Trib. Milano, sentenza 09/01/2025, n. 41

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 09/01/2025, n. 41
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 41
Data del deposito : 9 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 10251/2024
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10251 del Ruolo Generale per l'anno 2024
TRA
Suma Mary, con gli avv.ti Davide Bonsignorio, Monica Rota e Matteo Magini.
PARTE ATTRICE
E
INPS, in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Mario Roberto Tarzia.
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. la parte attrice ha chiesto:
Dichiarare tenuto e condannare INPS, per i motivi esposti in ricorso, a corrispondere alla ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 D. Lgs. 22/2015 l'anticipazione dell'indennità NASpI residua dovutale a seguito dell'accoglimento della domanda n. prot. INPS.4955.26/06/2023.0236736, e ciò nella misura di lordi Euro 12.739,97 ovvero in quell'altra maggiore o minore misura che risulterà di giustizia”.
Costituitosi con memoria difensiva, l'INPS ha dato atto che, a seguito di riesame in autotutela, ha adottato il provvedimento di corresponsione della prestazione di anticipo della Naspi residua, chiedendo quindi la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
All'udienza di discussione, la parte attrice ha preso atto del provvedimento dell'INPS, associandosi alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere;
ha però chiesto che l'istituto avversario sia condannato alle spese di lite.
***
1. La
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