Trib. Salerno, sentenza 06/05/2024, n. 2382
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Testo completo
R.G. N. 9004 /2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NO
II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 9004/2013 R.G., avente ad oggetto: occupazione senza titolo di immobile, vertente
TRA
AP AN, (C.F. [...]), rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato, ma congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., all'atto di citazione, dall'avv.
Francesco della Ventura, presso il cui studio elettivamente domicilia in Battipaglia, alla via Plava n.
6;
ATTRICE
E
AP MA, (C.F. [...]) rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Enrico Giovane e dall'avv. Laura
Giovine, presso il cui studio elettivamente domicilia in Battipaglia, alla via Trieste n. 23;
CONVENUTA
E
AP AB o IN, n. il 12.11.1940, (C.F. [...]), rappresentata e difesa, giusta procura redatta per atto del notar Attilio Tajani, dell'8.3.2018, rep. n.
948, dall'avv. Giovanni Clemente, presso il cui studio elettivamente domicilia in Eboli (SA), al Viale
Amendola n. 84;
CONVENUTA
E
NO AN, AP MI, AP IN, AP
ME, AP IN, n. il 14.9.1973, quali coeredi di AP AL
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza del 10.1.2024, le parti costituite rassegnavano le proprie conclusioni come da rispettive note scritte (cfr., per l'attrice, la nota del
2.1.2024;
per la convenuta HI IN, la nota del 29.12.2023;
per MA HI, la nota scritta del 5.1.2024) qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 22.10.2013, AN HI conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di RN MA HI, IN o AB HI (n. il 12.11.1940), nonché, nella qualità di coeredi di AL HI, AN RN, MI HI,
IN HI, ME HI e IN HI (n. il 14.9.1973).
Deduceva che, con atto per notaio Zecca del 5.4.1956, rep. n. 18252, era stato assegnato, dalla
“Sezione speciale per la riforma fondiaria in NI”, istituita presso l'Opera Nazionale per i
Combattenti con d.P.R. del 7.2.1951, n. 70, al proprio padre MI HI, con patto di riservato dominio, un podere con casa colonica sito nel Comune di Battipaglia, alla località Aversana, contrassegnato con il n. 516, della superficie complessiva di Ha 4, a. 66, ca. 22, che il proprio genitore provvedeva direttamente a condurre e coltivare sino al proprio decesso, avvenuto ab intestato in data
1.12.1968.
Esponeva che, a seguito del decesso del sig. MI HI, avvenuto in data 1.12.1968, in mancanza di testamento con cui fosse designato l'erede subentrante nella conduzione del fondo, coltivato personalmente dal de cuius, tutti i coeredi chiedevano lo scioglimento della comunione con domanda del 3.7.1986, che veniva rigettata come da dispositivo di sentenza prodotto in atti.
Più in particolare, precisava che gli eredi del sig. MI HI erano la moglie ME La
Ragione, poi deceduta, nonché i figli AN, IN, MA ed AL HI, anch'esso deceduto e al quale erano subentrati a loro volta gli eredi AN RN, moglie dello stesso, nonché
i figli MI, IN, IN (n. il 14.9.1973) e ME HI.
Successivamente, l'odierna attrice evidenziava di aver ottenuto, con scrittura privata del 25.1.1993 autenticata per Notaio Malinconico, rep. n. 31553, atto di quietanza per la cancellazione del patto di riservato dominio dall'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in NI, Sezione Speciale per la
Riforma Agraria in NI, con autorizzazione al Conservatore dei RR.II. di RN alla cancellazione del patto di riservato dominio.
Evidenziava inoltre che, in mancanza di qualsiasi accordo con gli altri coeredi e avendo tutti i requisiti previsti dall'art. 7 della L. 29.5.1967 n. 379, chiedeva ed otteneva con decreto n. 1629/02 del
Tribunale di RN la designazione a subentrare nell'assegnazione del bene immobile originariamente assegnato al sig. MI HI, provvedimento confermato sia in sede di appello (con decreto del 20.3.2007), che di legittimità (sent. Cass. Civ., n. 19498/2011 del 23.9.2011).
