Trib. Vicenza, sentenza 10/06/2024, n. 1187
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Testo completo
N. R.G. 4032/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice
dott. FRANCESCO LAMAGNA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo in data 26.07.2022 al n. 4032 / 2022 R.G., promossa con atto di
citazione notificato in pari data
DA
LI RI (c.f.: [...]), in proprio e in qualità di legale
rappresentante di KOSTAS S.R.L. (p. iva: 01795550225), con sede legale in Vicenza, Via Vecchia
Ferriera N. 4/a, rappresentati e difesi, per procura depositata nel fascicolo telematico in allegato all'atto
di citazione, dall'Avv. Carmelita Cosentino (c.f.: [...]), presso il cui studio, sito in
Città di Castello (PG - 66012), Via Cortonese n. 6/c, ha eletto domicilio;
-parti attrici -
CONTRO
RED SEA SPV S.R.L. - costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, capitale sociale €
10.000,00 i.v., con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, iscritta al Registro delle
Imprese di Treviso-Belluno, C.F. e partita IVA 04938320266, e all'Elenco delle SPV al n. 35461.3 -
giusta procura speciale del 05.06.2018 a rogito del Notaio Anita Varsallona di Milano, rep. 61382,
racc. 11769 (All. A fascicolo di parte), e per essa, Prelios Credit Solutions S.p.A., con sede legale in
Milano, Via Valtellina n. 15/17, capitale sociale € 100.000,00 i.v., numero di iscrizione presso il pagina 1 di 15
Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, C.F. e P.IVA 13048380151, in forza di procura
rilasciata da Prelios Credit Servicing S.p.A., quale mandataria del veicolo con sede a Milano, via
Valtellina n. 15/17, capitale sociale di € 4.510.568,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Milano,
C.F. e Partita IVA 08360630159, iscritta al R.E.A. di Milano al numero 1217580, a questo atto
rappresentata dall'Avv. Stefano Salvetti, giusta procura del Dott. Stefano Montuschi nella sua qualità di
Consigliere della Prelios Credit Solutions S.p.A., in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione
del 24.07.2019, con firma autenticata il 25.05.2020 dal Notaio Pasquale Matarrese in Milano, rep.
142719, racc. 36506 e registrata in data 27.05.2020 in Milano 2 alla serie 1T 35001 (All. B fascicolo di
parte), rappresentata, assistita e difesa, per procura depositata nel fascicolo telematico in allegato alla
comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Prof. Emilio Tosi (C.F.: [...];
Pec:
emilio.tosi@milano.pecavvocati.it - Fax. 02.76004573) del foro di Milano, elettivamente domiciliata
presso lo studio dell'Avv. Alvise Cappellaro, sito in Vicenza (36100 – VI), Contrà S. Biagio n. 25
(alvise.cappellaro@ordineavvocativicenza.it – Fax. 0444.230931);
- parte convenuta -
Oggetto: risarcimento danni.
***
All'udienza del 30.11.2023, svoltasi con modalità cartolare ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) del
D.L. n. 18/2020 e successive modifiche, la causa veniva riservata per la decisione, sulle seguenti
conclusioni precisate dai procuratori delle parti, previa concessione alle stesse dei termini di cui all'art.
190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica:
CONCLUSIONI DELLE PARTI ATTRICI:
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accertare che il comportamento omissivo della convenuta è fonte di
risarcimento e all'esito della istruttoria condannare la parte convenuta ad un risarcimento pari a euro 248.000,00
(duecentoquanrantottomila/00) come da perizia giurata di stima o nella somma maggiore o minore che verrà
ritenuta di giustizia oltre ad ulteriore somma quale danno morale pari a ½;
1/3/ 1/5 rispetto alla somma
corrispondente al valore dell'immobile, tenendo conto del disagio subito per la vendita all'asta dell'immobile in
pagina 2 di 15
presenza di modalità di estinzione immediata del debito con somme messe a disposizione e mai attinte dalla
controparte. Con condanna di spese, funzioni e onorari per il presente giudizio oltre accessori di legge. ”
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA:
“ IN VIA PRELIMINARE:
- dichiarare inammissibile la domanda di risarcimento dei danni formulata, in proprio, dalla sig.ra
LI EL, per carenza di legittimazione attiva ex art. 81 c.p.c. ed interesse ad agire ex art. 100
c.p.c., per i motivi sopra esposti;
IN VIA PRINCIPALE
- rigettare le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto, e in ogni caso non
provate, per i motivi sopra esposti;
- condannare l'odierna attrice ex art. 96 c.p.c. per abuso dello strumento processuale e responsabilità
aggravata stante la patente pretestuosità e infondatezza del giudizio, da liquidarsi anche in via equitativa.
