Trib. Catania, sentenza 03/02/2025, n. 897
Sentenza
3 febbraio 2025
Sentenza
3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente dott.ssa Ignazio Cannata Baratta Giudice dott.ssa Lidia Greco Giudice ha pronunciato il seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 7837/2024 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappr. e dif. dall'avv. BONACCORSO SEBASTIANO MAURO, presso il cui studio legale in Aci
Castello (CT), via Re Martino n. 40 è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ricorrente nei confronti di
, nata a [...] il [...], (C.F.: ), RO C.F._2
rappr. e dif. dall'avv. SCUDERI GIUSEPPE presso il cui studio legale in Catania, via Raffello
Sanzio n. 60 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti ;
resistente e di
, nato a [...] il [...], C.F. ;
Controparte_2 C.F._3
resistente contumace pagina 1 di 5
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/07/2024 ha chiesto a questo Parte_1
tribunale in contraddittorio con e la modifica delle RO
condizioni come regolate dalla sentenza di divorzio n. 3915/2004 emessa dal Tribunale di
Catania il 2.12.2004, confermata in appello, come da ultimo modificata dal decreto n.
6883/2017 emesso da questo Tribunale il 13/10/2017, chiedendo in particolare la revoca dell'assegno di Euro 900,00 mensili posto a suo carico in favore del coniuge
[...]
per il mantenimento del figlio maggiorenne . RO CP_2
si costituiva chiedendo il rigetto della domanda. RO
non si costituiva in giudizio, benchè regolarmente citato. Controparte_2
Tanto premesso, la modifica delle condizioni nei presenti procedimenti è consentita tutte le volte in cui vi sia un mutamento dei presupposti di fatto sopravenuto rispetto all'epoca in cui è stato adottato il provvedimento della cui revisione si tratta.
Nel caso di specie ha sostenuto che il figlio, oggi di 33 anni, Parte_1
ha raggiunto l'indipendenza economica o comunque ha raggiunto un'età tale per cui la mancata indipendenza dipende da sua colpa.
si è opposta alla chiesta revoca, evidenziando che il figlio RO
sta frequentando un corso di specializzazione post-lauream. CP_2
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di in quale, nonostante la Controparte_2
rituale instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti, ha ritenuto di non costituirsi in giudizio.
Nel merito, la domanda di revoca formulata dal ricorrente appare fondata.
È invero incontroverso che , il quale ha 33 anni, si è