Trib. Palermo, sentenza 23/02/2024, n. 1143
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TIBUNALE DI PALERMO
Sezione I civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. D
D'Agostino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11051 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2020 vertente
TA
, nato a PALERMO (PA), in data 30/05/1971, elettivamente domiciliato Parte_1 presso lo studio degli Avv. CEFALU' ANDREA e COLLI CLAUDIO ALESSANDRO che lo rap- presentano e difendono per mandato in atti;
– attore –
CONTO
, nata in PALERMO (PA), in data 11/05/1977, elettivamente domiciliata CP_1 presso lo studio dell'Avv. ADAMO MARIA CRISTINA che la rappresenta e difende per man- dato in atti;
– convenuta –
OGGETTO: Regime Patrimoniale: della famiglia ex artt. 159 e ss. c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: vedi note in sostituzione dell'udienza dell'08/11/2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 CP_2
per ottenere la declaratoria di nullità della clausola n. 6 contenuta nell'accordo di se-
[...] parazione consensuale sottoscritto da entrambe le parti in data 01/06/2017, omologata con provvedimento del Tribunale di Palermo n. 4016/2017, ad esito del proc. civ.
n.10017/2017R.G., in cui le stesse testualmente si obbligavano a “…trasferire, a propria cura e spese, ai figli e Cristian la nuda proprietà del bene superiormente descritto, CP_3 senza ricezione di alcun corrispettivo e con riserva dell'usufrutto…”.
Deduceva sul punto l'inammissibilità della suddetta clausola in quanto integrante un contratto preliminare di donazione sottoscritto dalle parti dal valore nullo, oltre che illecito.
Spiegava anche l'ulteriore domanda di regresso finalizzata alla ripetizione della metà delle somme corrisposte per l'acquisto dell'immobile in oggetto con condanna della conve- nuta al pagamento di € 145.000,00 in suo favore, ovvero della minore somma che il Giudi-
ce riterrà più confacente e/o accertata in corso di causa;
in via subordinata, chiedeva poi di accertare e dichiarare la nullità dell'atto di donazione indiretta poiché inesistente una vo- lontà, in tal senso, ed essendo carente nella forma e, per l'effetto, condannare l'odierna con- venuta al pagamento della suddetta somma e in linea di ulteriore subordine accertare e di- chiarare l'arricchimento senza causa della sig.ra in danno all'attore e di conse- CP_1 guenza liquidare in favore di quest'ultimo l'indennità di cui all'art. 2041 c.c.
Si costituiva in giudizio la convenuta la quale chiedeva il rigetto della domanda principa- le e in via riconvenzionale spiegava domanda ex art. 2932 c.c. con condanna di
[...]
alla conclusione del contratto, pronunciando sentenza che produca gli effetti del Pt_1 contratto non concluso. Quanto alle altre domande, sull'azione di regresso/ripetizione, si opponeva alla domanda di ripetizione essendo gli esborsi giustificati da spirito di liberalità
(la donazione indiretta) e anche dai doveri di solidarietà discendenti dal rapporto di coniu- gio e dal vincolo familiare di cui all'art. 143 c.c., essendo stati, comunque, proporzionati al- le condizioni economiche, alle sostanze e alle capacità di lavoro professionale e/o casalingo di entrambi i coniugi rispetto al tenore familiare complessivo;
eccepiva, infine, di non avere ottenuto alcun ingiustificato arricchimento dagli esborsi suddetti ribadendo che tali trasfe- rimenti patrimoniali sarebbero stati conseguenza di un atto di liberalità (donazione indiret- ta) e/o dell'adempimento di una obbligazione naturale, adeguati alle circostanze e propor- zionati all'entità del patrimonio e condizioni sociali dell'attore e posti, comunque, in essere
a vantaggio dell'intero nucleo familiare e, in particolare, dei due figli minori della coppia nei confronti dei quali entrambi i coniugi si sono obbligati a trasferire ciascuno, senza rice- zione di alcun corrispettivo e con riserva dell'usufrutto, la quota indivisa della nuda pro- prietà della stessa casa coniugale.
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Va in primo luogo esaminata la questione della nullità della clausola n. 6 dell'accordo di separazione consensuale con la quale testualmente le parti hanno convenuto:
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È indubbio che la promessa di donazione di un bene immobile, sia esso proprio del pro- mittente o di un terzo, sia nulla, non essendo concepibile un contratto diretto a creare l'ob- bligo di concludere una donazione che, per la sua natura, il soggetto deve essere libero di compiere o non compiere.
In proposito, la giurisprudenza è assolutamente pacifica nel senso che la convenzione contenente una promessa di attribuzione di propri beni a titolo gratuito configura un con- tratto preliminare di donazione che è nullo, in quanto con esso si viene a costituire a carico del promittente un vincolo giuridico a donare, il quale si pone in contrasto con il principio secondo cui nella donazione l'arricchimento del beneficiario deve avvenire per spirito di li- beralità, in virtù cioè di un atto di autodeterminazione del donante, assolutamente libero nella sua formazione (c.f.r. Cass., sez. 1, sentenza 18/12/1996 n. 11311 e sez. 2,
12/06/1979, n. 3315).
Tuttavia, va precisato che diverso è il caso in cui un coniuge, in sede di separazione con- sensuale, assuma l'obbligo nei confronti dell'altro coniuge di provvedere al mantenimento del figlio minore, impegnandosi a tal fine a trasferirgli un bene immobile: in questa ipotesi, infatti, sin da Cass., sez. 2, 21/12/1987, n. 9500, la giurisprudenza di legittimità ha inteso che con tale operazione il detto coniuge porrebbe in essere un contratto preliminare a favo- re del figlio, con la conseguenza che “l'atto scritto con cui il coniuge obbligato, in esecuzio- ne di tale contratto, dichiara di trasferire al figlio quel bene, essendo privo dello spirito di liberalità, non configura una donazione, ma una proposta di contratto unilaterale gratuito e atipico, che, ai sensi dell'art. 1333 cod. civ., in mancanza del rifiuto del