Trib. Ancona, sentenza 06/12/2024, n. 373

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ancona, sentenza 06/12/2024, n. 373
Giurisdizione : Trib. Ancona
Numero : 373
Data del deposito : 6 dicembre 2024

Testo completo

N. V.G. 2772/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 2772/2024 promosso da:
, nata il [...] a [...], rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. BOCCARDO ROBERTA;

e
, nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
PATRIZIA NICCOLAINI e dall'avv. GORBI ISABELLA.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI:“1) PREMESSA
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con facoltà per ciascuno di fissare liberamente la propria residenza. I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente nel termine di giorni trenta, l'avvenuto cambiamento della residenza e-o domicilio.
2) ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE – RIPARTIZIONE RELATIVI ONERI PER SPESE
– TRIBUTI – CONSUMI – TASSE – DIVISIONE BENI
2a) La casa coniugale, sita in Ancona, Piazza Camillo Benso Conte di Cavour n.17, di proprietà della IG.ra (CF ) nata in [...] il Parte_3 CodiceFiscale_1
giorno 8 marzo 1950, assegnata ai IG.ri e in virtù di Parte_1 Parte_2 contratto di comodato d'uso gratuito a tempo indeterminato a partire dal 5 novembre 2018
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registrato all'agenzia delle Entrate di Ancona in data 5 novembre 2018, viene assegnata in uso e godimento esclusivo alla IG.ra che vi rimarrà a vivere insieme alla Parte_1
figlia fino alla sua autosufficienza economica. Persona_1
Al IGnor resterà invece l'uso esclusivo della soffitta, peraltro non ricompresa nel Pt_2
contratto di comodato.
2b) Si dà atto che la casa coniugale è completamente ammobiliata e le parti hanno compilato
e sottoscritto apposito elenco con indicazione dei beni di proprietà della comodante (che intende comprenderle nel comodato già in atto) e della restante mobilia con divisione della medesima tra le parti (Allegato A).
La IGnora si impegna a restituire n.2 orologi marca Rolex al IG. Gli orologi Pt_1 Pt_2
in questione, così come concordato dalle parti, non verranno venduti, perché destinati alla loro figlia La sig.ra si impegna altresì a riconsegnare al IGnor Persona_1 Pt_1
la fede nuziale del medesimo nonché parte delle foto comuni della famiglia. Pt_2
2c) Il IG. si impegna a trasferire la propria residenza presso una nuova Parte_2
abitazione ove andrà a vivere entro i tempi tecnici necessari. Attualmente il dimora Pt_2 presso l'abitazione di sua proprietà sita a Falconara M.ma Via Del Tesoro 29/a con i suoi genitori e il di lui fratello. Lo stesso si impegnerà a rendere confortevole e adatta ai bisogni
e alle esigenze della figlia l'abitazione attualmente condivisa con la sua famiglia.
2d) Le spese condominiali relative all'immobile sito in Ancona alla Piazza Camillo Benso
Conte di Cavour n.17, rimarranno a carico della RA , in qualità di Parte_1
comodataria.
2e) Le spese per utenze e godimento dell'immobile sito in Ancona Piazza Camillo Benso
Conte di Cavour n.17 oggetto di comodato saranno ad esclusivo carico della RA
. Parte_1
2f) La IG.ra , se non già effettuato, provvederà alla voltura di tutte le utenze Pt_1
domestiche intestandole a proprio nome, ed il pagamento di qualsivoglia onere connesso alla medesima unità immobiliare (ad esempio tasse, tributi, comunque denominati, TARI, passi carrabili, oneri condominiali di qualsiasi genere) sarà ad esclusivo capo della medesima occupante. Per quanto concerne le utenze relative al gas, queste verranno divise da entrambi i ricorrenti nella misura del 50% ciascuno sino al mese di settembre, con
l'impegno da parte del a ottemperare ai lavori di divisione dell'impianto entro CP_1
il suddetto mese.
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Resta inteso che se tale divisione avverrà prima di settembre, ognuno provvederà da quel momento a pagare le spese di sua competenza.
3) ASSEGNI FAMILIARI
3a) I signori e concordano in ossequio alle disposizioni introdotte con il Dlgs Pt_2 Pt_1
230/2021 e successive modificazioni disciplinanti il nuovo istituto “dell'assegno unico universale”, in sostituzione delle attuali forme di sostegno economico ovvero anche degli assegni familiari, che tale importo verrà percepito dalla RA Parte_1 nell'interesse della minore Il sig. qualora dovuto, provvederà a Persona_1 Pt_2
garantire ogni collaborazione alla IG.ra per consentire il corretto disbrigo di ogni Pt_1 adempimento necessario per la presentazione della domanda di liquidazione dell'assegno unico. Qualora venga meno tale forma di sussidio e venga posta in essere un'altra mirata ad interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, questa verrà percepita dalla IG.
, nella qualità di genitore collocatario. Parte_1
3b) I ricorrenti avranno diritto alle detrazioni e deduzioni fiscali nella misura del 50% ciascuno per tutte le spese straordinarie affrontate da entrambi i genitori relativamente al figlio.
4) AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DELLA FIGLIA
4a) La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e Persona_1 rimarrà a vivere con la madre presso l'abitazione sita ad Ancona, Piazza Camillo Benso
Conte di Cavour n.17, in cui sarà domiciliata con facoltà per il padre di poterla vedere quando vorrà sempre nel pieno rispetto delle esigenze della minore.
4b) Entrambe le parti si impegnano reciprocamente a tenere alto il valore e il rispetto dell'altro genitore nei rapporti con la figlia minore, nell'ottica di una costruttiva collaborazione per la salvaguardia dell'ambiente di crescita e sviluppo della medesima e, in considerazione dell'affidamento condiviso, entrambi i genitori avranno il dovere di seguire
e curare le attività scolastiche e ludiche della figlia, impegnandosi attivamente in tutte le necessità di , seguendo prioritariamente le esigenze e i desideri di quest'ultima, Per_1
naturalmente, compatibilmente ed in proporzione alle risorse disponibili per entrambi i coniugi;

4c) Quanto sotto verrà riportato costituisce il “coefficiente minimo” di garanzia visite e che, parimenti, i punti di seguito riportati rappresentano uno schema “tipico” ma non rigido, posto che laddove vi siano particolari esigenze nel primario e superiore interesse della
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minore, nonché il pacifico accordo dei medesimi
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