Trib. Foggia, sentenza 14/01/2025, n. 85
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Testo completo
Ruolo Generale N. 5218/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nella persona del Giudice monocratico Giacoma Fanizza, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5218/2014 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto lesione personale, promossa da:
IU IN (C.F.: [...]), rappresentata e difesa dall'Avv. Tancredi
Lisena
-attrice- contro
ZURICH INSURANCE S.P.A. (P.IVA: 053809000968), in persona del legale rapp.te p.t.,
-convenuta contumace- contro
ALLIANZ S.P.A. (P.IVA: 05032630963), in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa dall'Avv. Lucianetti Valentina
-convenuta/intervenuta volontariamente- contro
ALLIANZ S.P.A. (P.IVA: 05032630963), quale impresa designata dalla Consap – Fondo di Garanzia
Vittime della Strada, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa TO
-terza chiamata in causa- contro
TO IO (C.F.: [...]) TO ET IO (C.F.:
[...]) TO CH (C.F.: [...]) TO
IC (C.F.: [...]), rappresentati e difesi dall'Avv. Bellanca SE
- terzi chiamati in causa-
RA ES (C.F.: [...]) rappresentato e difeso dall'Avv. Lucianetti
Valentina
-terzo chiamato in causa - contro
CI BI (C.F.: [...]) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Colucci TO e
Imbimbo Sergio
-terzo chiamato in causa- contro
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TO OL (C.F.: [...]) e TO NI (C.F.:
[...]) rappresentati e difesi dall'Avv. Ricci SE
- terzi chiamati in causa-
Conclusioni
Le parti concludevano come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, riportandosi alle domande spiegate nei propri scritti difensivi.
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Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 18 giugno 2009, n. 69, applicabile anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di tale legge di modifica (4 luglio
2009), ai sensi dell'art. 58 co. 2 della stessa legge, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione, ritualmente notificato, PA PP evocava in giudizio, innanzi all'intestato
Tribunale, la Zurich Insurance S.p.A., quale impresa assicuratrice del veicolo CI Y, tg.AW636RH, per sentirne pronunciare la condanna al risarcimento di tutti i danni ritratti a seguito del sinistro verificatosi il
24.06.2009. Esponeva che, nella circostanza, viaggiava in qualità di terza trasportata a bordo della predetta autovettura CI Y, condotta dal IU FA, che percorreva la S.S. Candela-Cerignola in direzione
Cerignola, allorquando, giunta all'intersezione con Borg Libertà, veniva travolta dall'autocarro OR
EC, tg. DB317LG (ass.to per la R.C.A con la Allianz S.p.A.), di proprietà del IN SE e condotta dal ES Francesco, il quale “…perdeva il controllo del veicolo ed invadeva la corsia opposta (…)
Nell'incidente la sig.ra SA GE decedeva, mentre la sig.ra PA PP ed il sig. IU
FA venivano estratti dalle lamiere (…) soccorsi e ricoverati presso l'ospedale di Cerignola …”.
Intervenuta volontariamente in giudizio, la Allianz S.p.A. evidenziava che il proprio assicurato non fosse
l'esclusivo responsabile nella causazione del sinistro, attesa la presenza di un terzo veicolo rimasto ignoto e, pertanto, chiedeva l'autorizzazione a chiamare in causa l'Allianz S.p.A., nella sua qualità di Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Rappresentava, altresì, di aver provveduto a pagare, sulla scorta di una concorsualità del 30% le seguenti somme: € 122.500,00 a favore della PA
PP;
€ 3.411,83 a favore dell'INPS per indennità di malattia corrisposta alla stessa;
€ 450.000,00 a favore degli aventi diritto della deceduta SA DI;
€ 21.000,00 a favore del IU FA. Da ultimo, eccepiva l'insufficienza del proprio massimale, accettando il contraddittorio solo nei limiti dello stesso.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio l'Allianz S.p.A. (F.G.V.S.), chiedendo di chiamare in causa tutti coloro che avevano avanzato nei suoi confronti richiesta di risarcimento danni. Nel merito contestava la responsabilità maggioritaria del conducente del veicolo non identificato, chiedendo di contenere il risarcimento nei limiti del massimale.
