Trib. Parma, sentenza 14/01/2025, n. 41
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Testo completo
R.G. n. 2487/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2487/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Parte_1
Banchini del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
RICORRENTE nei confronti di
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Sara Reverberi CP_1
Meli del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Parma
CONCLUSIONI
Parte ricorrente, depositando note scritte il 27 settembre 2024, ha precisato le conclusioni insistendo nelle domande già formulate nei seguenti termini: “voglia il Tribunale ill.mo, ogni contraria istanza disattesa e previa ogni altra opportuna declaratoria del caso e di legge: 1) Pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3 comma 3 lett. b, della L. 1 dicembre 1970 n. 898 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in AR EG il 12 ottobre 1991 fra il signor nato a [...] il [...] e la Parte_1 signora nata a [...] il [...] e conseguentemente ordinare all'ufficiale di CP_1 stato civile del Comune di AR di procedere alla annotazione della sentenza e di provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 e successive modificazioni;
2) Escludere ogni obbligo di mantenimento del Signor n favore della signora , dando atto Pt_1 CP_1 della insussistenza dei presupposti previsti dalla L. 898/1970;
3) Disporre che la moglie perda il cognome del marito;
4) condannare la Signora al pagamento delle spese processuali”;
la CP_1 stessa parte ha altresì insistito per l'ammissione delle prove orali non ammesse e, segnatamente, di quelle riguardanti il cap. n. 8) della prima memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c.;
parte resistente, con le
note scritte depositate lo stesso 27 settembre 2024, ha precisato le conclusioni chiedendo: “voglia l'Illustrissimo Tribunale di Parma, respinta ogni contraria
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2487/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Parte_1
Banchini del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
RICORRENTE nei confronti di
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Sara Reverberi CP_1
Meli del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Parma
CONCLUSIONI
Parte ricorrente, depositando note scritte il 27 settembre 2024, ha precisato le conclusioni insistendo nelle domande già formulate nei seguenti termini: “voglia il Tribunale ill.mo, ogni contraria istanza disattesa e previa ogni altra opportuna declaratoria del caso e di legge: 1) Pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3 comma 3 lett. b, della L. 1 dicembre 1970 n. 898 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in AR EG il 12 ottobre 1991 fra il signor nato a [...] il [...] e la Parte_1 signora nata a [...] il [...] e conseguentemente ordinare all'ufficiale di CP_1 stato civile del Comune di AR di procedere alla annotazione della sentenza e di provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 e successive modificazioni;
2) Escludere ogni obbligo di mantenimento del Signor n favore della signora , dando atto Pt_1 CP_1 della insussistenza dei presupposti previsti dalla L. 898/1970;
3) Disporre che la moglie perda il cognome del marito;
4) condannare la Signora al pagamento delle spese processuali”;
la CP_1 stessa parte ha altresì insistito per l'ammissione delle prove orali non ammesse e, segnatamente, di quelle riguardanti il cap. n. 8) della prima memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c.;
parte resistente, con le
note scritte depositate lo stesso 27 settembre 2024, ha precisato le conclusioni chiedendo: “voglia l'Illustrissimo Tribunale di Parma, respinta ogni contraria
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