Trib. Cassino, sentenza 07/01/2025, n. 14
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del G.O.T., dr. Rosanna Gentile in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 3002 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 , posta in decisione all'udienza del 16-09-24 , con decorrenza dei termini ex art 190 c.p.c.
TRA
RE VE C.F.: [...], rapp.ta e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'avv.DANIELE SPARANO e presso il suo studio elettivamente domiciliato come da indirizzo telematico,
OPPONENTE
CONTRO
LY MB , C.F.: 00127495051 , rappresentata e difesa dall'avv. MARINELLI MARCO TEDESCO ALESSANDRO ([...]) Indirizzo
Telematico;
, in virtù di procura generale alle liti
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione 615 I comma cpc
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del , che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In rito vale evidenziare che la recente riforma del processo civile intervenuta con L.
18.06.2009, n.69, ha modificato, tra l'altro, l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., disponendo, in relazione al contenuto della sentenza -art.132, n. 4, c.p.c.-, che la motivazione
debba esprimere una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto e della decisione, e non più
1
lo svolgimento del processo, per cui devono immediatamente enunciarsi i
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione, al vaglio della documentazione acquisita e della istruttoria espletata,
è fondata e va pertanto accolta
Ed invero, posto in punto di fatto e di svolgimento del processo che:
-con atto di citazione ritualmente notificato l'opponente conveniva innanzi l'intestato Ufficio Giudiziario, l' opposta RT MB (P.ta
IVA DE127495051), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bobingen, Straßberger Straße 5, Germania, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Marinelli., al fine di sentire pronunciare : In via cautelare: sospendere, anche inaudita altera parte, e prima dell'udienza di comparizione delle parti, l'efficacia esecutiva dei titoli posti a fondamento dell'esecuzione preannunciata con l'atto di precetto notificato al sig. EN VE in data 31.07.2019, in virtù dei gravi motivi innanzi evidenziati, atteso il grave ed irreparabile pregiudizio che l'opponente si troverebbe a subire per l'esecuzione relativa al pagamento di somme non dovute, nonché ai sensi dell'art. 43 del Regolamento (UE) n. 1215/2012, essendo stata avanzata la richiesta di traduzione del titolo nella lingua italiana da parte dell'opponente, per contestarne l'esecuzione. Nel merito: accogliere la presente opposizione e per l'effetto dichiarare la nullità ed inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 31.07.2019 con la conseguente declaratoria di infondatezza del diritto della RT MB di procedere ad esecuzione forzata, con condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. − Con vittoria di spese e competenze.
-si costituiva tempestivamente e ritualmente l' opposta RT MB che contestava le avverse deduzioni e conclusioni, chiedendo , di veder rigettata l'opposizione con condanna del
Sig. EN ad assolvere al pagamento delle somme precettate. Venivano concessi i termini 183 VI comma e depositate ritualmente dalle parti le note istruttorie-
Accolta l' istanza di sospensiva richiesta come da ordinanza in atti , per cui la causa, precisate le conclusioni all'udienza del 16-09-24 veniva assunta in decisione, con i termini ex art.
190 c.p.c..
Ciò posto in punto di fatto e e di svolgimento del processo, va rilevato in punto di diritto quanto segue.
-
Il regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, uno strumento che consente alle
2
decisioni giudiziarie, alle transazioni giudiziarie e agli atti pubblici di circolare in tutti gli Stati membri, abolendo i procedimenti intermedi («exequatur») nello Stato membro dell'esecuzione. In particolare, a livello comunitario, il creditore che voglia far eseguire all'estero una decisione giudiziaria, un atto pubblico o una transazione giudiziaria ha due possibilità: 1) ottenere un titolo esecutivo europeo nello Stato membro in cui la decisione giudiziaria è stata resa, la transazione giudiziaria è stata approvata o conclusa, l'atto pubblico è stato redatto o registrato, oppure 2) ottenere una dichiarazione di esecutività nello Stato membro in cui è chiesta l'esecuzione,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del G.O.T., dr. Rosanna Gentile in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 3002 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 , posta in decisione all'udienza del 16-09-24 , con decorrenza dei termini ex art 190 c.p.c.
