Trib. Verona, sentenza 14/01/2025, n. 43
TRIB Verona
Sentenza
14 gennaio 2025
Sentenza
14 gennaio 2025
0
0
05:06:40
TRIB Verona
Sentenza
14 gennaio 2025
Sentenza
14 gennaio 2025
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesi
Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Verona, in composizione collegiale, presieduto dal dott. Massimo Vaccari, con la partecipazione delle giudici dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano e dott.ssa Claudia Dal Martello. Le parti in causa hanno presentato richieste contrastanti: la parte ricorrente ha chiesto la separazione con addebito alla coniuge, la conferma della disponibilità della casa coniugale e l'assenza di obbligo di mantenimento, mentre la parte resistente ha contestato l'addebito, richiesto un contributo di mantenimento e la partecipazione alle spese straordinarie per la figlia maggiorenne.
Il giudice ha respinto la domanda di addebito, ritenendo che le condotte contestate non avessero dimostrato un nesso causale con il fallimento del matrimonio, evidenziando che l'uso di sostanze da parte della moglie era noto al marito già prima del matrimonio. Per quanto riguarda il contributo al mantenimento, il giudice ha confermato l'importo di 1.100 euro mensili, ritenendo che la parte resistente non fosse in grado di mantenere il tenore di vita pregresso, mentre ha revocato l'obbligo di mantenimento per la figlia, considerandola autosufficiente. Infine, ha disposto la compensazione delle spese di lite, giustificata dalla reciproca soccombenza delle parti.
Il giudice ha respinto la domanda di addebito, ritenendo che le condotte contestate non avessero dimostrato un nesso causale con il fallimento del matrimonio, evidenziando che l'uso di sostanze da parte della moglie era noto al marito già prima del matrimonio. Per quanto riguarda il contributo al mantenimento, il giudice ha confermato l'importo di 1.100 euro mensili, ritenendo che la parte resistente non fosse in grado di mantenere il tenore di vita pregresso, mentre ha revocato l'obbligo di mantenimento per la figlia, considerandola autosufficiente. Infine, ha disposto la compensazione delle spese di lite, giustificata dalla reciproca soccombenza delle parti.
Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Vaccari Presidente dott. Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9562/2021 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRUNI MIRKO, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Verona, Corte Pancaldo 70
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAESTRELLO CP_1 C.F._2
LINO, elettivamente domiciliata presso il suo studio in GALLERIA PELLICCIAI, 11 37121
VERONA,
CONVENUTA/RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
Le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
Conclusioni di parte ricorrente:
pagina 1 di 13 “1) dichiarare la separazione personale dei coniugi, per fatti e colpe addebitabili alla sig.ra
, autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
CP_1
2) disporre che la casa coniugale di DO (VR), di proprietà esclusiva del sig. Pt_1
, rimanga nella piena disponibilità di quest'ultimo, così come stabilito con ordinanza
[...]
presidenziale del 11.07.2022;
3) disporre che nulla è dovuto dal sig. a favore della sig.ra a titolo di Parte_1 CP_1 contributo al mantenimento della stessa essendo quest'ultima economicamente autosufficiente
e in grado di provvedere al proprio mantenimento;
4) in via subordinata, disporre che nulla è dovuto dal sig. a favore della sig.ra Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento della stessa, in considerazione CP_1 dell'addebito della separazione in capo a quest'ultima;
5) in ulteriore subordine, confermare l'importo stabilito in via provvisoria a titolo di contributo al mantenimento della sig.ra , posto a carico del ricorrente. CP_1
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite.
IN VIA ISTRUTTORIA: … OMISSIS…”
Conclusioni di parte resistente:
“1) Dichiararsi la IA delle parti signora economicamente autosufficiente e Parte_2
conseguentemente elidersi l'assegno di mantenimento posto a carico del ricorrente e
l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie della IA stessa posto a carico della madre;
2) respingersi la domanda di addebito della separazione alla signora svolta dal CP_1
ricorrente in quanto totalmente infondata;
3) porsi a carico del ricorrente arch. l'obbligo di contribuire al mantenimento Parte_1
della moglie tramite il versamento della somma mensile di 2.500 euro ovvero di quella che verrà ritenuta di giustizia, anche alla luce dell'estromissione della resistente dall'abitazione coniugale e della vendita di tale immobile effettuata dal ricorrente, nonché alla luce della risalente autosufficienza economica della IA, facendo decorrere il nuovo e maggior importo dell'assegno di mantenimento dalla domanda;
4) spese di lite rifuse.