Deducendo, dunque, che la designazione a subentrare nell'assegnazione del fondo oggetto di causa era divenuta definitiva in virtù del giudicato formatosi in conseguenza della pronuncia della Suprema
Corte, concludeva chiedendo la condanna dei convenuti al rilascio di quella parte del fondo agrario oggetto di causa da loro detenuta sine titulo, con vittoria di spese e competenze di lite da attribuirsi al procuratore antistatario.
Così instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta del 7.2.2014 si costituiva in giudizio IN (o AB) HI n. il 12.11.1940, eccependo la carenza di legittimazione attiva dell'attrice e ritenendo che non si fosse perfezionata la stipula del contratto di assegnazione in subingresso all'originario rapporto concessorio, dal momento che l'E.R.S.A.C., ora
Regione NI, si era spogliato del bene in virtù del rilascio della quietanza per la cancellazione del patto di riservato dominio, ai sensi dell'art. 10 della L. 386/76.
Deducendo, dunque, che la designazione dell'attrice ex art. 7 l. n. 379/1967 fosse inutiliter data in ragione della cessazione del rapporto concessorio nel quale la stessa sarebbe dovuta subentrare, con conseguente incapacità dell'ente di disporre del bene e di interferire nella gestione dello stesso tra gli eredi, evidenziava di aver introdotto dinanzi al Tribunale di RN, unitamente alla sorella MA, con atto di citazione notificato all'odierna attrice e agli altri coeredi in data 28.6.2013, un giudizio volto ad ottenere lo scioglimento della comunione sul fondo oggetto di causa, con attribuzione a ciascun coerede della porzione di terreno e di fabbricato in loro possesso.
Rilevando, quindi, che il giudicato cui faceva riferimento l'attrice era stato inutiliter dato in quanto pronunciato sul presupposto che il rapporto concessorio fosse ancora in vita, deduceva quindi che, con riferimento al caso di specie, doveva ritenersi accettata l'assegnazione in comunione del fondo ai sensi dell'art. 5 della l. n. 1078/1940.
Pertanto, evidenziando che il giudicato così formatosi sull'istanza di autorizzazione al subingresso nel rapporto successorio atteneva ad una situazione di fatto fondata sull'erroneo presupposto che il rapporto concessorio fosse ancora in vita, concludeva chiedendo preliminarmente che fosse dichiarata
l'improponibilità dell'avversa domanda stante il mancato esperimento della prevista mediazione ante causam;
in via subordinata, chiedeva la sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello pendente tra le stesse parti dinanzi al medesimo Ufficio Giudiziario e recante R.G. n. 3619/2013;
in via ancor più subordinata, chiedeva il rigetto della domanda per carenza di legittimazione attiva dell'attrice e, in ogni caso, per evidente infondatezza della stessa, vinte le spese di lite con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta del 20.2.2014 si costituiva in giudizio anche MA
HI, evidenziando che l'attrice non aveva diritto a richiedere il rilascio del fondo oggetto di causa in quanto per il subingresso nell'assegnazione dello stesso, secondo le leggi di riforma fondiaria
vigenti all'epoca ed ora, in ogni caso, abrogate dall'art. 58 del D.lgs 8.6.2011, n. 752, era necessario il decreto dell'Ente competente.
Rilevava, inoltre, che anche a voler ritenere sussistente la legittimazione attiva dell'attrice, la domanda doveva considerarsi improcedibile in quanto il Tribunale di RN, con il decreto n.
1629/02, riconosceva il diritto degli altri eredi ad ottenere il pagamento di somme dovute che andavano poste a carico dell'odierna attrice.
Richiamando il giudizio di scioglimento della comunione sul bene oggetto di causa introdotto unitamente alla sorella IN, concludeva chiedendo il rigetto della domanda con le conseguenze in ordine alle spese di lite.
All'udienza del 26.2.2014 veniva dichiarata la contumacia di AN RN e di MI, IN,
IN (n. il 14.9.173) e ME HI che pur regolarmente citati in giudizio non si erano costituiti, e venivano concessi alle parti i termini ex art. 183, VI comma c.p.c.
All'udienza del 13.1.2016 la causa veniva una prima volta assegnata a sentenza per poi essere rimessa sul ruolo, con ordinanza dell'11.5.2016, al fine di indicare alle parti la questione della riferibilità al presente giudizio della procura rilasciata da IN HI al proprio procuratore mediante
l'atto autenticato dal notaio Barra del 31.7.2002 e di invitare parte attrice ad interloquire sulla questione indicata d'ufficio relativa al venire meno, per effetto dell'intervenuto riscatto del fondo, del rapporto concessorio con l'E.R.S.A.C. in cui l'attrice sarebbe dovuta subentrare in forza del decreto del 14.6.2005 del Tribunale di RN.
Sicché, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, da ultimo, tenuto altresì conto del periodo di emergenza pandemica, all'udienza del 21.12.2022, all'esito della quale veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La causa veniva nuovamente rimessa sul ruolo con ordinanza del 5.7.2023, al fine di consentire alle parti di interloquire in merito ai documenti sopravvenuti prodotti da parte attrice in allegato alla seconda memoria di replica. Di poi, la causa veniva nuovamente rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8.1.2024;
disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza, la causa veniva introitata in decisione con ordinanza del 12.1.2024, con cui venivano assegnati alle parti
i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda di rilascio va accolta nei confronti della sig.ra IN (o AB) HI (n. il
12.11.1940) e nei confronti della sig.ra MA HI;
va invece rigettata la domanda formulata nei confronti delle altre parti convenute rimaste contumaci nel presente giudizio.
Sotto tale profilo, va preliminarmente rigettata la doglianza prospettata per conto di IN (o
AB) HI in merito all'asserito rapporto di pregiudizialità tra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NO
II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 9004/2013 R.G., avente ad oggetto: occupazione senza titolo di immobile, vertente
TRA
AP AN, (C.F. [...]), rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato, ma congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., all'atto di citazione, dall'avv.
Francesco della Ventura, presso il cui studio elettivamente domicilia in Battipaglia, alla via Plava n.
6;
ATTRICE
E
AP MA, (C.F. [...]) rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Enrico Giovane e dall'avv. Laura
Giovine, presso il cui studio elettivamente domicilia in Battipaglia, alla via Trieste n. 23;
CONVENUTA
E
AP AB o IN, n. il 12.11.1940, (C.F. [...]), rappresentata e difesa, giusta procura redatta per atto del notar Attilio Tajani, dell'8.3.2018, rep. n.
948, dall'avv. Giovanni Clemente, presso il cui studio elettivamente domicilia in Eboli (SA), al Viale
Amendola n. 84;
CONVENUTA
E
NO AN, AP MI, AP IN, AP
ME, AP IN, n. il 14.9.1973, quali coeredi di AP AL
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza del 10.1.2024, le parti costituite rassegnavano le proprie conclusioni come da rispettive note scritte (cfr., per l'attrice, la nota del
2.1.2024;
per la convenuta HI IN, la nota del 29.12.2023;
per MA HI, la nota scritta del 5.1.2024) qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 22.10.2013, AN HI conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di RN MA HI, IN o AB HI (n. il 12.11.1940), nonché, nella qualità di coeredi di AL HI, AN RN, MI HI,
IN HI, ME HI e IN HI (n. il 14.9.1973).
Deduceva che, con atto per notaio Zecca del 5.4.1956, rep. n. 18252, era stato assegnato, dalla
“Sezione speciale per la riforma fondiaria in NI”, istituita presso l'Opera Nazionale per i
Combattenti con d.P.R. del 7.2.1951, n. 70, al proprio padre MI HI, con patto di riservato dominio, un podere con casa colonica sito nel Comune di Battipaglia, alla località Aversana, contrassegnato con il n. 516, della superficie complessiva di Ha 4, a. 66, ca. 22, che il proprio genitore provvedeva direttamente a condurre e coltivare sino al proprio decesso, avvenuto ab intestato in data
1.12.1968.
Esponeva che, a seguito del decesso del sig. MI HI, avvenuto in data 1.12.1968, in mancanza di testamento con cui fosse designato l'erede subentrante nella conduzione del fondo, coltivato personalmente dal de cuius, tutti i coeredi chiedevano lo scioglimento della comunione con domanda del 3.7.1986, che veniva rigettata come da dispositivo di sentenza prodotto in atti.
Più in particolare, precisava che gli eredi del sig. MI HI erano la moglie ME La
Ragione, poi deceduta, nonché i figli AN, IN, MA ed AL HI, anch'esso deceduto e al quale erano subentrati a loro volta gli eredi AN RN, moglie dello stesso, nonché
i figli MI, IN, IN (n. il 14.9.1973) e ME HI.
Successivamente, l'odierna attrice evidenziava di aver ottenuto, con scrittura privata del 25.1.1993 autenticata per Notaio Malinconico, rep. n. 31553, atto di quietanza per la cancellazione del patto di riservato dominio dall'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in NI, Sezione Speciale per la
Riforma Agraria in NI, con autorizzazione al Conservatore dei RR.II. di RN alla cancellazione del patto di riservato dominio.
Evidenziava inoltre che, in mancanza di qualsiasi accordo con gli altri coeredi e avendo tutti i requisiti previsti dall'art. 7 della L. 29.5.1967 n. 379, chiedeva ed otteneva con decreto n. 1629/02 del
Tribunale di RN la designazione a subentrare nell'assegnazione del bene immobile originariamente assegnato al sig. MI HI, provvedimento confermato sia in sede di appello (con decreto del 20.3.2007), che di legittimità (sent. Cass. Civ., n. 19498/2011 del 23.9.2011).
Deducendo, dunque, che la designazione a subentrare nell'assegnazione del fondo oggetto di causa era divenuta definitiva in virtù del giudicato formatosi in conseguenza della pronuncia della Suprema
Corte, concludeva chiedendo la condanna dei convenuti al rilascio di quella parte del fondo agrario oggetto di causa da loro detenuta sine titulo, con vittoria di spese e competenze di lite da attribuirsi al procuratore antistatario.
Così instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta del 7.2.2014 si costituiva in giudizio IN (o AB) HI n. il 12.11.1940, eccependo la carenza di legittimazione attiva dell'attrice e ritenendo che non si fosse perfezionata la stipula del contratto di assegnazione in subingresso all'originario rapporto concessorio, dal momento che l'E.R.S.A.C., ora
Regione NI, si era spogliato del bene in virtù del rilascio della quietanza per la cancellazione del patto di riservato dominio, ai sensi dell'art. 10 della L. 386/76.
Deducendo, dunque, che la designazione dell'attrice ex art. 7 l. n. 379/1967 fosse inutiliter data in ragione della cessazione del rapporto concessorio nel quale la stessa sarebbe dovuta subentrare, con conseguente incapacità dell'ente di disporre del bene e di interferire nella gestione dello stesso tra gli eredi, evidenziava di aver introdotto dinanzi al Tribunale di RN, unitamente alla sorella MA, con atto di citazione notificato all'odierna attrice e agli altri coeredi in data 28.6.2013, un giudizio volto ad ottenere lo scioglimento della comunione sul fondo oggetto di causa, con attribuzione a ciascun coerede della porzione di terreno e di fabbricato in loro possesso.
Rilevando, quindi, che il giudicato cui faceva riferimento l'attrice era stato inutiliter dato in quanto pronunciato sul presupposto che il rapporto concessorio fosse ancora in vita, deduceva quindi che, con riferimento al caso di specie, doveva ritenersi accettata l'assegnazione in comunione del fondo ai sensi dell'art. 5 della l. n. 1078/1940.