Disposte le chiamate in causa dei terzi, si costituivano in giudizio SA TO, SA GA
TO, SA IC, SA CA - rispettivamente marito, figlio e figlie della SA
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DI - SA EO e SA EN - rispettivamente fratello e sorella della SA
DI, i quali chiedevano il risarcimento di tutti i danni conseguenti alla tragica perdita della familiare.
Si costituivano, altresì, IU FA - conducente del veicolo CI Y - il quale agiva per il ristoro delle lesioni patite a seguito dell'evento e SE Francesco - conducente dell'autocarro OR EC, il quale impugnava e contestava le avverse richieste, insistendo per il rigetto.
Concessi i termini ex art.183, comma VI c.p.c., la causa veniva istruita a mezzo delle prove orali ammesse, ove all'esito veniva formulata proposta ex art. 185 bis c.p.c. ed a seguito della mancata adesione della
Allianz S.p.A. (F.G.V.S.) e dei figli della vittima, il giudizio veniva riservato in decisione senza termini.
Motivi della decisione
Così delineati i contorni della vicenda, al fine di decidere sulle domande ed eccezioni spiegate dalle parti - in punto di diritto - si rende doveroso trattare la questione inerente all'efficacia del giudicato penale di condanna nel giudizio civile.
Come è noto, la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla declaratoria iuris di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come potenzialmente dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati (ex multis: Cass. sent. n. 5660/2018;
Cass. sent n. 4318/2019;
da ultimo, Cass. ord. n. 8477/2020).
In argomento, preme altresì evidenziare che il giudice civile, investito della domanda di risarcimento del danno da reato, ben può utilizzare, senza peraltro averne l'obbligo, come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato e fondare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, essendo in tal caso peraltro tenuto a procedere alla relativa valutazione con pienezza di cognizione al fine di accertare i fatti materiali all'esito del proprio vaglio critico (Cass. ord. n. 12164/2021).
Nella fattispecie, l'an (ossia il fatto storico) risulta provato, nella sua materialità, alla stregua della relazione tecnica a firma dell'Ing. Zannella Michele (“…l'incidente è avvenuto per dolo scaturito dall'errata ed inopinata manovra di svolta sulla propria sx. posta in essere dal veicolo tipo fuoristrada rimasto sconosciuto in quanto dileguatosi (…) quest'ultimo con tale manovra non concedeva la dovuta precedenza al furgone OR condotto da ES Francesco, costringendolo ad una manovra evasiva estrema, consistente in una frenata ed una sterzata sulla propria sx. che finiva a sua volta per invadere la corsia di marcia di pertinenza della CI condotta da IU FA (…) in questo modo la manovra evasiva, obbligatoria, posta in essere dal furgone OR condotto dal ES, provocava l'urto contro la CI con il conseguente decesso della trasportata su quest'ultima vettura;
il tutto si ritiene sia solo il frutto, in parte incolpevole, di una dovuta, istintiva ed unica possibile manovra evasiva al taglio di strada patito, senza che verosimilmente vi fosse percezione della vettura CI in quanto occultata dalla maggiore
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sagoma del fuoristrada rimasto sconosciuto, ma aggravata da un valore della velocità non consono con quanto imponevano le condizioni di tempo e di luogo del momento costituite dalla presenza di intersezione presegnalata e dal limite di velocità di 50.00 km/h (…) nessuna responsabilità o corresponsabilità è configurabile nella condotta di guida tenuta dalla CI condotta dal IU FA che nulla poteva per evitare o limitare gli effetti del sinistro…”) e della sentenza n. 2980/2014 del Tribunale di Foggia (“...certo ed incontestato che l'impatto tra i due veicoli: l'autocarro condotto dal ES e l'autovettura che procedeva in direzione opposta condotta invece dal IU, sia avvenuto all'interno della corsia di marcia di quest'ultima in quanto il ES era stato costretto rectius aveva operato una manovra di
“deviazione” rispetto alla sua direzione per evitare lo scontro con un fuoristrada che improvvisamente ed inopinatamente gli aveva tagliato la strada per immettersi in una stradina laterale. A seguito di tale manovra l'autocarro condotto dall'imputato aveva invaso la corsia di marcia opposta travolgendo
l'autovettura condotta dal IU che immediatamente prima era stato superato dal predetto fuoristrada
(…) è evidente