Trib. Trento, sentenza 02/12/2024, n. 394

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Trento, sentenza 02/12/2024, n. 394
Giurisdizione : Trib. Trento
Numero : 394
Data del deposito : 2 dicembre 2024

Testo completo

R.G. N. 3173/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Adriana De Tommaso Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 3173/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 12 luglio 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
entrambi con l'Avv. Tamara Lorenzi
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso sulle condizioni di separazione
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
1


FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, la sig.ra ed il sig. Parte_1 Parte_2
hanno esposto di aver contratto matrimonio in Caldonazzo (TN) in data 6 settembre
2008, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Caldonazzo,
Parte II, Serie A, N. 2, Anno 2008, e che dalla loro unione è nato a [...] il figlio
PE
in data 23 agosto 2010.
I ricorrenti hanno allegato che il sig. è impiegato con funzioni di Pt_2
coordinatore nel settore metalmeccanico a tempo indeterminato, percependo uno stipendio medio mensile di circa € 2.500,00 (oltre tredicesima e quattordicesima), mentre la sig.ra ha svolto l'attività di insegnante part-time della scuola Parte_1
primaria con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto 2024, percependo uno stipendio medio mensile di circa € 1.350,00 (oltre tredicesima), ed attualmente ha rinnovato l'iscrizione ed è in attesa di graduatoria, svolgendo anche in proprio
l'attività di counseling e coaching in libera professione ed in regime forfettario con un reddito nell'anno 2023 di circa € 1.200,00.
I ricorrenti hanno esposto che l'appartamento coniugale sito in Caldonazzo in via
Vegri n. 10 è di proprietà del sig. e che la sig.ra nelle more Pt_2 Parte_1
della separazione e con il consenso del coniuge, si è già trasferita presso altra abitazione in locazione a Caldonazzo, prevedendo di trasferire la propria residenza anagrafica e collocazione abitativa in un appartamento di sua proprietà sito in
Caldonazzo in via Graziadei n. 10, attualmente locato a terzi.
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione.
Le parti hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente alle condizioni di seguito indicate, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare e di rinunciare all'udienza di comparizione, dichiarando, altresì, che una volta trascorsi
i termini previsti dalla legge il Tribunale di Trento Voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi
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