Trib. Genova, sentenza 31/01/2025, n. 141

TRIB Genova
Sentenza
31 gennaio 2025
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TRIB Genova
Sentenza
31 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Genova, sentenza 31/01/2025, n. 141
Giurisdizione : Trib. Genova
Numero : 141
Data del deposito : 31 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova - Sezione Lavoro in persona della dott.ssa Margherita Bossi
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa RG 4220/2024, promossa da:
CE Repetto elettivamente domiciliata in Genova, via Fieschi 10/11, presso lo studio dell'avv.
Luigi Alberto Zoboli che la rappresenta e difende per procura depositata nel fascicolo telematico, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Dino Caudullo
-ricorrente

CONTRO
iMINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO, in persona del Ministro pro tempore, dell'Ufficio
Scolastico Regionale per la Liguria, rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c. dal funzionario dott.
Lorenzo Calvi, delegato dal dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria dott.ssa Giulia
Crocco, legalmente domiciliato nella propria sede in Genova, Via Assarotti n. 38
-convenuto-
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio e da verbale odierno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato telematicamente il 1/10/2024, la ricorrente ha convenuto in giudizio il Ministero dell'istruzione, oggi Ministero dell'Istruzione e del Merito (di seguito, per brevità, anche solo “MIM”), esponendo di aver prestato servizio alle dipendenze del MIM, in forza di una serie di contratti a tempo determinato, specificamente indicati in ricorso, relativi per quanto qui rileva:
- a.s. 2019/2020 dal 18/09/19 al 30/06/20 Servizio temporaneo fino al termine delle attivita' didattiche
- a.s. 2020/2021 dal 1/09/20 al 30/06/21 contratto a tempo determinato
- a.s. 2021/2022 dal 6/09/21 al 30/06/22 Servizio temporaneo fino al termine delle attivita' didattiche
- a.s. 2022/2023 dal 1/09/22 al 30/06/23 Servizio temporaneo fino al termine delle attivita' didattiche
- a.s. 2023/2024 dal 1/09/23 al 30/06/24 Servizio temporaneo fino al termine delle attivita' didattiche
- a.s. 2024/2025 dal 9/09/24 al 30/06/25 Servizio temporaneo fino al termine delle attivita' didattiche
La ricorrente, sostiene di avere svolto, in esecuzione dei menzionati contratti a termine, mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato;
ciò nonostante, il MIM, violando il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non ha corrisposto la somma di euro 500,00, da erogarsi ai docenti in ragione d'anno scolastico, finalizzata
(e vincolata) all'acquisto di beni e servizi formativi, in vista dello sviluppo delle competenze professionali (si tratta la c.d. carta elettronica del docente – nel seguito per brevità anche solo “carta docente” o “carta” - e dei “fondi” da accreditarsi su di essa);
somma prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Poste tali premesse, parte ricorrente ha chiesto, in principalità, la condanna del MIM alla creazione della carta elettronica e ad accreditarvi l'importo di euro 500,00 per ogni anno scolastico sopra indicato, nel corso del quale ha reso la propria attività lavorativa di docente a tempo determinato.
Il Ministero convenuto si è costituito ritualmente in giudizio contestando nel merito la fondatezza delle domande per le ragioni diffusamente illustrate nella memoria di costituzione. In subordine, il Ministero ha chiesto che l'eventuale condanna abbia ad oggetto il riconoscimento della carta elettronica e non il pagamento di somme di denaro.
Il MIM ha inoltre eccepito la prescrizione delle pretese vantate.
All'udienza odierna il ricorrente ha rinunciato alla domanda in relazione all'.a.s. 2020/2021 in quanto il contratto di lavoro termine è stato stipulato con il Comune di Cogoleto (insegnatne scuola di infanzia).
La causa, senza necessità di alcuna attività istruttoria, è stata decisa all'odierna udienza, in seguito a discussione orale dei difensori delle parti, che hanno richiamato le conclusioni di cui ai rispettivi atti introduttivi.
Il ricorso è fondato, e deve essere accolto.
I difensori hanno dato atto che la ricorrente è in oggi tuttora inserita nell'organizzazione scolastica, in quanto destinataria di nuovo incarico a tempo determinato, fino al 30.6.2025.
È opportuno indicare, innanzitutto, i fatti essenziali ai fini del decidere, da ritenersi pacifici o comunque documentalmente provati.
È pacifico ed inoltre documentalmente provato che la ricorrente abbia prestato attività lavorativa, con contratti a termine, negli aa.ss. e con le modalità sopra indicate.
E' altresì pacifico che la lavoratrice non abbia percepito il beneficio della carta docente, in relazione ai detti periodi di lavoro. D'altra parte, a fronte dell'allegazione di parte ricorrente, di non avere percepito la carta, sarebbe spettato al MIM fornire la prova contraria, alla luce delle previsioni generali di cui agli artt. 1218 ss. e 2697 c.c. Inoltre, alla luce della delineata disciplina nazionale (e delle difese del convenuto), non vi è motivo di dubitare che l'Amministrazione abbia erogato la carta docenti ai soli dipendenti a tempo indeterminato, quale la ricorrente non era, nel periodo oggetto di causa.
E' pacifico, infine, che la ricorrente non sia “uscita dal sistema scolastico”.
Tanto premesso e venendo al merito del ricorso, si osserva che le stesse questioni oggetto di causa sono già state ampiamente esaminate e decise da questo Tribunale in precedenti pronunce ai cui iter argomentativi ci si richiama a fondamento della presente decisione (v. tra le altre, le Sentenze n.
901/2023 pubbl. il 14/11/2023 RG n. 2065/2023 e, da ultimo, n. 1058/2024 del 31.102024 nella causa n. 3059/2024 R.G., richiamate di seguito per ampli stralci).
1. Con recentissima decisione su rinvio pregiudiziale (sent. n. 29961/2023), la
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