In via istruttoria la signora insiste per l'accoglimento di tutte le proprie istanze CP_1 istruttorie… omissis…”
pagina 2 di 13 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Premessa.
Con sentenza non definitiva n. 13/2023, pubblicata il 3 gennaio 2023 e passata in giudicato, è stata dichiarata la separazione personale delle parti.
La causa è proseguita in relazione alle ulteriori domande relative alla richiesta di addebito in capo alla moglie, al contributo al mantenimento di quest'ultima e della IA Parte_2
Va anticipato sin d'ora che:
- il ricorrente, architetto, è nato il [...];
- la resistente/convenuta è nata il [...];
- le parti hanno contratto matrimonio il 16 dicembre 1989;
- dal matrimonio sono nati i figli il 9 maggio 1991, che da tempo vive per proprio conto Per_1
ed è del tutto autosufficiente sul piano economico, e , nata il [...]. Quanto Pt_2
a , inizialmente, ambo le parti ne hanno affermato la non autosufficienza economica: Pt_2
sul finire del procedimento il padre ha mantenuto tale allegazione, mentre la madre ne ha sostenuto la sopravvenuta autosufficienza.
Per comodità espositiva si riporta il dispositivo dell'ordinanza presidenziale depositata in data
11.07.2022, contenente i provvedimenti provvisori ed urgenti:
“autorizza i coniugi a vivere separati liberi di scegliere la residenza dove vogliono ma con
l'obbligo di informare l'altro coniuge di ogni variazione;
- rigetta l'istanza di assegnazione della casa coniugale formulata dalla resistente, che dovrà lasciarla libera entro 20 giorni dalla presente ordinanza;
- pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla IA da questo mese e Pt_2 successivamente entro il giorno 5 di ogni mese la somma complessiva di € 1.000,00 (incluso
l'affitto per l'appartamento di cui al doc. 17) quale contributo per il suo mantenimento, con rivalutazione annuale secondo gli indici , oltre all'80% delle spese come CP_2
specificamente elencate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Verona, fermo il residuo
20% a carico della resistente;
- pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente da questo mese e successivamente entro il giorno 5 di ogni mese la somma complessiva di € 1.100,00 quale contributo per il suo mantenimento, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT”.
pagina 3 di 13
1) Domanda di addebito.
In estrema sintesi, il ricorrente addebita il fallimento del matrimonio alla condotta della coniuge, che descrive come dedita da molti anni ad un uso eccessivo di sostanze stupefacenti
e di alcol, e alla trascuranza del rapporto coniugale e in generale della famiglia. Di contro la resistente/convenuta, contestando la ricostruzione della vicenda familiare offerta dall'altra parte, pur non formulando a sua volta domanda di addebito nei confronti del marito, ne descrive condotte prevaricanti, offensive e scatti d'ira, attribuendogli a sua volta il consumo, sia pure occasionale, di sostanze psicotrope, e, più di frequente, l'abuso di alcol. Allega inoltre il proprio stato depressivo, diagnosticatale da anni (circostanza dichiarata anche dal ricorrente, che non contesta che la diagnosi sia collocata nel 2013), e per il quale è da tempo in cura (sono documentati colloqui psicologici dal 2015 – doc. 7 – 8 resistente/convenuta), ascrivendone la causa al clima in famiglia dovuto ai comportamenti del marito.
Non si è ritenuto di dar corso ad attività istruttoria sul tema dell'addebito.
Va sottolineato che, quand'anche le condotte che si pongono in contrasto con i doveri derivanti dal matrimonio, tra cui può annoverarsi l'uso di stupefacenti e/o l'abuso di alcol, tuttavia va dimostrato il nesso di causa tra esse e il venir meno dell'unione coniugale. In tale valutazione assume primaria importanza il dato temporale di inizio dell'uso di sostanze, ossia se esso fosse già in essere prima del matrimonio e, in tal caso, se ciò fosse noto all'altro coniuge.
