Trib. Verona, sentenza 30/09/2024, n. 2146

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Verona, sentenza 30/09/2024, n. 2146
Giurisdizione : Trib. Verona
Numero : 2146
Data del deposito : 30 settembre 2024

Testo completo

N. R.G. 3529/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Bottazzi ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3529/2023 promossa da:
NE AL S.p.A. (C.F. 00409920584), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in IA ET (TV), Via Marocchesa n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Grazia Affatato ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Roma, Via Alberico II n. 4;

- attore - contro
MO BI (C.F. [...]), nata a [...] il [...] e residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Casara, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Verona (VR), Via Adigetto n. 21.
- convenuto -
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'opponente, come da verbale dell'udienza del 26.9.2024.
Per l'opposta, come da comparsa di costituzione e risposta del 28.9.2023.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- Con atto di precetto notificato in data 26.4.2023, BI MO ha intimato a NE AL il pagamento della somma di € 55.972,06 in forza della sentenza penale di primo grado n. 2708/22 del
Tribunale di Verona e, in particolare, delle statuizioni ivi contenute di condanna della compagnia assicurativa (quale responsabile civile, tenuta in solido con l'imputato TT SA) al pagamento in
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favore della persona offesa MO di una provvisionale liquidata in € 50.000, oltre che alla rifusione delle spese del giudizio;

- contro tale atto di precetto NE AL ha proposto opposizione, lamentandone l'illegittimità, inammissibilità, inefficacia e contestando quindi il diritto di parte opposta a procedere in via esecutiva per i seguenti motivi: 1) inesistenza del credito portato dal precetto, per difetto di irrevocabilità della sentenza penale che ha disposto sulle statuizioni civili di condanna alla provvisionale e alle spese di lite;

2) inesistenza del diritto alla provvisionale per omesso rispetto del termine stabilito dal giudice penale per l'adempimento, fissato entro un anno dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna;
3) inesistenza del diritto alle spese processuali, per difetto di irrevocabilità della sentenza penale di condanna e mancato pronunciamento di immediata esecutività;

- BI MO si è costituita chiedendo il rigetto delle domande attoree, con condanna dell'opponente per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., deducendo l'infondatezza dell'opposizione sul rilievo della ontologica diversità dei termini
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