Trib. Parma, sentenza 07/03/2024, n. 793

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Parma, sentenza 07/03/2024, n. 793
Giurisdizione : Trib. Parma
Numero : 793
Data del deposito : 7 marzo 2024

Testo completo

R.G. 344/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 344/2021
RG., promossa da:
LU IO, rappresentato e difeso, giusta procura apposta in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv.to Filippo Ziveri del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale, sito in Parma, Viale Mariotti, n. 1;

RICORRENTE contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.
Valeria Giroldi e Nilla Barusi del Foro di Parma, giusta procura generale ad lites, ed elettivamente domiciliato in Parma, Viale Basetti n. 10, presso l'Avvocatura della Sede
Provinciale dell'Istituto medesimo;

RESISTENTE nonché contro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.

1.1. Con ricorso depositato in data 12.05.2021, ritualmente notificato, LU
IO ha convenuto in giudizio I.N.P.S, esponendo: a) di aver presentato ad
I.N.P.S., in data 6.02.2014, richiesta di estratto contributivo certificativo al fine di valutare la propria posizione pensionistica;
b) di aver ricevuto, in data 09.05.2014, il proprio estratto conto certificato aggiornato al 31.12.2013 (doc. 1 fasc. parte ricorrente);
c) di aver provveduto a richiedere, in data 18.04.2016 e per il tramite del
Patronato ENASCO-Parma, la liquidazione della pensione anticipata categoria
VCOM, avendo maturato, alla luce delle informazioni contenute nell'estratto conto previdenziale, il requisito dei 42 anni e 10 mesi prescritto dalla legge a tali fini (doc. 2 fasc. parte ricorrente);
d) che tale domanda è stata accolta in data 14.05.2016, e, pertanto, gli è stata liquidata la pensione anticipata VCOM nr. 36034448, con decorrenza dal 01.06.2016;
e) di aver regolarmente percepito tale pensione sino al
31.12.2017;
f) di aver ricevuto, nel 2017, la raccomandata n. RK2-64978751672, con la quale la sede provinciale di I.N.P.S. di Parma ha comunicato che nel periodo che va dal 01.06.2016 al 31.12.2017 sono stati pagati € 23.564,04 in più sulla sua pensione
VCOM n. 3603448 per i seguenti motivi: la contribuzione da dipendente per il periodo dal 01.08.1972 al 3006.1974 è stata erroneamente attribuita a Lei ma si tratta di contribuzione appartenente ad altro soggetto” e che “ciò ha determinato la perdita del diritto alla pensione e la conseguente eliminazione della stessa dal 01.01.2018” (doc.
3 fasc. parte ricorrente);
g) di aver vanamente presentato, in data 14.02.2019, ricorso amministrativo dinnanzi al Comitato Provinciale dell'I.N.P.S. di Parma, instando per
l'annullamento, in via di autotutela, di tale provvedimento sulla base della propria assoluta buona fede, essendo la corresponsione delle somme oggetto di richiesta da imputarsi alla colpa esclusiva dell'Istituto previdenziale;
h) che il ricorrente, socio accomandatario della RD LA & C. S.A.S. nonché unico lavoratore di tale impresa, ha deciso, a seguito dell'accoglimento della prima domanda di pensione, di ridurre notevolmente il proprio impegno lavorativo sino alla chiusura totale dell'attività
e alla liquidazione della società, avvenuta in data 31.10.2017 (doc. 4 fasc. parte
ricorrente);
i) che, a seguito della revoca della suddetta pensione, al fine di provvedere alle esigenze alimentari del proprio nucleo familiare nonché al reperimento dei fondi necessari per restituire gli importi richiesti dall'Istituto previdenziale e versare la contribuzione mancante ai fini del raggiungimento dei requisiti contributivi necessari, il ricorrente è stato costretto a proseguire la propria attività;
l) che, a tal fine, il ricorrente ha aperto una nuova partita IVA, e, così, una nuova posizione come imprenditore individuale, versando, altresì, una somma pari ad euro 4.622,21 in onorari di Notaio e Commercialista per sciogliere la RD LA & C. S.A.S. (doc. 5 fasc. parte ricorrente);
m) di avere maturato i requisiti per accedere alla pensione in data
01.04.2018, allorquando gli è stata liquidata, 22 mesi dopo la precedente, la pensione
VCOM n. 36036232.
Poste tali premesse fattuali, parte ricorrente – premettendo che, ai sensi dell'art. 54 della L. n. 88/1989, la comunicazione da parte degli enti previdenziali ha valore certificativo della situazione in essa descritta, e che, peraltro, il lavoratore non aveva motivo di dubitare dell'esattezza dei dati ivi contenuti (essendo lo status contributivo
“fotografato” nell'estratto conto certificato da I.N.P.S. perfettamente coerente con la propria storia contributiva) – ha evidenziato: a) che, ai sensi dell'art. 54 della L. n.
88/1989, l'I.N.P.S. è tenuto a comunicare all'assicurato che ne faccia richiesta i dati relativi alla propria posizione previdenziale e pensionistica;
b) che, per principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, l'I.N.P.S. è responsabile per tutti i danni derivanti dal proprio colpevole inadempimento;
c) che le dichiarazioni errate rilasciate dall'I.N.P.S., in virtù dei poteri autoritativi che gli sono attribuiti e del principio di legittimo affidamento, sono da considerarsi non conformi ai principi di buona fede e correttezza, di talché deve escludersi, in linea generale, che sussista in capo all'assicurato l'obbligo di verificare la correttezza dei dati forniti dall'I.N.P.S.;
d) che, infine, la natura contrattuale dell'obbligo informativo gravante in capo all'I.N.P.S. comporta che l'onere della prova dell'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile all'Istituto ricada sull'Istituto medesimo.
Ha evidenziato, inoltre, con riguardo al
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