Trib. Roma, sentenza 13/04/2024, n. 6449

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 13/04/2024, n. 6449
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 6449
Data del deposito : 13 aprile 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Paolo Goggi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 54212 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 03.10.2023 e vertente
T R A
LA TO (C.F.: [...]) e IA GL (C.F.:
[...]), elettivamente domiciliate in Roma, Via Vittorio Veneto n. 7, presso lo studio legale dell'Avv. Gianluca Mignacca, che le rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione
Attrici
E
NC GR (C.F.: [...]), elettivamente domiciliato in Roma, Via del Vascello n. 16, presso lo studio legale dell'Avv. Benedetta Paone, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuto
E
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A. (GIA' AZIMUT CONSULENZA
SIM S.P.A.) (C.F.: 04631200963), in persona del rappresentante legale pro tempore, Sergio
Albarelli, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Carso n. 77, presso lo studio legale degli
Avv.ti Paolo Barozzi, Lucia Ostoni, Andrea Pontecorvo e Luciano Alberini, che la rappresentano
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
OGGETTO: 146231 – Intermediazione mobiliare.
CONCLUSIONI
In sede di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti così concludevano:
• La difesa delle attrici: “1) accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto
1 AT RL, e conseguentemente quella solidale della società di intermediazione
IM Capital Management Sgr S.p.A. sua preponente della per le ragioni tutte di cui al presente
atto, nei confronti delle sig.re OR LA e TO IA per i danni subiti quale conseguenza immediata e diretta della condotta del promotore/consulente;
2) per l'effetto, condannare AT RL e IM Capital Management Sgr S.p.A., in solido tra loro,

ex artt. 2409 c.c. e 31, comma 3, d.lgs. n. 58 del 1998, al risarcimento dei danni patrimoniali sofferti dalle OR LA e TO IA, quale conseguenza immediata e diretta di detta
condotta illecita, che si quantificano in complessivi euro 259.240,00
(duecentocinquantanovemila-duecentoquaranta/00), oltre rivalutazione monetaria all'attualità
ed interessi, ovvero in via subordinata, condannare AT RL e IM Capital
Management Sgr S.p.A. in solido tra loro, ex artt. 2409 c.c. e 31, comma 3, d.lgs. n. 58 del 1998,
al pagamento in favore delle sig.re OR LA e TO IA di quella diversa somma
che il Tribunale adito dovesse ritenere comunque dovuta ed accertata a titolo di risarcimento del danno, se del caso anche a mezzo CTU estimativa ovvero, in via di estremo subordine, in via equitativa;
3) per l'effetto, condannare AT RL e IM Capital Management

Sgr S.p.A., in solido tra loro, ex artt. 2409 c.c. e 31, comma 3, d.lgs. n. 58 del 1998, al
risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalle OR LA e TO IA, quale conseguenza immediata e diretta di detta condotta illecita, determinando detto danno, ai sensi dell'art. 1226 c.c., secondo valutazione equitativa;
4) condannare, infine, AT RL

e IM Capital Management Sgr S.p.A. alla refusione delle spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori nella misura di legge.”;

• La difesa del convenuto: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Roma, ogni contraria istanza eccezione e/o deduzione disattesa, in via principale e nel merito: dare atto che il Dott. RL
AT non contesta quanto allo stesso addebitato dalle attrici, confermando di avere investito le somme a lui consegnate in titoli poco sicuri con le conseguenze poi dalle stesse
lamentate. Con vittoria di spese e del compenso professionale come per legge, oltre rimborso forfettario, iva e Cap.”;

• La difesa della convenuta: “Voglia l'intestato Tribunale, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: - nel merito, in via principale,
respingere interamente le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto e, per
l'effetto, dichiarare che la Società nulla deve alle attrici ad alcun titolo;
in via subordinata, salvo gravame, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del sig. RL AT nel

verificarsi dalle attrici e condannarlo di conseguenza, eventualmente anche dichiarandolo obbligato a tenere la Società indenne e manlevata da ogni pregiudizio che essa dovesse subire
2 per effetto del presente giudizio(già con memoria 183 n. 1) in via gradata, nella non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande ex adverso formulate nei confronti della
Società, accertare e dichiarare che, nella fattispecie dedotta in giudizio, le attrici hanno
mantenuto una condotta gravemente colposa, concorrendo così alla determinazione dei pretesi danni de quibus e, per l'effetto, ridurre ex art. 1227 c.c. l'eventuale condanna al risarcimento dei danni richiesti da parte attrice nella misura che sarà ritenuta di giustizia in considerazione del loro concorso colposo;
In via istruttoria, respingere tutte le istanze istruttorie avversarie, ove

reiterate, per le ragioni già esposte in atti e, in particolare, nella memoria 183, VI co. n 3 c.p.c.;