Nel proprio atto introduttivo (pag. 6) il ricorrente allega che “la ricorrente ha da sempre fatto uso di sostanze stupefacenti, in particolare cannabis, prevalentemente la sera, intensificate negli ultimi anni con un abuso quotidiano anche di giorno, oltre ad abusare di alcolici … omissis…”. In atti è poi precisato che è a partire dal 2012 che l'abuso di sostanze si sarebbe intensificato, sino a divenire smodato. Quanto riportato dallo stesso ricorrente fa ritenere che il riferito consumo di sostanze stupefacenti da parte della moglie fosse circostanza nota al marito ancor prima della contrazione del matrimonio, tanto più che non è contestato che la coppia abbia in precedenza anche convissuto alcuni anni more uxorio. Considerato che l'uso di sostanze stupefacenti crea di per sé uno stato di dipendenza, che ben può peggiorare nel tempo, l'asserita intensificazione del consumo che viene collocato intorno al 2012 (a tredici anni dal matrimonio e a undici anni dal deposito del ricorso per la separazione), quand'anche
pagina 4 di 13
dimostrata, si ritiene che non costituisca nel caso di specie effettivo presupposto per il riconoscimento dell'addebito. Peraltro i capitoli di prova formulati sul punto (1-2) nella memoria del ricorrente n. 2, ex art. 183, comma 6 c.p.c., paiono generici e valutativi sia sul piano temporale (in specie in relazione all'alcol) che sul piano quantitativo (in ordine all'aumento di consumo).
Per altro verso le contestazioni inerenti l'incuria verso la vita familiare e la relazione coniugale, al di là che paiono anche
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Vaccari Presidente dott. Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9562/2021 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRUNI MIRKO, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Verona, Corte Pancaldo 70
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAESTRELLO CP_1 C.F._2
LINO, elettivamente domiciliata presso il suo studio in GALLERIA PELLICCIAI, 11 37121
VERONA,
CONVENUTA/RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
Le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
Conclusioni di parte ricorrente:
pagina 1 di 13 “1) dichiarare la separazione personale dei coniugi, per fatti e colpe addebitabili alla sig.ra
, autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
CP_1
2) disporre che la casa coniugale di DO (VR), di proprietà esclusiva del sig. Pt_1
, rimanga nella piena disponibilità di quest'ultimo, così come stabilito con ordinanza
[...]
presidenziale del 11.07.2022;
3) disporre che nulla è dovuto dal sig. a favore della sig.ra a titolo di Parte_1 CP_1 contributo al mantenimento della stessa essendo quest'ultima economicamente autosufficiente
e in grado di provvedere al proprio mantenimento;
4) in via subordinata, disporre che nulla è dovuto dal sig. a favore della sig.ra Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento della stessa, in considerazione CP_1 dell'addebito della separazione in capo a quest'ultima;
5) in ulteriore subordine, confermare l'importo stabilito in via provvisoria a titolo di contributo al mantenimento della sig.ra , posto a carico del ricorrente. CP_1
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite.
IN VIA ISTRUTTORIA: … OMISSIS…”
Conclusioni di parte resistente:
“1) Dichiararsi la IA delle parti signora economicamente autosufficiente e Parte_2
conseguentemente elidersi l'assegno di mantenimento posto a carico del ricorrente e
l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie della IA stessa posto a carico della madre;
2) respingersi la domanda di addebito della separazione alla signora svolta dal CP_1
ricorrente in quanto totalmente infondata;
3) porsi a carico del ricorrente arch. l'obbligo di contribuire al mantenimento Parte_1
della moglie tramite il versamento della somma mensile di 2.500 euro ovvero di quella che verrà ritenuta di giustizia, anche alla luce dell'estromissione della resistente dall'abitazione coniugale e della vendita di tale immobile effettuata dal ricorrente, nonché alla luce della risalente autosufficienza economica della IA, facendo decorrere il nuovo e maggior importo dell'assegno di mantenimento dalla domanda;
4) spese di lite rifuse.
In via istruttoria la signora insiste per l'accoglimento di tutte le proprie istanze CP_1 istruttorie… omissis…”
pagina 2 di 13 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Premessa.
Con sentenza non definitiva n. 13/2023, pubblicata il 3 gennaio 2023 e passata in giudicato, è stata dichiarata la separazione personale delle parti.
La causa è proseguita in relazione alle ulteriori domande relative alla richiesta di addebito in capo alla moglie, al contributo al mantenimento di quest'ultima e della IA Parte_2
Va anticipato sin d'ora che:
- il ricorrente, architetto, è nato il [...];
- la resistente/convenuta è nata il [...];
- le parti hanno contratto matrimonio il 16 dicembre 1989;
- dal matrimonio sono nati i figli il 9 maggio 1991, che da tempo vive per proprio conto Per_1
ed è del tutto autosufficiente sul piano economico, e , nata il [...]. Quanto Pt_2
a , inizialmente, ambo le parti ne hanno affermato la non autosufficienza economica: Pt_2
sul finire del procedimento il padre ha mantenuto tale allegazione, mentre la madre ne ha sostenuto la sopravvenuta autosufficienza.
