Trib. Firenze, sentenza 16/05/2024, n. 1562
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Testo completo
N. R.G. 6481/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6481/2023 tra
RO TO
PARTE ATTRICE
e
ST AN PA
PARTE CONVENUTA
Oggi 16/05/2024 innanzi al Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero sono comparsi:
Per RO TO, l'avv.to Laura Bernaudo in sostituzione dell'avv. RUOCCO
ANDREA
Per ST AN PA, l'avv.to Tiziano Cresci in sostituzione dell'avv.
BARCALI SANDRO
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del
Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
pagina 1 di 9
L'avv. Bernaudo precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi e chiede che la causa venga decisa. Evidenzia di aver depositato arresti giurisprudenziali tra cui sentenza della Corte di Appello di Lecce e recente pronuncia del Tribunale di Firenze del 10 maggio 2024 del dott. Apollonio che hanno accolto domande speculari a quella per cui è causa.
L'avv. Cresci conclude come da memoria di discussione autorizzata e si riporta a tale atto anche in relazione alla giurisprudenza del foro di Milano.
Si associa alla richiesta di assegnazione della causa in decisione.
Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante
l'applicativo è avvenuto regolarmente.
I difensori dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza e abbandonano l'aula virtuale
Il Giudice dà lettura del verbale di udienza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6481/2023 promossa da:
RO TO (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. RUOCCO ANDREA elettivamente domiciliato in VIA LUSTRO, 29 71121 FOGGIA presso il difensore avv. RUOCCO
ANDREA
PARTE ATTRICE contro
ST AN PA (C.F. 03562770481), con il patrocinio dell'avv. BARCALI
SANDRO elettivamente domiciliato in VIA PELLICCERIA 8 50123 FIRENZE presso il difensore avv. BARCALI SANDRO
PARTE CONVENUTA
Oggetto: contratti e obbligazioni
Conclusioni: come in atti
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c.;
pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna trattandosi di una disposizione che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi;
tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata della cause
pagina 3 di 9
impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica. Inoltre, l'art. 281 sexies c.p.c. dispone che il giudice pronuncia sentenza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e solo della “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Giova comunque evidenziare che con ricorso ex art. 281 decies cpc regolarmente notificato, il sig.
GR PI conveniva in giudizio la ES per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“(…) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. b) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite”
All'uopo deduceva che:
“Il ricorrente ha stipulato in data 26.11.04 con la ST AN PA il contratto di finanziamento per l'acquisto di un elettrodomestico. Con il medesimo contratto è stata concessa una linea di credito con carta, c.d. carta revolving (cfr. contratto, all. 1, di cui si riporta uno stralcio:
OMISSIS b) Il contratto di apertura di credito tramite carta, sottoscritto per l'acquisto di un elettrodomestico, è stato collocato tramite un venditore di elettrodomestici appartenente alla grande distribuzione (contratto, all. 1, di cui si riporta uno stralcio: OMISSIS c) Per tale ragione il detto contratto viola le norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari secondo cui, per la promozione e per la conclusione di contratto di finanziamento, gli intermediari finanziari devono avvalersi degli agenti in attività finanziaria, disciplinati dal d.lgs. n. 374/1999. d) La violazione delle norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari comporta la nullità del contratto di finanziamento tramite carta per violazione della disciplina pubblicistica di settore, con conseguente obbligo per l'Intermediario di restituire al cliente tutte le spese e gli
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6481/2023 tra
RO TO
PARTE ATTRICE
e
ST AN PA
PARTE CONVENUTA
Oggi 16/05/2024 innanzi al Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero sono comparsi:
Per RO TO, l'avv.to Laura Bernaudo in sostituzione dell'avv. RUOCCO
ANDREA
Per ST AN PA, l'avv.to Tiziano Cresci in sostituzione dell'avv.
BARCALI SANDRO
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del
Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
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L'avv. Bernaudo precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi e chiede che la causa venga decisa. Evidenzia di aver depositato arresti giurisprudenziali tra cui sentenza della Corte di Appello di Lecce e recente pronuncia del Tribunale di Firenze del 10 maggio 2024 del dott. Apollonio che hanno accolto domande speculari a quella per cui è causa.
L'avv. Cresci conclude come da memoria di discussione autorizzata e si riporta a tale atto anche in relazione alla giurisprudenza del foro di Milano.
Si associa alla richiesta di assegnazione della causa in decisione.
Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante
l'applicativo è avvenuto regolarmente.
I difensori dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza e abbandonano l'aula virtuale
Il Giudice dà lettura del verbale di udienza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6481/2023 promossa da:
RO TO (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. RUOCCO ANDREA elettivamente domiciliato in VIA LUSTRO, 29 71121 FOGGIA presso il difensore avv. RUOCCO
ANDREA
PARTE ATTRICE contro
ST AN PA (C.F. 03562770481), con il patrocinio dell'avv. BARCALI
SANDRO elettivamente domiciliato in VIA PELLICCERIA 8 50123 FIRENZE presso il difensore avv. BARCALI SANDRO
PARTE CONVENUTA
Oggetto: contratti e obbligazioni
Conclusioni: come in atti
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c.;
pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna trattandosi di una disposizione che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi;
tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata della cause
pagina 3 di 9
impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica. Inoltre, l'art. 281 sexies c.p.c. dispone che il giudice pronuncia sentenza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e solo della “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Giova comunque evidenziare che con ricorso ex art. 281 decies cpc regolarmente notificato, il sig.
GR PI conveniva in giudizio la ES per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“(…) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. b) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite”
All'uopo deduceva che:
“Il ricorrente ha stipulato in data 26.11.04 con la ST AN PA il contratto di finanziamento per l'acquisto di un elettrodomestico. Con il medesimo contratto è stata concessa una linea di credito con carta, c.d. carta revolving (cfr. contratto, all. 1, di cui si riporta uno stralcio:
OMISSIS b) Il contratto di apertura di credito tramite carta, sottoscritto per l'acquisto di un elettrodomestico, è stato collocato tramite un venditore di elettrodomestici appartenente alla grande distribuzione (contratto, all. 1, di cui si riporta uno stralcio: OMISSIS c) Per tale ragione il detto contratto viola le norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari secondo cui, per la promozione e per la conclusione di contratto di finanziamento, gli intermediari finanziari devono avvalersi degli agenti in attività finanziaria, disciplinati dal d.lgs. n. 374/1999. d) La violazione delle norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari comporta la nullità del contratto di finanziamento tramite carta per violazione della disciplina pubblicistica di settore, con conseguente obbligo per l'Intermediario di restituire al cliente tutte le spese e gli
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