Trib. Frosinone, sentenza 17/01/2024, n. 78
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Testo completo
R.G. n.3470/2022
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott. M L, all'udienza del 17.1.2024, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Affari Contenziosi per
l'anno 2022, al numero 3470, promossa con domanda depositata in data
15.11.2022 da
in persona DEL Parte_1 legale rappresentante rappresentata e difesa dagli Parte_2
Avv.ti L R e , con studio in Vittorio Veneto (Tv), Parte_3 via div. N Ni n.81, come da procura allegata alla busta di deposito del ricorso contro
rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata con CP_1 separato atto accluso alla memoria difensiva, dall'Avv. F
D'Alessandro e dall'Avv. A M B, ed elettivamente domiciliato presso lo studio professionale del primo, sito in Albano Laziale
(RM), Corso Giacomo Matteotti n. 4
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la Parte_1
(d'ora in poi, per brevità, ha proposto
[...] Parte_4 opposizione al decreto ingiuntivo n.554/2022, emesso dal Tribunale di
Frosinone in data 4.10.2022, con il quale era stato ingiunto all'opponente di corrispondere a la somma di €.4.122,91, oltre accessori e CP_1 spese del giudizio monitorio, di cui: 1) €.2.922,91 a titolo di corrispettivo per
l'attività espletata nel mese di marzo 2022, di promozione della vendita dei prodotti contrassegnati dal marchio gamma “ ” nel territorio di Org_1
Frosinone e Provincia, Latina e provincia e parte della provincia di per CP_1 la quale il convenuto aveva emesso la fattura n.7/2022;
2) €.600,00, quale corrispettivo per l'attività di distribuzione del prodotto “TORPEDO” (cod.
3821), attività richiesta fuori contratto, per la quale era stata emessa dal convenuto la fattura n.8/2022;
3) €.600,00 a titolo di rimborso spese.
L'opponente ha riconosciuto - con riferimento alla fattura monitoria
n.7/2022 – che al convenuto spettavano €.2.865,60, a titolo provvigionale, che la società si era offerta di pagare prima della notifica del d.i., previa riconsegna dei materiali di sua proprietà detenuti dall'agente, aventi un valore di €.1.256,82, riconsegna che però non era mai avvenuta.
L'opponente ha poi evidenziato che nulla era dovuto al convenuto a titolo di rimborso spese, tenuto conto delle previsioni di cui all'art.13 e 14 del contratto di agenzia stipulato tra le parti. Nulla andava poi riconosciuto al convenuto quale corrispettivo per l'attività di distribuzione del prodotto
“TORPEDO” (cod. 3821), attività che era stata svolta al di fuori del perimetro dell'incarico e per la quale il convenuto non aveva dato la prova di quanto effettivamente ed utilmente promosso. Anche a ritenere che il convenuto avesse legittimamente promosso ed effettivamente venduto 10 (o financo
15) stecche di sigaro codice , non gli potevano essere riconosciuti i Pt_5
600 euro richiesti, considerato che ad altri agenti, per n.10/15 stecche fatturate, erano stati riconosciuti soltanto €.100.
2
Su queste premesse, l'opponente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare: respingere, ove richiesta, la provvisoria esecuzione anche solo parziale del decreto opposto, essendo la presente opposizione fondata su prova scritta, e in subordine, disporre idonea cauzione. Nel merito (e in via riconvenzionale), per i motivi tutti esposti in narrativa del presente atto, - accertati gli effettivi importi dovuti al sig. nella misura da provarsi ex CP_1 adverso, e comunque da determinarsi in causa secondo quanto indicato in narrativa, ovvero secondo giustizia e anche in via equitativa, escludendo o rideterminandone anche interessi e relativa decorrenza - accertati gli inadempimenti del sig.
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott. M L, all'udienza del 17.1.2024, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Affari Contenziosi per
l'anno 2022, al numero 3470, promossa con domanda depositata in data
15.11.2022 da
in persona DEL Parte_1 legale rappresentante rappresentata e difesa dagli Parte_2
Avv.ti L R e , con studio in Vittorio Veneto (Tv), Parte_3 via div. N Ni n.81, come da procura allegata alla busta di deposito del ricorso contro
rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata con CP_1 separato atto accluso alla memoria difensiva, dall'Avv. F
D'Alessandro e dall'Avv. A M B, ed elettivamente domiciliato presso lo studio professionale del primo, sito in Albano Laziale
(RM), Corso Giacomo Matteotti n. 4
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la Parte_1
(d'ora in poi, per brevità, ha proposto
[...] Parte_4 opposizione al decreto ingiuntivo n.554/2022, emesso dal Tribunale di
Frosinone in data 4.10.2022, con il quale era stato ingiunto all'opponente di corrispondere a la somma di €.4.122,91, oltre accessori e CP_1 spese del giudizio monitorio, di cui: 1) €.2.922,91 a titolo di corrispettivo per
l'attività espletata nel mese di marzo 2022, di promozione della vendita dei prodotti contrassegnati dal marchio gamma “ ” nel territorio di Org_1
Frosinone e Provincia, Latina e provincia e parte della provincia di per CP_1 la quale il convenuto aveva emesso la fattura n.7/2022;
2) €.600,00, quale corrispettivo per l'attività di distribuzione del prodotto “TORPEDO” (cod.
3821), attività richiesta fuori contratto, per la quale era stata emessa dal convenuto la fattura n.8/2022;
3) €.600,00 a titolo di rimborso spese.
L'opponente ha riconosciuto - con riferimento alla fattura monitoria
n.7/2022 – che al convenuto spettavano €.2.865,60, a titolo provvigionale, che la società si era offerta di pagare prima della notifica del d.i., previa riconsegna dei materiali di sua proprietà detenuti dall'agente, aventi un valore di €.1.256,82, riconsegna che però non era mai avvenuta.
L'opponente ha poi evidenziato che nulla era dovuto al convenuto a titolo di rimborso spese, tenuto conto delle previsioni di cui all'art.13 e 14 del contratto di agenzia stipulato tra le parti. Nulla andava poi riconosciuto al convenuto quale corrispettivo per l'attività di distribuzione del prodotto
“TORPEDO” (cod. 3821), attività che era stata svolta al di fuori del perimetro dell'incarico e per la quale il convenuto non aveva dato la prova di quanto effettivamente ed utilmente promosso. Anche a ritenere che il convenuto avesse legittimamente promosso ed effettivamente venduto 10 (o financo
15) stecche di sigaro codice , non gli potevano essere riconosciuti i Pt_5
600 euro richiesti, considerato che ad altri agenti, per n.10/15 stecche fatturate, erano stati riconosciuti soltanto €.100.
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Su queste premesse, l'opponente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare: respingere, ove richiesta, la provvisoria esecuzione anche solo parziale del decreto opposto, essendo la presente opposizione fondata su prova scritta, e in subordine, disporre idonea cauzione. Nel merito (e in via riconvenzionale), per i motivi tutti esposti in narrativa del presente atto, - accertati gli effettivi importi dovuti al sig. nella misura da provarsi ex CP_1 adverso, e comunque da determinarsi in causa secondo quanto indicato in narrativa, ovvero secondo giustizia e anche in via equitativa, escludendo o rideterminandone anche interessi e relativa decorrenza - accertati gli inadempimenti del sig.
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