Per comodità espositiva si riporta il dispositivo dell'ordinanza presidenziale depositata in data
11.07.2022, contenente i provvedimenti provvisori ed urgenti:
“autorizza i coniugi a vivere separati liberi di scegliere la residenza dove vogliono ma con
l'obbligo di informare l'altro coniuge di ogni variazione;
- rigetta l'istanza di assegnazione della casa coniugale formulata dalla resistente, che dovrà lasciarla libera entro 20 giorni dalla presente ordinanza;
- pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla IA da questo mese e Pt_2 successivamente entro il giorno 5 di ogni mese la somma complessiva di € 1.000,00 (incluso
l'affitto per l'appartamento di cui al doc. 17) quale contributo per il suo mantenimento, con rivalutazione annuale secondo gli indici , oltre all'80% delle spese come CP_2
specificamente elencate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Verona, fermo il residuo
20% a carico della resistente;
- pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente da questo mese e successivamente entro il giorno 5 di ogni mese la somma complessiva di € 1.100,00 quale contributo per il suo mantenimento, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT”.
pagina 3 di 13
1) Domanda di addebito.
In estrema sintesi, il ricorrente addebita il fallimento del matrimonio alla condotta della coniuge, che descrive come dedita da molti anni ad un uso eccessivo di sostanze stupefacenti
e di alcol, e alla trascuranza del rapporto coniugale e in generale della famiglia. Di contro la resistente/convenuta, contestando la ricostruzione della vicenda familiare offerta dall'altra parte, pur non formulando a sua volta domanda di addebito nei confronti del marito, ne descrive condotte prevaricanti, offensive e scatti d'ira, attribuendogli a sua volta il consumo, sia pure occasionale, di sostanze psicotrope, e, più di frequente, l'abuso di alcol. Allega inoltre il proprio stato depressivo, diagnosticatale da anni (circostanza dichiarata anche dal ricorrente, che non contesta che la diagnosi sia collocata nel 2013), e per il quale è da tempo in cura (sono documentati colloqui psicologici dal 2015 – doc. 7 – 8 resistente/convenuta), ascrivendone la causa al clima in famiglia dovuto ai comportamenti del marito.
Non si è ritenuto di dar corso ad attività istruttoria sul tema dell'addebito.
Va sottolineato che, quand'anche le condotte che si pongono in contrasto con i doveri derivanti dal matrimonio, tra cui può annoverarsi l'uso di stupefacenti e/o l'abuso di alcol, tuttavia va dimostrato il nesso di causa tra esse e il venir meno dell'unione coniugale. In tale valutazione assume primaria importanza il dato temporale di inizio dell'uso di sostanze, ossia se esso fosse già in essere prima del matrimonio e, in tal caso, se ciò fosse noto all'altro coniuge.
Nel proprio atto introduttivo (pag. 6) il ricorrente allega che “la ricorrente ha da sempre fatto uso di sostanze stupefacenti, in particolare cannabis, prevalentemente la sera, intensificate negli ultimi anni con un abuso quotidiano anche di giorno, oltre ad abusare di alcolici … omissis…”. In atti è poi precisato che è a partire dal 2012 che l'abuso di sostanze si sarebbe intensificato, sino a divenire smodato. Quanto riportato dallo stesso ricorrente fa ritenere che il riferito consumo di sostanze stupefacenti da parte della moglie fosse circostanza nota al marito ancor prima della contrazione del matrimonio, tanto più che non è contestato che la coppia abbia in precedenza anche convissuto alcuni anni more uxorio. Considerato che l'uso di sostanze stupefacenti crea di per sé uno stato di dipendenza, che ben può peggiorare nel tempo, l'asserita intensificazione del consumo che viene collocato intorno al 2012 (a tredici anni dal matrimonio e a undici anni dal deposito del ricorso per la separazione), quand'anche
pagina 4 di 13
dimostrata, si ritiene che non costituisca nel caso di specie effettivo presupposto per il riconoscimento dell'addebito. Peraltro i capitoli di prova formulati sul punto (1-2) nella memoria del ricorrente n. 2, ex art. 183, comma 6 c.p.c., paiono generici e valutativi sia sul piano temporale (in specie in relazione all'alcol) che sul piano quantitativo (in ordine all'aumento di consumo).
Per altro verso le contestazioni inerenti l'incuria verso la vita familiare e la relazione coniugale, al di là che paiono anche
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi