Trib. Modena, sentenza 02/12/2024, n. 641

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Modena, sentenza 02/12/2024, n. 641
Giurisdizione : Trib. Modena
Numero : 641
Data del deposito : 2 dicembre 2024

Testo completo

N. V.G. 2207/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott. Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Susanna Zavaglia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. v.g. 2207/2024 promosso dai coniugi:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. DAOLIO BENEDETTA
(C.F. ), CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. MARTINI MARISA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;

- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;

- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, la Sentenza del Tribunale di Modena N. 1486 del 2017, pubblicata in data 04.09.2017, e Sentenza della
Corte di Appello di Bologna N. 686 del 2023, pubblicata in data 28.03.2023, relative alla separazione;

- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
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- atteso che è trascorso oltre un anno dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.

1.12.1970 n.
898);

- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;

- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;

- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
2) La casa coniugale sita in Carpi (MO), Via L. Valentini, n. 27, rimane assegnata alla SI.ra CP_1
nella sua qualità di genitore convivente con la prole, e entrambi
[...] Per_1 Persona_2
maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, come da disposizione contenuta nella
Sentenza di Separazione tra le parti che ivi si intende richiamata;

3) Il SI. continuerà a versare, a titolo di contributo mensile al mantenimento ordinario Parte_1
dei figli, alla SI.ra la somma complessiva di €. 1.853,00 per entrambi i figli, somma CP_1 aggiornata a marzo 2024 (e, pertanto, €. 926,50 per ciascun figlio), entro il giorno 15 di ogni mese entrante, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla stessa SI.ra di cui il signor CP_1
è già in possesso delle coordinate bancarie a lui pertanto già note, come da Sentenza di Pt_1
Separazione tra le parti oggi in questa sede riconfermata e richiamata dalle parti;

Detta somma sarà rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT con decorrenza dal 1 aprile 2025, senza necessità di richiesta a tal riguardo, come per legge;

4) Eccetto quanto di seguito precisato relativamente alle spese scolastiche della figlia che Per_1
rimarranno, come si dirà a breve, ad integrale ed esclusivo carico del padre sig. senza Parte_1
alcun concorso /contributo della madre al riguardo, le restanti spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e ciò faranno nell'interesse di entrambi i figli, come da Protocollo del Tribunale di Modena del 25.9.2019, che, per maggiore chiarezza espositiva tra le parti si trascrive integralmente di seguito:
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, tickets sanitari, farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del
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