Trib. Lecce, sentenza 17/04/2024, n. 1448

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lecce, sentenza 17/04/2024, n. 1448
Giurisdizione : Trib. Lecce
Numero : 1448
Data del deposito : 17 aprile 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 2677/2019 R.G., cui è riunita la n.
2678/2019 R.G.,
TRA
IC ZO,
Rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Serio e Francesco Zaccaria, il secondo procuratore domiciliatario;

LO RI TA,
Rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Terruli, procuratore domiciliatario;

- attori -
IC ER,
Rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Serio e Francesco Zaccaria, il secondo procuratore domiciliatario;

- terza intervenuta-
CONTRO
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA,
Rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Lecce;

- convenuto-
SI MA,
- convenuto -contumace-


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato CO EN conveniva in giudizio TU
AR ed il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al fine di sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che il sig. TU AR ha commesso nei confronti della minore CO RO gli illeciti costituiti dagli abusi sessuali di cui alla prefata narrativa, già oggetto di accertamento da parte della Corte di Appello di Lecce, Sezione
Distaccata di Taranto con sentenza n.784/16 in data 08.11.2016-04.01.2017 divenuta definitiva
a seguito di sentenza n.3648/18 resa dalla Corte di Cassazione in data 25.01.2018;
2) accertare che il Ministero, a mezzo dei suoi dipendenti in servizio presso l'Istituto Giovanni XXIII di Martina
Franca, ha violato gli obblighi di protezione e vigilanza nei confronti dell'alunna minore CO
RO con riferimento alla commissione, da parte del collaboratore TU AR, degli abusi sessuali di cui al presente atto;
3) condannare, per le causali di cui alla prefata narrativa, i convenuti, in solido fra loro, ognuno per le proprie causali e ognuno per i propri titoli di responsabilità di cui al presente atto di citazione, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti iure proprio dal sig.
CO EN da liquidarsi nella somma di € 25.0000,00, oltre accessori, o nell'altra maggiore
o minore che sarà ritenuta di giustizia” (N. 2677/2019 R.G.).
Con comparsa depositata il 06.06.2019 si costituiva in giudizio il dicastero evocato contestando la sussistenza della ventilata responsabilità, oltre che il quantum della pretesa.
Nonostante la ritualità e tempestività della notifica dell'atto introduttivo, TU AR rimaneva contumace.
All'udienza del 09.7.2019 il Tribunale procedeva alla riunione al giudizio suindicato di quello recante il N. 2678/2019 R.G. introdotto da EL MA TO anche in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulla minore CO RO, al fine di conseguire il ristoro dei danni patiti in proprio e dalla minore all'esito degli abusi sessuali perpetrati da TU AR, collaboratore scolastico dell'“Istituto Giovanni XXIII” di Martina
Franca.
Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., con ordinanza del
15.01.2020 il Tribunale ha ammesso i mezzi di prova richiesti, alla cui assunzione ha proceduto il 27.05.2021.
All'esito, con ordinanza del 09.06.2021 ha disposto esperirsi consulenza tecnica d'ufficio nominando la dott.ssa Michela Francia, alla quale all'udienza del 12.10.2021 ha conferito
l'incarico.
2
Preso atto dell'intervento ex art. 105 c.p.c. il 06.11.2020 di CO RO nel frattempo divenuta maggiorenne, e successivamente al deposito dell'elaborato peritale, il
18.04.2023 ha trattenuto la causa per la decisione, assegnando alle parti i termini richiesti di cui all'articolo 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze in atti, ritiene il decidente che le domande formulate meritino accoglimento.
Stante il disposto dell'art. 651 c.p.p. (“1. La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.

2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a norma dell'articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato.”), per effetto della sopravvenuta irrevocabilità della sentenza penale n. 784/2016
R.S. della Corte di Appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto, di riforma quoad poenam della sentenza del Tribunale di Taranto n. 2253/2015 R.S., deve ritenersi coperto dal giudicato l'an della responsabilità civile in questa sede ascritta a TU AR, ritenuto responsabile di abusi sessuali nei confronti anche di CO RO (nata il
30/04/2002), nonché ex art. 2049 c.c. del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca.
Quanto al primo, si legge infatti nella sentenza che “È stato al di là di ogni ragionevole dubbio dimostrato che TU AR, collaboratore scolastico nell'istituto comprensivo Giovanni XXIII di
Martina Franca, approfittando del (pur non particolarmente lungo) tempo a sua disposizione nei periodi in cui i bambini alunni della scuola venivano affidati alla sua vigilanza ovvero si trovavano senza la presenza di altri adulti al suo esclusivo cospetto e della simpatia e della fiducia nutrita, oltre che dagli insegnanti, anche dagli scolari nei suoi confronti, senza ricorrere ad atti espliciti di violenza fisica e o verbale, aveva - toccando loro il sedere, il seno e le parti genitali, nonché accarezzando loro sui capelli e sulla schiena fino al sedere - reiteratamente abusato sessualmente di …CO
RO”;
e nella stessa pronuncia in merito
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