Trib. Treviso, sentenza 11/12/2024, n. 1004

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Treviso, sentenza 11/12/2024, n. 1004
Giurisdizione : Trib. Treviso
Numero : 1004
Data del deposito : 11 dicembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 6495/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
12/11/2024 da:
Parte_1
con l'avv. ANTONELLO MARIA CHIARA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. ZARDO EMANUELA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1
la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione dell'udienza del 6.12.2024, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;

P.Q.M

.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale tra i coniugi (nata a [...]_1
il 10/05/1977) e (nato a [...] il [...]), Parte_2
matrimonio contratto il 17/09/2005 e trascritto al n. 21, Parte II, Serie A, Anno 2005 del registro degli atti di matrimonio del Comune di FARRA DI SOLIGO alle seguenti condizioni:
1) Autorizzarsi i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Assegnarsi l'abitazione familiare sita in Farra di Soligo (TV), via Fontana 100 di proprietà del padre - deceduto
- della signora (l'immobile sarà oggetto della successione ereditaria del padre della ricorrente), alla madre affinche vi Pt_1
abiti con il minore e con la sorella maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente Persona_1 [...]
Per_2
3) Il signor lascerà definitivamente l'abitazione familiare ultimando il trasloco dei Parte_2
propri effetti personali non oltre otto giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, atteso che la convivenza non può essere procrastinata ulteriormente;

4) Entro e non oltre otto giorni dalla data dell'udienza di comparizione, il signor sposterà altrove anche Parte_2
la propria residenza.
5) Per quanto attiene gli altri beni di proprietà del ancora custoditi nel garage adiacente la casa familiare Parte_2
2
e di proprietà della famiglia d'origine della il ultimerà l'asporto entro due mesi dalla sottoscrizione del Pt_1 Parte_2
ricorso;

6) con riferimento al minore ed al diritto di visita del genitore non previamente convivente. Disporsi Persona_1
l'affidamento congiunto del minore ad entrambi i genitori. manterrà residenza stabile e prevalente presso l'immobile Per_1
materno o presso ogni altro immobile in cui la signora provvederà a trasferirsi. Le decisioni di maggiore interesse per Pt_1
il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla sua residenza abituale saranno assunte di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, della volontà e delle aspirazioni dello stesso. Il padre
potrà vedere e tenere con se tutte le volte in cui lo vorrà, previo accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni Per_1
di quest'ultima e del minore stesso. In ogni caso le parti concordano che quando il signor non sarà in trasferta Parte_2
per lavoro egli avrà con la signora una gestione paritaria del figlio minore, con la divisione egualitaria del tempo di Pt_1
permanenza presso ciascuno che le parti concorderanno direttamente tra loro. All'inizio di ogni mese il Parte_2
comunicherà alla moglie eventuali trasferte (durante le quali il figlio rimarrà stabilmente solo con la . Le vacanze Pt_1
estive, pasquali e natalizie verranno suddivise tra i genitori in maniera assolutamente paritaria compatibilmente ai propri impegni lavorativi e personali;
resta inteso che nei periodi in cui il
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