Pertanto, evidenziando che il giudicato così formatosi sull'istanza di autorizzazione al subingresso nel rapporto successorio atteneva ad una situazione di fatto fondata sull'erroneo presupposto che il rapporto concessorio fosse ancora in vita, concludeva chiedendo preliminarmente che fosse dichiarata
l'improponibilità dell'avversa domanda stante il mancato esperimento della prevista mediazione ante causam;
in via subordinata, chiedeva la sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello pendente tra le stesse parti dinanzi al medesimo Ufficio Giudiziario e recante R.G. n. 3619/2013;
in via ancor più subordinata, chiedeva il rigetto della domanda per carenza di legittimazione attiva dell'attrice e, in ogni caso, per evidente infondatezza della stessa, vinte le spese di lite con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta del 20.2.2014 si costituiva in giudizio anche MA
HI, evidenziando che l'attrice non aveva diritto a richiedere il rilascio del fondo oggetto di causa in quanto per il subingresso nell'assegnazione dello stesso, secondo le leggi di riforma fondiaria
vigenti all'epoca ed ora, in ogni caso, abrogate dall'art. 58 del D.lgs 8.6.2011, n. 752, era necessario il decreto dell'Ente competente.
Rilevava, inoltre, che anche a voler ritenere sussistente la legittimazione attiva dell'attrice, la domanda doveva considerarsi improcedibile in quanto il Tribunale di RN, con il decreto n.
1629/02, riconosceva il diritto degli altri eredi ad ottenere il pagamento di somme dovute che andavano poste a carico dell'odierna attrice.
Richiamando il giudizio di scioglimento della comunione sul bene oggetto di causa introdotto unitamente alla sorella IN, concludeva chiedendo il rigetto della domanda con le conseguenze in ordine alle spese di lite.
All'udienza del 26.2.2014 veniva dichiarata la contumacia di AN RN e di MI, IN,
IN (n. il 14.9.173) e ME HI che pur regolarmente citati in giudizio non si erano costituiti, e venivano concessi alle parti i termini ex art. 183, VI comma c.p.c.
All'udienza del 13.1.2016 la causa veniva una prima volta assegnata a sentenza per poi essere rimessa sul ruolo, con ordinanza dell'11.5.2016, al fine di indicare alle parti la questione della riferibilità al presente giudizio della procura rilasciata da IN HI al proprio procuratore mediante
l'atto autenticato dal notaio Barra del 31.7.2002 e di invitare parte attrice ad interloquire sulla questione indicata d'ufficio relativa al venire meno, per effetto dell'intervenuto riscatto del fondo, del rapporto concessorio con l'E.R.S.A.C. in cui l'attrice sarebbe dovuta subentrare in forza del decreto del 14.6.2005 del Tribunale di RN.
Sicché, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, da ultimo, tenuto altresì conto del periodo di emergenza pandemica, all'udienza del 21.12.2022, all'esito della quale veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La causa veniva nuovamente rimessa sul ruolo con ordinanza del 5.7.2023, al fine di consentire alle parti di interloquire in merito ai documenti sopravvenuti prodotti da parte attrice in allegato alla seconda memoria di replica. Di poi, la causa veniva nuovamente rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8.1.2024;
disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza, la causa veniva introitata in decisione con ordinanza del 12.1.2024, con cui venivano assegnati alle parti
i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda di rilascio va accolta nei confronti della sig.ra IN (o AB) HI (n. il
12.11.1940) e nei confronti della sig.ra MA HI;
va invece rigettata la domanda formulata nei confronti delle altre parti convenute rimaste contumaci nel presente giudizio.
Sotto tale profilo, va preliminarmente rigettata la doglianza prospettata per conto di IN (o
AB) HI in merito all'asserito rapporto di pregiudizialità tra
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