Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 396

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 396
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 396
Data del deposito : 9 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI OM
PRIMA SEZIONE CIVILE

In composizione collegiale, in persona di:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel
Dott.ssa Filomena Albano Giudice Dott.ssa Stefania Ciani Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 53027 2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, vertente
TRA
30/09/1983 OM (RM) (C.F.: ), nato a Parte_1 C.F._1
Catanzaro il 03.07.1962, rappresentato e difeso dall'avv.FINA GIORGIO , giusta procura speciale in atti;

-ricorrente-
E
16/01/1989 OM (RM) rappresentata e difesa dall'avv Persona_1
COLUMBA DOMENICO, giusta procura speciale in atti;

-resistente- NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: modifica delle condizioni di affidamento del figlio minore

Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza,
, premesso che in data 4/11/2015 il Tribunale di Roma provvedeva Parte_1 in conformità all'accordo raggiunto tra le parti in ordine alle condizioni di affidamento del figlio minore ed al contributo paterno al mantenimento dello stesso, Per_2 chiedeva in modifica delle condizioni di affidamento “la collocazione paritaria del minore a settimane alterne presso un genitore per tre giorni a settimana e presso l'altro genitore per quattro giorni a settimana. Per quanto riguarda il periodo estivo, il minore trascorrerà con il padre un periodo continuativo di quindici giorni sia per il mese di giugno, luglio che agosto, da concordarsi secondo le disponibilità dei due genitori entro il mese di aprile. Per quanto attiene, invece il periodo natalizio e pasquale, il figlio lo trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore. Conseguentemente, ed a modifica della condizione, 2 Voglia disporre l'eliminazione dell'assegno di mantenimento provvedendo
i genitori al mantenimento del figlio per i reciproci giorni di spettanza;
in subordine disporre una notevole riduzione dell'onere di mantenimento attualmente a carico del
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