Trib. Palmi, sentenza 29/01/2025, n. 97
TRIB Palmi
Sentenza
29 gennaio 2025
Sentenza
29 gennaio 2025
0
0
05:06:40
TRIB Palmi
Sentenza
29 gennaio 2025
Sentenza
29 gennaio 2025
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesi
Sul provvedimento
Testo completo
R. G. N. 2578 /2022
R.G.N. 3954/2023
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, verificato che le parti hanno depositato, entro il termine assegnato ex art. 127 ter cpc, note autorizzate per la trattazione scritta;
esaminati gli atti e documenti di causa;
ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio;
pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, avvertendo che la pubblicazione della sentenza tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2578/2022 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
AN NT (C.F.: [...]), nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Taurianova, Piazza Libertà, 16, presso lo studio dell'avv. Taccone
Giovanni, dal quale è rappresentato e difeso, unitamente all'avv. Danilo Romano, giusta procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale-(C.F.: 80078750587 – P.I.: 02121151001), in persona del suo Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Palmi, Via Volta, 2, sede dell'Agenzia INPS, presso il domicilio degli avv.ti Angelo Labrini, Angela Fazio, Dario Cosimo
Adornato, Ettore Triolo, Valeria Grandizio, che lo rappresentano e difendano, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti a rogito del dott. Roberto Fantini, Notaio in
Fiumicino, Rep. 37590/7131 del 23.1.2023;
-resistente-
E
Pag. 1 di 5 AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE (P. I.: 13756881002), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Messina, via Mamertini, is. 106, presso lo studio dell'avv. Maria Rosa Versaci, che la rappresenta e difende giusta procura, in atti, conferita da
Francesco Lupi, responsabile atti introduttivi del Giudizio Calabria, a ciò autorizzato per procura speciale in Notar RE De CO di Roma, repertorio n. 177893, raccolta n. 11776 del
28.04.2022.
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente chiede, nel merito, di accogliere il ricorso e per l'effetto di dichiarare estinto/caducato il debito contributivo previdenziale, sotteso alla intimazione di pagamento n. 094
2022 90024985 02/000 e alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 094 80
202300004060 000, portato dall'avviso di addebito n. 394 2015 0002642267 000, poiché prescritta la fondatezza del titolo posto alla base del ruolo esattoriale, e per tutti i motivi indicati in punti di diritto nel presente ricorso;
di ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal ricorrente per contributi IVS Coltivatori Diretti e somme aggiuntive per gli anni 2009 – 2010 - 2011, gestione lavoratore autonomo in agricoltura, in quanto prescritti ai sensi dell'art.3, comma 9 e 10, della
Legge n. 335/95, o che codesto On. Giudice adito voglia accertare in corso di causa;
di dichiarare non dovute le somme iscritte a ruolo a titolo di contributi, somme aggiuntive, oltre interessi di mora, compensi di riscossione, complessivamente risultanti dall'avviso di addebito in oggetto per i contributi previdenziali a debito oggetto di impugnativa;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Parte resistente INPS chiede di
R.G.N. 3954/2023
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, verificato che le parti hanno depositato, entro il termine assegnato ex art. 127 ter cpc, note autorizzate per la trattazione scritta;
esaminati gli atti e documenti di causa;
ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio;
pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, avvertendo che la pubblicazione della sentenza tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2578/2022 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
AN NT (C.F.: [...]), nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Taurianova, Piazza Libertà, 16, presso lo studio dell'avv. Taccone
Giovanni, dal quale è rappresentato e difeso, unitamente all'avv. Danilo Romano, giusta procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale-(C.F.: 80078750587 – P.I.: 02121151001), in persona del suo Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Palmi, Via Volta, 2, sede dell'Agenzia INPS, presso il domicilio degli avv.ti Angelo Labrini, Angela Fazio, Dario Cosimo
Adornato, Ettore Triolo, Valeria Grandizio, che lo rappresentano e difendano, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti a rogito del dott. Roberto Fantini, Notaio in
Fiumicino, Rep. 37590/7131 del 23.1.2023;
-resistente-
E
Pag. 1 di 5 AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE (P. I.: 13756881002), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Messina, via Mamertini, is. 106, presso lo studio dell'avv. Maria Rosa Versaci, che la rappresenta e difende giusta procura, in atti, conferita da
Francesco Lupi, responsabile atti introduttivi del Giudizio Calabria, a ciò autorizzato per procura speciale in Notar RE De CO di Roma, repertorio n. 177893, raccolta n. 11776 del
28.04.2022.
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente chiede, nel merito, di accogliere il ricorso e per l'effetto di dichiarare estinto/caducato il debito contributivo previdenziale, sotteso alla intimazione di pagamento n. 094
2022 90024985 02/000 e alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 094 80
202300004060 000, portato dall'avviso di addebito n. 394 2015 0002642267 000, poiché prescritta la fondatezza del titolo posto alla base del ruolo esattoriale, e per tutti i motivi indicati in punti di diritto nel presente ricorso;
di ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal ricorrente per contributi IVS Coltivatori Diretti e somme aggiuntive per gli anni 2009 – 2010 - 2011, gestione lavoratore autonomo in agricoltura, in quanto prescritti ai sensi dell'art.3, comma 9 e 10, della
Legge n. 335/95, o che codesto On. Giudice adito voglia accertare in corso di causa;
di dichiarare non dovute le somme iscritte a ruolo a titolo di contributi, somme aggiuntive, oltre interessi di mora, compensi di riscossione, complessivamente risultanti dall'avviso di addebito in oggetto per i contributi previdenziali a debito oggetto di impugnativa;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Parte resistente INPS chiede di
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi