Trib. Messina, sentenza 10/03/2025, n. 449

TRIB Messina
Sentenza
10 marzo 2025
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TRIB Messina
Sentenza
10 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Messina, sentenza 10/03/2025, n. 449
Giurisdizione : Trib. Messina
Numero : 449
Data del deposito : 10 marzo 2025

Testo completo


N. RG 1938/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario di Pace, Dott.ssa IVANA BONFIGLIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1938 Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2018,
TRA
IN DA (C. F. [...], elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Rosario Pace, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
parte attrice/opponente
E
AVV. FABRIZIO DONATO, C.F. [...], rappresentato e difeso da se stesso nonché dall'Avv. Marco Merenda che lo rappresenta e difende per procura in atti.
parte convenuta/opposta
Oggetto: Opposizione a precetto
Conclusioni dei procuratori delle parti: come da note scritte depositate in sede di precisazione delle conclusioni che si intendono qui riportate.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato IN ND ha avanzato opposizione avverso l'atto di precetto notificato dall'Avv. Fabrizio Donato in data
21.3.2018 con cui è stato intimato il pagamento della somma di € 7.394,06 oltre interessi e accessori, deducendo la mancanza del titolo esecutivo e della relativa notifica, di cui pertanto chiedeva l'annullamento spiegando altresì domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. con la condanna dell'opposto al pagamento delle spese processuali.
L'opposto, costituitosi in giudizio, ha contestato integralmente l'opposizione di controparte in quanto infondata in fatto e in diritto di cui ha chiesto il rigetto con vittoria di spese e compensi.
La causa è stata trattenuta per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Si dà atto che i procuratori delle parti hanno richiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, anche se parte opposta, insistendo per la condanna di parte opponente alle spese processuali,
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