Trib. Napoli, sentenza 30/01/2025, n. 753

TRIB Napoli
Sentenza
30 gennaio 2025
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TRIB Napoli
Sentenza
30 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 30/01/2025, n. 753
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 753
Data del deposito : 30 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, in funzione di giudice del lavoro, all' udienza del 30/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio recante il n. R. G. 421/2023, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Guido Marone, presso il cui studio in Napoli alla via Luca Giordano 15 è elettivamente domiciliato;

Ricorrente
E
Controparte_1
in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
[...] rappresentati e difesi dal Dirigente Dott. Vincenzo Romano, elettivamente domiciliato presso l' sito in Napoli alla via Ponte della Maddalena 55;
Controparte_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.1.2023 il ricorrente in epigrafe, premesso di essere dipendente del a tempo indeterminato dal 1.9.1994 con la qualifica di docente di Scuola Controparte_1
Secondaria di Secondo Grado e di prestare servizio presso l'Istituto superiore statale “Giovanni Falcone” di Napoli, affermava di aver svolto servizi pre-ruolo per dieci anni, di cui otto riconosciuti sia ai fini giuridici che economici e due ai soli fini economici, oltre ad aver maturato un anno di anzianità di ruolo prima della conclusione del contratto a tempo indeterminato.
Egli, quindi, deduceva di essere stato immesso in ruolo con decorrenza giuridica ed economica in data 01/09/1994, e con un servizio pre-ruolo di anni 10, di cui riconosciuti ai fini giuridici ed economici anni 8, lamentando che in data 01/01/1996 veniva inquadrato nella fascia stipendiale 9-14 anni con l'anzianità di servizio utile ai fini giuridici ed economici di anni 11 e mesi 4, anziché con anni 13 e mesi 4, sulla base della progressione stipendiale prevista dalla tabella allegata dal CCNL Comparto Scuola
Il docente deduceva che, in ragione di tale inquadramento, a partire dalla stessa data, egli aveva maturato il diritto alla liquidazione delle differenze sulle retribuzioni percepite sin dal primo contratto a termine stipulato con l'Amministrazione scolastica ove e rivendicava il diritto alla liquidazione di tali differenze retributive.
Richiamato il diritto sovranazionale, ed in particolare l'Accordo quadro UE, come interpretato dalla Corte di Giustizia UE e dalla Corte di Cassazione, il ricorrente chiedeva accertarsi il diritto all'integrale ricostruzione della carriera, con condanna dell'Amministrazione convenuta al corretto inquadramento con riconoscimento della esatta fascia stipendiale ed indicava nella somma di 24.720,54 euro, comprensiva di 1.901,58 euro a titolo di ratei di tredicesima mensilità, le differenze retributive dovute.
Con memoria depositata in data 14.6.2023 il si costituiva in giudizio Controparte_1 eccependo, anzitutto, il difetto di legittimazione passiva, in considerazione della esclusiva competenza scolastica in materia di ricostruzione delle carriere del corpo docenti, come previsto dal d.P.R. n. 275 del 1999.
Nel merito, parte convenuta opponeva la conformità del decreto di ricostruzione della carriera alla normativa vigente in materia, sul rilievo del margine di discrezionalità riconosciuto agli Stati europei in sede di attuazione dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dell'esistenza delle
“ragioni oggettive” che giustificavano i criteri adottati a fini dell'inquadramento del personale docente.
In particolare, il richiamato l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, argomentava sull'esigenza CP_1 di prevenire forme di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale e deduceva che proprio la circostanza del superamento del concorso dovesse considerarsi quale una ragione obiettiva di differenziazione dei criteri di computo dell'anzianità dei dipendenti,
In subordine, eccepiva la prescrizione dei crediti azionati fino al 2018 e concludeva per il rigetto del ricorso.
Richiesti chiarimenti sui conteggi depositati da parte ricorrente, all'udienza odierna del 30.1.2025 la causa veniva decisa con la presente sentenza di cui era data lettura alle parti.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione preliminare sollevata dalla amministrazione resistente di difetto di legittimazione passiva per essere legittimato a stare in giudizio l'istituto scolastico di appartenenza della ricorrente. Deve, piuttosto, essere affermata la legittimazione passiva del convenuto che è l'unico soggetto CP_1 legittimato a resistere nel presente giudizio. Sul punto, va richiamato il consolidato principio secondo cui “il personale docente degli istituti statali di istruzione superiore - che costituiscono organi dello Stato muniti di personalità giuridica ed inseriti nell'organizzazione statale - si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato e non con i singoli istituti, che sono dotati di mera autonomia amministrativa per la realizzazione dei fini di istruzione pubblica. …(Anche) gli istituti tecnici operano nell'ambito organizzatorio dello Stato con connotazione di enti strumentali perché istituiti per la realizzazione di fini che sono principalmente di interesse generale e costituiscono un'articolazione funzionale nell'ambito della amministrazione centrale della pubblica istruzione. Del resto … è sufficiente richiamare il contenuto degli artt. 34 e segg. della legge 15 giugno 1931, n. 889, concernenti: a) l'estensione agli insegnati di ruolo degli istituti d'istruzione tecnica delle disposizioni sullo stato giuridico degli istituti di istruzione inedia, classica, scientifica e magistrale;
b) la disciplina dei concorsi per l'accesso all'insegnamento;
c) la disciplina della nomina e dei trasferimenti del suddetto personale;
da dette norme risulta in modo non equivoco l'inserimento degli insegnanti degli istituti tecnici nella organizzazione statale, anche con riferimento al loro stato giuridico”
(cfr. Cass. n. 6372/11;
Cass. n.9742/1997, n. 9742). La materia del personale delle Amministrazioni scolastiche e, quindi, ciò che attiene alla assunzione, inquadramento e sviluppo professionale di detto personale, esula dall'ambito dell'autonomia
organizzativa e didattica degli istituti scolastici per come riconosciuta dall'art. 21 l. n° 59/97 e dal d.P.R. n° 275/99 che, invece, riguarda la più limitata materia dell'utilizzazione delle risorse umane al fine di assicurare l'efficienza del servizio scolastico anche quanto alla preparazione della cd. offerta formativa dei singoli istituti.
Invece, in materia di assunzione, inquadramento e sviluppo professionale del personale scolastico i
Dirigenti preposti alle singole Istituzioni Scolastiche agiscono quali come organi del
[...]
e perciò deputati al compimento di atti esterni da imputarsi – in virtù del principio Controparte_2 generale dell'immedesimazione organica - al medesimo che, quindi, ne è responsabile. CP_1
Nel merito, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. Va osservato preliminarmente che il ricorrente non chiede la ricostruzione di carriera quale effetto riflesso della domanda di conversione dei contratti a termine in rapporto a tempo indeterminato che non è stata
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