TRA
RE VE C.F.: [...], rapp.ta e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'avv.DANIELE SPARANO e presso il suo studio elettivamente domiciliato come da indirizzo telematico,
OPPONENTE
CONTRO
LY MB , C.F.: 00127495051 , rappresentata e difesa dall'avv. MARINELLI MARCO TEDESCO ALESSANDRO ([...]) Indirizzo
Telematico;
, in virtù di procura generale alle liti
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione 615 I comma cpc
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del , che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In rito vale evidenziare che la recente riforma del processo civile intervenuta con L.
18.06.2009, n.69, ha modificato, tra l'altro, l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., disponendo, in relazione al contenuto della sentenza -art.132, n. 4, c.p.c.-, che la motivazione
debba esprimere una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto e della decisione, e non più
1
lo svolgimento del processo, per cui devono immediatamente enunciarsi i
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione, al vaglio della documentazione acquisita e della istruttoria espletata,
è fondata e va pertanto accolta
Ed invero, posto in punto di fatto e di svolgimento del processo che:
-con atto di citazione ritualmente notificato l'opponente conveniva innanzi l'intestato Ufficio Giudiziario, l' opposta RT MB (P.ta
IVA DE127495051), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bobingen, Straßberger Straße 5, Germania, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Marinelli., al fine di sentire pronunciare : In via cautelare: sospendere, anche inaudita altera parte, e prima dell'udienza di comparizione delle parti, l'efficacia esecutiva dei titoli posti a fondamento dell'esecuzione preannunciata con l'atto di precetto notificato al sig. EN VE in data 31.07.2019, in virtù dei gravi motivi innanzi evidenziati, atteso il grave ed irreparabile pregiudizio che l'opponente si troverebbe a subire per l'esecuzione relativa al pagamento di somme non dovute, nonché ai sensi dell'art. 43 del Regolamento (UE) n. 1215/2012, essendo stata avanzata la richiesta di traduzione del titolo nella lingua italiana da parte dell'opponente, per contestarne l'esecuzione. Nel merito: accogliere la presente opposizione e per l'effetto dichiarare la nullità ed inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 31.07.2019 con la conseguente declaratoria di infondatezza del diritto della RT MB di procedere ad esecuzione forzata, con condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. − Con vittoria di spese e competenze.
-si costituiva tempestivamente e ritualmente l' opposta RT MB che contestava le avverse deduzioni e conclusioni, chiedendo , di veder rigettata l'opposizione con condanna del
Sig. EN ad assolvere al pagamento delle somme precettate. Venivano concessi i termini 183 VI comma e depositate ritualmente dalle parti le note istruttorie-
Accolta l' istanza di sospensiva richiesta come da ordinanza in atti , per cui la causa, precisate le conclusioni all'udienza del 16-09-24 veniva assunta in decisione, con i termini ex art.
190 c.p.c..
Ciò posto in punto di fatto e e di svolgimento del processo, va rilevato in punto di diritto quanto segue.
-
Il regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, uno strumento che consente alle
2
decisioni giudiziarie, alle transazioni giudiziarie e agli atti pubblici di circolare in tutti gli Stati membri, abolendo i procedimenti intermedi («exequatur») nello Stato membro dell'esecuzione. In particolare, a livello comunitario, il creditore che voglia far eseguire all'estero una decisione giudiziaria, un atto pubblico o una transazione giudiziaria ha due possibilità: 1) ottenere un titolo esecutivo europeo nello Stato membro in cui la decisione giudiziaria è stata resa, la transazione giudiziaria è stata approvata o conclusa, l'atto pubblico è stato redatto o registrato, oppure 2) ottenere una dichiarazione di esecutività nello Stato membro in cui è chiesta l'esecuzione,
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