IN OGNI CASO
- Con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA come per
legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE, EX ART. 132 C.P.C. NELLA
FORMULAZIONE INTRODOTTA DALLA L. 18.6.2009, N. 69
Al fine di un opportuno inquadramento dell'oggetto del presente giudizio è necessario premettere che,
con atto di citazione ritualmente notificato in data 26.07.2022, la sig.ra LI EL, in proprio e
in qualità di legale rappresentante della Kostas s.r.l., conveniva in giudizio avanti all'intestato
Tribunale la Red Sea s.r.l., esponendo che:
- in data 04.04.2008, la Kostas s.r.I., in persona della sua legale rappresentante, aveva stipulato
contratto di mutuo fondiario a rogito del Notaio Dott. Giuseppe Muraro, ai nn. Rep. 57950 e Racc.
10145, registrato a Vicenza il 29.04.2008 al n. 3370 Serie 1T, con il quale le era stato erogato dalla Red
Sea SPV s.r.l. l'importo di Euro 400.000,00;
pagina 3 di 15
- a garanzia del suddetto mutuo, in data 05.05.2008, la Kostas s.r.l. aveva concesso ipoteca volontaria
per l'importo pari ad Euro 600.000,00, iscritta presso l'Agenzia del Territorio di Vicenza, ai nn. Reg.
Gen. 4341 e Reg. Part. 901, sugli immobili di proprietà esclusiva di quest'ultima, siti nel Comune di
SO IC (VI);
- con atto aggiuntivo a contratto di mutuo ipotecario del 28.05.2013, l'attrice mutuataria, avendo già
provveduto all'integrale pagamento delle rate d'ammortamento sino a quella scaduta il 31.08.2012, ma
non anche delle rate scadute dal 30.09.2012 al 28.02.2013, aveva chiesto ed ottenuto la sospensione del
pagamento delle quote di capitale relative alla rate del finanziamento per un periodo di mesi 12 a
decorrere dalla data del 30.09.2012;
- essa attrice, tuttavia, non aveva rispettato il piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo
risultando, pertanto, insolvente nei confronti della parte mutuante, la quale, con missiva del 27.10.2016,
aveva comunicato alla mutuataria la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto
di mutuo, intimando successivamente, con atto di precetto notificato in data 24.09.2020, il pagamento
del residuo debito, di ammontare pari ad Euro 227.411,58, oltre interessi maturati e maturandi e spese;
- rimasta disattesa la suddetta richiesta di pagamento, la Prelios Credit Solutions s.p.a., con atto del
05.11.2020, nell'interesse di Red Sea SPV s.r.l., aveva sottoposto ad esecuzione forzata l'immobile sul
quale la Kostas s.r.l. aveva concesso ipoteca;
- nell'ambito della suddetta procedura esecutiva immobiliare, era stata disposta la vendita
dell'immobile ipotecato con modalità analogica, anche se la Kostas s.r.l., nelle more, aveva
“integralmente estinto la propria posizione debitoria nei confronti di odierna convenuta, usufruendo
della sanatoria GST Virtual BA” (indicato dalle attrici quale Organismo Monetario Extraterritoriale
no profit creante moneta scritturale per finalità filantropiche, registrato presso Agenzia delle Entrate
UT di Gorizia), protocollo n. gstvb-ba014-2019 del 17.12.2019, mettendo a disposizione della Red Sea
SPV l'intero importo costituente la posizione a sofferenza di Kostas s.r.l., da attingere dalla somma di
Euro 300.000.000.000,00 destinata per statuto per l'estinzione di posizioni debitorie e per le finalità
pagina 4 di 15
indicate nello statuto, nonché “l'affidavit” necessario per procedere con la conversione della moneta
scritturale in moneta corrente;
- nella descritta situazione, tuttavia, era seguita l'inerzia di Red Sea spv, che aveva omesso di prendere
contatti con Fineconomy Service Sua per ottenere le indicazioni sulle modalità di conversione attuabili
presso la depositaria ADER di Gorizia, determinando così la vendita all'asta dell'immobile ipotecato e
provocando un evidente pregiudizio sia alla società attrice che alla sua legale rappresentante, che aveva
subito le conseguenze della procedura esecutiva sull'immobile de quo, che costituiva la sua attuale
dimora.
Sulla scorta di tali deduzioni, le parti attrici convenivano in giudizio avanti all'intestato Tribunale la
Red Sea SPV s.r.l. per far “accertare che il comportamento omissivo della convenuta è fonte di
risarcimento e all'esito della istruttoria condannare la parte convenuta ad un risarcimento pari a Euro
248.000,00 ( duecento quarantottomila/00) come da perizia giurata di stima o nella somma maggiore o
minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre ad ulteriore somma quale danno morale pari a ½;
1/3/ 1/5
rispetto alla somma corrispondente al valore dell'immobile, tenendo conto del disagio subito per la
vendita all'asta dell'immobile in
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice
dott. FRANCESCO LAMAGNA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo in data 26.07.2022 al n. 4032 / 2022 R.G., promossa con atto di
citazione notificato in pari data
DA
LI RI (c.f.: [...]), in proprio e in qualità di legale
rappresentante di KOSTAS S.R.L. (p. iva: 01795550225), con sede legale in Vicenza, Via Vecchia
Ferriera N. 4/a, rappresentati e difesi, per procura depositata nel fascicolo telematico in allegato all'atto
di citazione, dall'Avv. Carmelita Cosentino (c.f.: [...]), presso il cui studio, sito in
Città di Castello (PG - 66012), Via Cortonese n. 6/c, ha eletto domicilio;
-parti attrici -
CONTRO
RED SEA SPV S.R.L. - costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, capitale sociale €
10.000,00 i.v., con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, iscritta al Registro delle
Imprese di Treviso-Belluno, C.F. e partita IVA 04938320266, e all'Elenco delle SPV al n. 35461.3 -
giusta procura speciale del 05.06.2018 a rogito del Notaio Anita Varsallona di Milano, rep. 61382,
racc. 11769 (All. A fascicolo di parte), e per essa, Prelios Credit Solutions S.p.A., con sede legale in
Milano, Via Valtellina n. 15/17, capitale sociale € 100.000,00 i.v., numero di iscrizione presso il pagina 1 di 15
Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, C.F. e P.IVA 13048380151, in forza di procura
rilasciata da Prelios Credit Servicing S.p.A., quale mandataria del veicolo con sede a Milano, via
Valtellina n. 15/17, capitale sociale di € 4.510.568,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Milano,
C.F. e Partita IVA 08360630159, iscritta al R.E.A. di Milano al numero 1217580, a questo atto
rappresentata dall'Avv. Stefano Salvetti, giusta procura del Dott. Stefano Montuschi nella sua qualità di
Consigliere della Prelios Credit Solutions S.p.A., in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione
del 24.07.2019, con firma autenticata il 25.05.2020 dal Notaio Pasquale Matarrese in Milano, rep.
142719, racc. 36506 e registrata in data 27.05.2020 in Milano 2 alla serie 1T 35001 (All. B fascicolo di
parte), rappresentata, assistita e difesa, per procura depositata nel fascicolo telematico in allegato alla
comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Prof. Emilio Tosi (C.F.: [...];
Pec:
emilio.tosi@milano.pecavvocati.it - Fax. 02.76004573) del foro di Milano, elettivamente domiciliata
presso lo studio dell'Avv. Alvise Cappellaro, sito in Vicenza (36100 – VI), Contrà S. Biagio n. 25
(alvise.cappellaro@ordineavvocativicenza.it – Fax. 0444.230931);
- parte convenuta -
Oggetto: risarcimento danni.
***
All'udienza del 30.11.2023, svoltasi con modalità cartolare ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) del
D.L. n. 18/2020 e successive modifiche, la causa veniva riservata per la decisione, sulle seguenti
conclusioni precisate dai procuratori delle parti, previa concessione alle stesse dei termini di cui all'art.
190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica:
CONCLUSIONI DELLE PARTI ATTRICI:
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accertare che il comportamento omissivo della convenuta è fonte di
risarcimento e all'esito della istruttoria condannare la parte convenuta ad un risarcimento pari a euro 248.000,00
(duecentoquanrantottomila/00) come da perizia giurata di stima o nella somma maggiore o minore che verrà
ritenuta di giustizia oltre ad ulteriore somma quale danno morale pari a ½;
1/3/ 1/5 rispetto alla somma
corrispondente al valore dell'immobile, tenendo conto del disagio subito per la vendita all'asta dell'immobile in
pagina 2 di 15
presenza di modalità di estinzione immediata del debito con somme messe a disposizione e mai attinte dalla
controparte. Con condanna di spese, funzioni e onorari per il presente giudizio oltre accessori di legge. ”
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA:
“ IN VIA PRELIMINARE:
- dichiarare inammissibile la domanda di risarcimento dei danni formulata, in proprio, dalla sig.ra
LI EL, per carenza di legittimazione attiva ex art. 81 c.p.c. ed interesse ad agire ex art. 100
c.p.c., per i motivi sopra esposti;
IN VIA PRINCIPALE
- rigettare le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto, e in ogni caso non
provate, per i motivi sopra esposti;
- condannare l'odierna attrice ex art. 96 c.p.c. per abuso dello strumento processuale e responsabilità
aggravata stante la patente pretestuosità e infondatezza del giudizio, da liquidarsi anche in via equitativa.
IN OGNI CASO
- Con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA come per
legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE, EX ART. 132 C.P.C. NELLA
FORMULAZIONE INTRODOTTA DALLA L. 18.6.2009, N. 69
Al fine di un opportuno inquadramento dell'oggetto del presente giudizio è necessario premettere che,
con atto di citazione ritualmente notificato in data 26.07.2022, la sig.ra LI EL, in proprio e
in qualità di legale rappresentante della Kostas s.r.l., conveniva in giudizio avanti all'intestato
Tribunale la Red Sea s.r.l., esponendo che:
- in data 04.04.2008, la Kostas s.r.I., in persona della sua legale rappresentante, aveva stipulato
contratto di mutuo fondiario a rogito del Notaio Dott. Giuseppe Muraro, ai nn. Rep. 57950 e Racc.
10145, registrato a Vicenza il 29.04.2008 al n. 3370 Serie 1T, con il quale le era stato erogato dalla Red
Sea SPV s.r.l. l'importo di Euro 400.000,00;
pagina 3 di 15
- a garanzia del suddetto mutuo, in data 05.05.2008, la Kostas s.r.l. aveva concesso ipoteca volontaria
per l'importo pari ad Euro 600.000,00, iscritta presso l'Agenzia del Territorio di Vicenza, ai nn. Reg.
Gen. 4341 e Reg. Part. 901, sugli immobili di proprietà esclusiva di quest'ultima, siti nel Comune di
SO IC (VI);
- con atto aggiuntivo a contratto di mutuo ipotecario del 28.05.2013, l'attrice mutuataria, avendo già
provveduto all'integrale pagamento delle rate d'ammortamento sino a quella scaduta il 31.08.2012, ma
non anche delle rate scadute dal 30.09.2012 al 28.02.2013, aveva chiesto ed ottenuto la sospensione del
pagamento delle quote di capitale relative alla rate del finanziamento per un periodo di mesi 12 a
decorrere dalla data del 30.09.2012;
- essa attrice, tuttavia, non aveva rispettato il piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo
risultando, pertanto, insolvente nei confronti della parte mutuante, la quale, con missiva del 27.10.2016,
aveva comunicato alla mutuataria la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto
di mutuo, intimando successivamente, con atto di precetto notificato in data 24.09.2020, il pagamento
del residuo debito, di ammontare pari ad Euro 227.411,58, oltre interessi maturati e maturandi e spese;
- rimasta disattesa la suddetta richiesta di pagamento, la Prelios Credit Solutions s.p.a., con atto del
05.11.2020, nell'interesse di Red Sea SPV s.r.l., aveva sottoposto ad esecuzione forzata l'immobile sul
quale la Kostas s.r.l. aveva concesso ipoteca;
- nell'ambito della suddetta procedura esecutiva immobiliare, era stata disposta la vendita
dell'immobile ipotecato con modalità analogica, anche se la Kostas s.r.l., nelle more, aveva
“integralmente estinto la propria posizione debitoria nei confronti di odierna convenuta, usufruendo
della sanatoria GST Virtual BA” (indicato dalle attrici quale Organismo Monetario Extraterritoriale
no profit creante moneta scritturale per finalità filantropiche, registrato presso Agenzia delle Entrate
UT di Gorizia), protocollo n. gstvb-ba014-2019 del 17.12.2019, mettendo a disposizione della Red Sea
SPV l'intero importo costituente la posizione a sofferenza di Kostas s.r.l., da attingere dalla somma di
Euro 300.000.000.000,00 destinata per statuto per l'estinzione di posizioni debitorie e per le finalità
pagina 4 di 15
indicate nello statuto, nonché “l'affidavit” necessario per procedere con la conversione della moneta
scritturale in moneta corrente;
- nella descritta situazione, tuttavia, era seguita l'inerzia di Red Sea spv, che aveva omesso di prendere
contatti con Fineconomy Service Sua per ottenere le indicazioni sulle modalità di conversione attuabili
presso la depositaria ADER di Gorizia, determinando così la vendita all'asta dell'immobile ipotecato e
provocando un evidente pregiudizio sia alla società attrice che alla sua legale rappresentante, che aveva
subito le conseguenze della procedura esecutiva sull'immobile de quo, che costituiva la sua attuale
dimora.
Sulla scorta di tali deduzioni, le parti attrici convenivano in giudizio avanti all'intestato Tribunale la
Red Sea SPV s.r.l. per far “accertare che il comportamento omissivo della convenuta è fonte di
risarcimento e all'esito della istruttoria condannare la parte convenuta ad un risarcimento pari a Euro
248.000,00 ( duecento quarantottomila/00) come da perizia giurata di stima o nella somma maggiore o
minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre ad ulteriore somma quale danno morale pari a ½;
1/3/ 1/5
rispetto alla somma corrispondente al valore dell'immobile, tenendo conto del disagio subito per la
vendita all'asta dell'immobile in
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