Trib. Cagliari, sentenza 09/07/2024, n. 1726
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Testo completo
N. R.G. 3127/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Cocco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3127/2022 promossa da:
MP RO, rappresentato e difeso dall' Avv. Stefano Abate del Foro di Tempio
Pausania, C.F. [...], elettivamente domiciliato presso e nello studio dello stesso sito in La Maddalena (SS), Via Indipendenza n. 1/E;
ATTORE
Contro
IO VI, rapp.to e difeso dall'Avv. Andrea Pogliani del Foro di Cagliari, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Cagliari (CA), Via Sanna Randaccio n. 63;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice ha formulato le seguenti conclusioni nell'atto di citazione in opposizione al precetto:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
In via preliminare e d'urgenza:
Sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto di precetto notificato nell'interesse del Dott. IN
ND al Rag. RO RO in data 27 aprile 2022, dell'importo di € 45.965,16, per tutti i gravi motivi esposti in narrativa.
In via principale:
1) Accertare e dichiarare che l'atto di precetto dell'importo di € 45.965,16, notificato in data 27 aprile
2022 al Rag. RO RO nell'interesse del Dott. IN ND è stato notificato in pendenza pagina 1 di 10 e validità dell'atto di precetto del 29 ottobre 2021, notificato il giorno 10.11.2021, per cui è in essere il procedimento di opposizione R.G. n. 8269/2021, Trib. Cagliari;
2) conseguentemente, dichiarare la nullità o annullare l'atto di precetto dell'importo di € 45.965,16, notificato in data 27 aprile 2022 al Rag. RO RO nell'interesse del Dott. IN ND in ragione di quanto esposto nel corpo del presente atto.
Con vittoria di spese e compensi legali oltre accessori di legge.
In via subordinata
Qualora il Tribunale adito non ritenga di accogliere la domanda portata in via principale:
3) accertare e dichiarare che le somme di cui all'atto di precetto notificato in data 27 aprile 2022 al
Rag. RO RO nell'interesse del Dott. IN ND non sono dovute, per i motivi tutti esposti in narrativa;
4) conseguentemente, annullare l'atto di precetto dell'importo di € 45.965,16 notificato nell'interesse del Dott. IN ND in data 27 aprile 2022 al Rag. RO RO perché la somma portata con il medesimo non è dovuta dall'odierno attore.
Con condanna del convenuto al pagamento delle spese di giudizio o, in caso di soccombenza, con spese compensate.”.
Parte convenuta VI IO ha così concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 5.3.2024:
“voglia l'Ill.mo Giudice, contrariis reiectis: in via principale
- rigettare l'opposizione del Rag. RO RO siccome infondata in fatto ed in diritto, per tutte le motivazioni e ragioni sopra esposte;
- con condanna alla rifusione delle spese e dei compensi professionali;
- con responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
MP RO ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 615 co. 1 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificatogli in data 27.4.2022, per la somma di € 45.965,16 oltre spese.
Il titolo esecutivo alla base dell'atto di precetto in esame è rappresentato dal decreto ingiuntivo n.
1100/2010 emesso dal Tribunale di Cagliari, in favore di VI IO per l'importo di €
31.200,00 oltre interessi e spese, a titolo di compensi per l'attività di consulenza enologica svolta a favore della società UR DI AL BA & CO NC negli anni 2007 – 2008, nonché
pagina 2 di 10
dalla sentenza n. 1710/2020, pubblicata il 17/07/2020, che ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo e ha condannato la società al pagamento delle spese processuali.
A sostegno dell'opposizione l'opponente ha sostenuto:
- che l'atto di precetto impugnato sarebbe “la locupletazione di altro atto di precetto, opposto innanzi all'Intestato Tribunale, per il quale è tuttora pendente la causa R.G. n. 8269/2021”, e pertanto sarebbe nullo “in ragione dell'esistenza e validità di altro e precedente atto di precetto”;
- di non aver mai acquisito la qualifica di socio della società LE snc di AN AR & C.
“in ragione della clausola di riserva della proprietà contenuta nel contratto di cessione quote, valida ed efficace”.;
- di aver “avviato la procedura prevista ai sensi dell'art. 7 dello Statuto societario al fine di addivenire alla fuoriuscita dalla società, inviando, in data 10 dicembre 2009, una lettera raccomandata di comunicazione alla società LE S.n.c.” e di aver fatto “annotare dalla
Camera di Commercio di Sassari la propria volontà che non gli venisse più erroneamente addebitata la qualifica di socio, riuscendo a portare a compimento tale lungo iter solo in data
31.12.2010”.
VI IO si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il convenuto ha dedotto:
- che “la società “LE di AN AR & C s.n.c.” è stata cancellata d'ufficio” e che dall'esame della visura camerale risulta che il RO è stato socio illimitatamente responsabile della LE e che ha assunto tale qualità per iscrizione in data 15/09/2008 e ha cessato tale qualifica per iscrizione del 21/03/2011;
- di aver notificato il secondo precetto, avente ad oggetto la medesima somma, a causa del mancato ricevimento della cartolina attestante la notifica del prima precetto e che, in ogni caso,
“l'atto di precetto consiste esclusivamente nell'intimazione al debitore di pagare una determinata somma dovuta in ragione di titolo esecutivo giudiziale o stragiudiziale, e non comporta di per se stesso l'instaurazione di alcun procedimento né costituisce fonte di preclusioni procedimentali”;
- che il titolo azionato è il decreto ingiuntivo n. 1100/2010 emesso dal Tribunale di Cagliari, che ha condannato la LE di AN AR & C s.n.c. al pagamento della somma di €
pagina 3 di 10
30.100,00, notificato (senza che sia seguita opposizione) a MP RO nella sua qualità di socio illimitatamente responsabile in data 04/06/2010;
- che l'obbligazione del cessionario di pagare il prezzo d'acquisto è stata integralmente adempiuta;
- che nel registro delle imprese non risulta iscritta alcuna clausola di riserva della proprietà;
- che l'esercizio del diritto di recesso conferma che il RO era ben consapevole della sua qualità di socio di società in nome collettivo, con la conseguente responsabilità illimitata ai sensi dell'art. 2291 c.c. verso i creditori sociali.
In prima udienza il giudice ha assegnato i termini per il deposito delle memorie previste dall'art. 183, comma 6, c.p.c.
Solo l'opponente ha depositato la prima memoria, con la quale ha ribadito la nullità del precetto e ha eccepito che “la mancata opposizione al detto decreto ingiuntivo risulta essere riprova dell'assenza di qualifica di socio in capo al RO”.
Entrambe le parti hanno depositato le seconde e terze memorie previste dall'art. 183 co. 6 c.p.c.
Con ordinanza del 09.06.2023, il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e di chiamata in causa dei terzi e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato
l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 05.3.2024 il Giudice ha assegnato alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
Le parti hanno depositato le sole comparse conclusionali con cui
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Cocco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3127/2022 promossa da:
MP RO, rappresentato e difeso dall' Avv. Stefano Abate del Foro di Tempio
Pausania, C.F. [...], elettivamente domiciliato presso e nello studio dello stesso sito in La Maddalena (SS), Via Indipendenza n. 1/E;
ATTORE
Contro
IO VI, rapp.to e difeso dall'Avv. Andrea Pogliani del Foro di Cagliari, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Cagliari (CA), Via Sanna Randaccio n. 63;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice ha formulato le seguenti conclusioni nell'atto di citazione in opposizione al precetto:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
In via preliminare e d'urgenza:
Sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto di precetto notificato nell'interesse del Dott. IN
ND al Rag. RO RO in data 27 aprile 2022, dell'importo di € 45.965,16, per tutti i gravi motivi esposti in narrativa.
In via principale:
1) Accertare e dichiarare che l'atto di precetto dell'importo di € 45.965,16, notificato in data 27 aprile
2022 al Rag. RO RO nell'interesse del Dott. IN ND è stato notificato in pendenza pagina 1 di 10 e validità dell'atto di precetto del 29 ottobre 2021, notificato il giorno 10.11.2021, per cui è in essere il procedimento di opposizione R.G. n. 8269/2021, Trib. Cagliari;
2) conseguentemente, dichiarare la nullità o annullare l'atto di precetto dell'importo di € 45.965,16, notificato in data 27 aprile 2022 al Rag. RO RO nell'interesse del Dott. IN ND in ragione di quanto esposto nel corpo del presente atto.
Con vittoria di spese e compensi legali oltre accessori di legge.
In via subordinata
Qualora il Tribunale adito non ritenga di accogliere la domanda portata in via principale:
3) accertare e dichiarare che le somme di cui all'atto di precetto notificato in data 27 aprile 2022 al
Rag. RO RO nell'interesse del Dott. IN ND non sono dovute, per i motivi tutti esposti in narrativa;
4) conseguentemente, annullare l'atto di precetto dell'importo di € 45.965,16 notificato nell'interesse del Dott. IN ND in data 27 aprile 2022 al Rag. RO RO perché la somma portata con il medesimo non è dovuta dall'odierno attore.
Con condanna del convenuto al pagamento delle spese di giudizio o, in caso di soccombenza, con spese compensate.”.
Parte convenuta VI IO ha così concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 5.3.2024:
“voglia l'Ill.mo Giudice, contrariis reiectis: in via principale
- rigettare l'opposizione del Rag. RO RO siccome infondata in fatto ed in diritto, per tutte le motivazioni e ragioni sopra esposte;
- con condanna alla rifusione delle spese e dei compensi professionali;
- con responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
MP RO ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 615 co. 1 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificatogli in data 27.4.2022, per la somma di € 45.965,16 oltre spese.
Il titolo esecutivo alla base dell'atto di precetto in esame è rappresentato dal decreto ingiuntivo n.
1100/2010 emesso dal Tribunale di Cagliari, in favore di VI IO per l'importo di €
31.200,00 oltre interessi e spese, a titolo di compensi per l'attività di consulenza enologica svolta a favore della società UR DI AL BA & CO NC negli anni 2007 – 2008, nonché
pagina 2 di 10
dalla sentenza n. 1710/2020, pubblicata il 17/07/2020, che ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo e ha condannato la società al pagamento delle spese processuali.
A sostegno dell'opposizione l'opponente ha sostenuto:
- che l'atto di precetto impugnato sarebbe “la locupletazione di altro atto di precetto, opposto innanzi all'Intestato Tribunale, per il quale è tuttora pendente la causa R.G. n. 8269/2021”, e pertanto sarebbe nullo “in ragione dell'esistenza e validità di altro e precedente atto di precetto”;
- di non aver mai acquisito la qualifica di socio della società LE snc di AN AR & C.
“in ragione della clausola di riserva della proprietà contenuta nel contratto di cessione quote, valida ed efficace”.;
- di aver “avviato la procedura prevista ai sensi dell'art. 7 dello Statuto societario al fine di addivenire alla fuoriuscita dalla società, inviando, in data 10 dicembre 2009, una lettera raccomandata di comunicazione alla società LE S.n.c.” e di aver fatto “annotare dalla
Camera di Commercio di Sassari la propria volontà che non gli venisse più erroneamente addebitata la qualifica di socio, riuscendo a portare a compimento tale lungo iter solo in data
31.12.2010”.
VI IO si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il convenuto ha dedotto:
- che “la società “LE di AN AR & C s.n.c.” è stata cancellata d'ufficio” e che dall'esame della visura camerale risulta che il RO è stato socio illimitatamente responsabile della LE e che ha assunto tale qualità per iscrizione in data 15/09/2008 e ha cessato tale qualifica per iscrizione del 21/03/2011;
- di aver notificato il secondo precetto, avente ad oggetto la medesima somma, a causa del mancato ricevimento della cartolina attestante la notifica del prima precetto e che, in ogni caso,
“l'atto di precetto consiste esclusivamente nell'intimazione al debitore di pagare una determinata somma dovuta in ragione di titolo esecutivo giudiziale o stragiudiziale, e non comporta di per se stesso l'instaurazione di alcun procedimento né costituisce fonte di preclusioni procedimentali”;
- che il titolo azionato è il decreto ingiuntivo n. 1100/2010 emesso dal Tribunale di Cagliari, che ha condannato la LE di AN AR & C s.n.c. al pagamento della somma di €
pagina 3 di 10
30.100,00, notificato (senza che sia seguita opposizione) a MP RO nella sua qualità di socio illimitatamente responsabile in data 04/06/2010;
- che l'obbligazione del cessionario di pagare il prezzo d'acquisto è stata integralmente adempiuta;
- che nel registro delle imprese non risulta iscritta alcuna clausola di riserva della proprietà;
- che l'esercizio del diritto di recesso conferma che il RO era ben consapevole della sua qualità di socio di società in nome collettivo, con la conseguente responsabilità illimitata ai sensi dell'art. 2291 c.c. verso i creditori sociali.
In prima udienza il giudice ha assegnato i termini per il deposito delle memorie previste dall'art. 183, comma 6, c.p.c.
Solo l'opponente ha depositato la prima memoria, con la quale ha ribadito la nullità del precetto e ha eccepito che “la mancata opposizione al detto decreto ingiuntivo risulta essere riprova dell'assenza di qualifica di socio in capo al RO”.
Entrambe le parti hanno depositato le seconde e terze memorie previste dall'art. 183 co. 6 c.p.c.
Con ordinanza del 09.06.2023, il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e di chiamata in causa dei terzi e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato
l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 05.3.2024 il Giudice ha assegnato alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
Le parti hanno depositato le sole comparse conclusionali con cui
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