Trib. Salerno, sentenza 14/02/2025, n. 671
Sentenza
14 febbraio 2025
Sentenza
14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Daniela Quartarone nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2648 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017 promossa da
GALLO avv. LEONARDO (c.f. [...]) con il proc. dom. avv. to
Giovanna Chiaese, delega in atti
-attore- contro
RI NT (c.f. [...]) con il proc. dom. avv.to
Andrea Criscuolo, delega in atti
-convenuto- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n.56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
L'avvocato Gallo deduceva di aver svolto attività professionale stragiudiziale in favore del convenuto e della società GL Agenzia Funebre di Vito GL & C.
s.a.s. nel corso dell'anno 2013.
Riferiva, in particolare, di aver fornito (i) una consulenza relativa al Regolamento di
Polizia Mortuaria e predisposto n.2 istanze rivolte al Direttore Sanitario ed al Direttore pagina 1 di 6
Generale degli Ospedali RR. San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona di Salerno;
(ii) una consulenza relativa al lancio del sito web “Aldilà”; (iii) una consulenza in merito ad un contratto preliminare di acquisto di un bene immobile sito in via Nizza a
Salerno.
Sosteneva che, in applicazione dei parametri ridotti di un terzo in ragione dei rapporti esistenti tra le parti, i compensi spettatigli ammontavano ad € 7.300,00, oltre accessori di legge.
Concludeva quindi per la condanna della controparte al pagamento in suo favore della predetta somma.
Costituitosi, il convenuto instava per il rigetto della domanda negando di aver mai conferito alcun mandato all'attore e precisando di aver intrattenuto con lo stesso rapporti di amicizia e di aver perciò ricevuto consigli sulle questioni riferite in citazione nel corso di semplici “chiacchierate”.
Deduceva altresì di aver, in cambio della disponibilità manifestata dall'amico professionista, praticato al medesimo ed ai suoi conoscenti sconti sulle prestazioni rese dalla società di onoranze funebri.
Concludeva quindi per il rigetto della domanda avversaria.
Esaurita l'istruttoria orale, la causa veniva assegnata alla scrivente in data 9.9.2024 e discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del 22.1.2025 alla quale il Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni
La domanda va accolta per quanto di ragione.
Va invero rilevato che il professionista ha fornito prova del conferimento del mandato da parte del convenuto.
E' noto che il mandato sostanziale costituisce un negozio bilaterale (cd. contratto di patrocinio) con il quale il legale viene incaricato,