Trib. Caltagirone, sentenza 21/11/2024, n. 749
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Testo completo
N. R.G. 2021 1255
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa C G Presidente dr.ssa P C Giudice dr.ssa G F Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 1255/2021
PROMOSSO DA
, c.f. , nata a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. D
M, presso il cui studio è elettivamente domiciliato giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, c.f. nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. S G, presso il cui studio è elettivamente domiciliato giusta procura in atti
RESISTENTE
E con la partecipazione del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1
All'udienza del 3.07.2024, sostituita con il deposito di note per trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive conclusioni.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioni in data 08.07.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso del 3.11.2021, regolarmente notificato, la sig.ra adiva codesto Parte_1
Tribunale al fine di ottenere una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in Grammichele in data 04.07.2001, con il sig. Controparte_1
trascritto presso gli uffici dello Stato Civile del suddetto Comune al n. 20, Parte II, seria A, Anno
2001, dalla cui unione è nata una figlia, oggi maggiorenne ma non autosufficiente al Per_1
momento della introduzione del giudizio.
La ricorrente, in particolare, esponeva che essendo trascorso il termine previsto dalla L. 898/70 dalla separazione personale dei coniugi, sussistono le condizioni previste dalla legge per poter chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo mai intervenuta alcune reciproca volontà di riconciliazione né spirituale né materiale.
Pertanto, la sig.ra chiedeva che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del Pt_1 matrimonio e che venisse disposto, a carico del , l'obbligo di provvedere al CP_1 mantenimento della figlia nella misura di € 550,00 mensili,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa C G Presidente dr.ssa P C Giudice dr.ssa G F Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 1255/2021
PROMOSSO DA
, c.f. , nata a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. D
M, presso il cui studio è elettivamente domiciliato giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, c.f. nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. S G, presso il cui studio è elettivamente domiciliato giusta procura in atti
RESISTENTE
E con la partecipazione del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1
All'udienza del 3.07.2024, sostituita con il deposito di note per trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive conclusioni.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioni in data 08.07.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso del 3.11.2021, regolarmente notificato, la sig.ra adiva codesto Parte_1
Tribunale al fine di ottenere una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in Grammichele in data 04.07.2001, con il sig. Controparte_1
trascritto presso gli uffici dello Stato Civile del suddetto Comune al n. 20, Parte II, seria A, Anno
2001, dalla cui unione è nata una figlia, oggi maggiorenne ma non autosufficiente al Per_1
momento della introduzione del giudizio.
La ricorrente, in particolare, esponeva che essendo trascorso il termine previsto dalla L. 898/70 dalla separazione personale dei coniugi, sussistono le condizioni previste dalla legge per poter chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo mai intervenuta alcune reciproca volontà di riconciliazione né spirituale né materiale.
Pertanto, la sig.ra chiedeva che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del Pt_1 matrimonio e che venisse disposto, a carico del , l'obbligo di provvedere al CP_1 mantenimento della figlia nella misura di € 550,00 mensili,
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