CAFFARRA LUIGI;
Parte_1
- RICORRENTE E
, con l'avv. SALAMI FRANCESCA;
Controparte_1
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI All'udienza del 03/12/2024, i procuratori delle parti hanno concluso congiuntamente come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 09/05/2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio sia dichiarata la Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a BRESCELLO il 04/10/2002 (atto n. 3, parte I, anno 2002). A tal fine ha allegato che le parti hanno due figli: (18/01/2006) Per_1
e (09/11/2010) e che dall'epoca della separazione non si sono Per_2 ri te. La resistente si è costituita in giudizio e all'udienza del 03/12/2024 le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni.

1. Domanda di divorzio
Ai sensi dell'art. 3, co. 1, n. 2), della l.898/1970 (così come modificata dalla l. 55/2015), lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui: «b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la


separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970;
c) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile». Nel caso per cui si procede, la domanda può essere accolta perché ricorrono tutti i presupposti normativi: al momento della proposizione della domanda era, infatti, trascorso il periodo prescritto dalla legge di ininterrotta separazione delle parti decorrente dalla comparizione davanti al presidente del tribunale, ed è provato il titolo addotto a sostegno della domanda, vale a dire l'omologa del 15/02/2022. Devono essere, quindi, disposte le formalità di legge. Va precisato che le parti hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, tuttavia, come evidenziato dalla resistente nella comparsa di risposta e come sembra emergere dall'estratto di matrimonio in atti, si tratta di matrimonio civile e deve esserne dichiarato, pertanto, lo scioglimento.

2. Provvedimenti accessori Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto regolare in questi termini: «I)- Entrambi i genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale, secondo le regole dell'affidamento condiviso, in favore del figlio minore , con residenza e collocazione Per_2 prevalente presso la madre, NOa , in Brescello, Controparte_1 via Ugo Foscolo n. 17, nell'immobil ex familiare, unitamente alla suddetta ricorrente e alla sorella, , Persona_3 maggiorenne ma non indipendente economicamente. Le parti, consapevoli di aver assunto entrambi la responsabilità genitoriale sul minore, si impegnano quindi ad esercitarla di comune accordo, a consultarsi e ad assumere concordemente qualsiasi decisione di primaria importanza relativa all'istruzione, all'educazione
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