Con vittoria di spese e competenze come per legge;”.
PREMESSO IN FATTO CHE:
Ccon atto di citazione notificato il 30.07.2018, OR LA e TO IA
convenivano in giudizio AT RL e IM Capital Management SGR s.p.a.,
esponendo:
- che, previo incasso del premio di una polizza assicurativa intestata al defunto congiunto,
TO RA, avevano incaricato AT RL, persona di fiducia e consulente finanziario della società convenuta, al fine di demandargli la gestione del patrimonio acquisito e pari a € 308.573,65;

- che il 19.07.2013 avevano sottoscritto un modulo di apertura conto deposito e pronti contro termine su carta intestata IM, presso Chebanca! per il tramite dell'intermediario
AT RL, che agiva per la società in via esclusiva;

- che, su sollecitazione del AT, il 01.08.2013 avevano aperto un conto deposito vincolato per sei mesi, versando l'importo di € 200.000,00, poi svincolato e trasferito sul proprio conto corrente postale;

- che, dunque, il AT aveva consigliato loro di investire la predetta somma in un'operazione finanziaria, facendosi consegnare quattro assegni per corrispondenti € 200.000,00;

- che, a dimostrazione degli investimenti effettuati, il convenuto aveva trasmesso dei prospetti indicanti la composizione dei titoli e le operazioni di compravendita degli strumenti
finanziari, nonché il loro andamento;

- che, nel corso del 2015, avevano consegnato altri assegni e, a fronte di tali presunti investimenti, il AT procedeva, di volta in volta, alla consegna del prospetto scalare
aggiornato e degli estratti movimenti aggiornati su carta intestata Banca Euroimmobiliare;

- che, intenzionate a ottenere la restituzione del capitale investito, nonché a fronte delle reticenze manifestate dal AT, apprendevano che lo stesso era stato sottoposto a sanzione
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da parte della CONSOB;

- che, pertanto, previa missiva inoltrata al AT e rimasta priva di riscontro, IM confermava che alcun investimento era ad essa riconducibile con riguardo ai propri strumenti
finanziari;

- che, dunque, doveva essere accertata e dichiarata la responsabilità del convenuto, in via solidale con IM, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2049 c.c. e 31, comma 3, d. lgs. n. 58 del 1998;

- che, relativamente ai profili di responsabilità del convenuto, a quest'ultimo era addebitabile l'aver acquisito somme di denaro con mezzi di pagamento difformi e senza procedere, peraltro, a investirli come stabilito;

- che il AT aveva approfittato della sua qualità di intermediario riconducibile alla società convenuta, la quale, dunque, pure doveva considerarsi responsabile, a nulla rilevando
l'utilizzo di mezzi di pagamento non previsti dalla disciplina di settore;

- che non poteva essere loro addebitato alcun profilo di responsabilità ai sensi dell'art. 1227
c.c.
;

- che i convenuti dovevano essere condannati a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti;

- che, dunque, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, chiedevano l'importo pari a
€ 259.240,00, oltre rivalutazione e interessi legali sino al saldo;

- che, a fronte dei danni non patrimoniali subiti, chiedevano il risarcimento da liquidarsi in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria, tenuto conto delle sofferenze morali causate,
aggravate dalla perdita del loro congiunto.
Concludevano, pertanto, come puntualmente riportato in epigrafe.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio IM Capital Management SGR
s.p.a., la quale esponeva:
- che era una società di intermediazione mobiliare riconducibile al Gruppo IM, in favore del quale il AT aveva svolto attività di consulenza finanziaria tra il 09.02.2012 e
il 09.02.2017, in forza di un contratto di agenzia senza rappresentanza;

- che le attrici non erano mai state proprie clienti né, in generale, del Gruppo IM;

- che, nel caso di specie, difettava il cd. nesso di occasionalità necessaria rilevante ai fini della integrazione di una forma di responsabilità ex artt. 2049 c.c. e 31 TUF;

- che, infatti, il AT non aveva mai proposto alle parti attrici dei prodotti finanziari inerenti al Gruppo IM, né le attrici avevano provato il contrario;

- che il modulo di apertura del conto deposito e pronti contro termine non era un contratto
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intervenuto con il Gruppo IM, ma con CheBanca!, persona giuridica autonoma e distinta;

- che, al più, il Gruppo IM aveva concluso con CheBanca! – e non con parte attrice – un accordo per la promozione e il collocamento dei prodotti bancari presso la propria rete di
promotori;

- che i prospetti di rendiconto trasmessi costantemente dal AT alle attrici non erano intestati al Gruppo IM e che, comunque, li disconosceva;

- che anche gli estratti conto inviati dal convenuto alle attrici erano intestati ad altro soggetto, ossia la Banca Euromobiliare;

- che le attrici non avevano mai avuto contatti con il proprio personale;

- che la documentazione allegata
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