Trib. Cosenza, sentenza 06/05/2024, n. 1007

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cosenza, sentenza 06/05/2024, n. 1007
Giurisdizione : Trib. Cosenza
Numero : 1007
Data del deposito : 6 maggio 2024

Testo completo

N. R.G. 2971/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo-
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2971/2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 20.06.2023, con la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
, rimessa a questo giudice per la decisione in data 11.10.2023, vertente
TRA
Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza (P.I. 02853720783), in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Brogno;

OPPONENTE
E
VITTORIA PE SRL, in persona del Presidente del C.d.A. (P.I. 10539170968), rappresentata e difesa dalla Nigro & Partners Avvocati Associati e per essa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv.
Concetta Sorrentino e dall'Avv. Nino Nigro;

OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;

Conclusioni delle parti: come in atti;

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE con ricorso ex art. 633 c.p.c., iscritto al n. 4708/2019, IA PE RL, quale cessionaria dei crediti vantati da AS SP verso l'ASP di Cosenza come da atto di cessione di crediti ex Legge n. 130/99,
pagina 1 di 9
sottoscritto in data 11.07.2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 03.08.2019 e notificato all'ASP a mezzo pec alla debitrice in data 05.08.2019 ed a mezzo raccomandata in data 08.08.2019, ha chiesto ed ottenuto l'emissione nei confronti dell'ASP di Cosenza del decreto ingiuntivo n. 677/2020, con il quale è stato ingiunto all'ASP il pagamento della somma complessiva di euro 112.896,14, oltre interessi ex DLgs. 231/2002 a far data dalla singole scadenze delle fatture al soddisfo ed oltre spese del monitorio.
Avverso tale decreto, notificato in data 01.07.2020, l'ASP di Cosenza, con atto di citazione notificato in data 9.9.2020, ha proposto opposizione, a sostegno della quale ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della IA PE per inefficacia nei confronti di essa debitrice della cessione dei crediti, che non sarebbe stata accettata dall'ASP, la quale aveva provveduto al pagamento direttamente in favore della AS di alcune fatture.
Ha eccepito altresì la mancata specificazione del credito ceduto;
l'infondatezza della pretesa creditoria poiché la maggior parte delle fatture azionate sarebbero state già pagate alla AS s.p.a. come da mandati di pagamento: n. 50093 del 2020, n. 2718 del 2020 e n. 4757 del 2020, mentre le fatture nn.
2017034319 del 31.12.2017, n. 2018006312 del 14.03.2018, n. 2018017468, n. 2018021564, n.
2018024402, n. 2018028078, n. 2018033438, n. 2019001869, n. 2019007978, n. 2019007979, n.
2019009276 e n. 2019011084 non sarebbero state liquidate e verificate dai competenti uffici dell'Ente.
Quanto alla fattura n. 2019007959, la stessa non sarebbe stata registrata.
Ha eccepito inoltre che la mera allegazione delle fatture non sarebbe idonea a fornire la prova del credito, non essendovi la prova della legittimità ed effettività delle forniture di cui si chiede il pagamento. Ha eccepito poi l'inapplicabilità degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/02 all'ASP.
Ha chiesto pertanto “disattesa ogni avversa eccezione, deduzione e motivazione, che tutte si impugnano
e contestano, e comunque respinta, se richiesta, per i motivi di cui in narrativa e per difetto dei presupposti di legge, l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto e previa ogni e più opportuna declaratoria: nel merito Accertata la sussistenza delle ragioni di fatto e di diritto indicate nel presente atto e precisate in corso di causa, dichiarare inammissibile e/o illegittimo
e/o invalido e/o infondato e/o comunque non dovuto il credito preteso dalla IA SP s.r.l. Engie
Servizi s.p.a. di conseguenza revocare il decreto ingiuntivo n. 677/2020 del 8 febbraio 2020, r.g. n.
4708/2019, emesso dal Tribunale di Cosenza perché inammissibile e/o illegittimo e/o invalido e/o comunque infondato in fatto e/o in diritto;
in via subordinata e salvo gravame: Accertata l'esistenza di
pagina 2 di 9 un eventuale credito della IA PE s.r.l. comunque inferiore a quello ingiunto, revocare il decreto opposto e limitare la condanna dell'A.S.P. di Cosenza all'importo effettivamente provato ed eventualmente dovuto non riconoscendo, in ogni caso, gli importi richiesti a titolo di interessi moratori;
in ogni caso: Condannare l'opposta al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa
”.
L'opposta IA spe RL si è costituita tempestivamente deducendo l'effettività della cessione dei crediti dalla AS SP e l'efficacia della cessione nei confronti dell'ASP, come da “Lista dei crediti ceduti” allegata alla comunicazione all'ASP della cessione;
la non necessità della accettazione della cessione da parte della debitrice, rilevando altresì che ai sensi dell'art. 4 comma 4 bis, l. 130/1999 è previsto che: “Alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli artt. 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , nonché le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente legge. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all' articolo 2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi dal cedente e' dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nonché comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici”.
Ha rilevato in subordine che le disposizioni dettate dal R.D. 2440/1923 si applicano unicamente nei confronti delle amministrazioni statali e non sono estensibili analogicamente;
che inoltre l'adesione della P.A. alla cessione è richiesta per i soli casi tassativamente previsti dall'art. 70, la cui ratio é quella di impedire che, durante il corso del contratto, possano venire meno al contraente le risorse finanziarie necessarie per proseguire nell'adempimento del contratto con la P.A. Ha eccepito inoltre
l'inopponibilità nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 1264 c.c., dei pagamenti eseguiti dall'ASP in favore della AS SP poiché effettuati in data successiva (mandati del 14/04/2020, 26/02/2020, 25/06/2020 e
29/06/2020) alla pubblicazione ed alla notifica dell'avviso della cessione;
ha evidenziato inoltre che i mandati opposti erano relativi anche a fatture non azionate in sede monitoria.
In ogni caso, ha precisato l'opposta, “per correttezza ed anche al fine di evitare altro aggravio di spese
a carico della Asp, la AS spa una volta ricevuti i pagamenti ha provveduto a darne comunicazione alla IA spe RL e successivamente ad accreditare le somme inerenti le fatture oggetto di cessione sul conto della stessa, titolare dei detti crediti. Tanto è vero che la IA spe RL al momento della notifica del decreto ingiuntivo ha allegato una nota di precisazione del credito ove si evidenziava come
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