Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 5

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 5
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 5
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo


R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 20756/2024 R. Gen.
Il Giudice designato dr. Massimo PAGLIARINI nella causa
T R A
RA IA (nato a [...] il [...]), elettivamente domiciliato in
Roma, via Valdinievole 11, presso lo studio dell'avv. Ester Ferrari Morandi che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti ricorrente
E
INPS, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, presso l'avv. Alessia Faddili che lo rappresenta
e difende in virtù di procura generale in atti
convenuto all'esito dell'udienza del 31.12.2024 (sostituita con il deposito di note ex art. 127- ter c.p.c., effettuato da entrambe le parti) ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO dichiara che IA RA, con decorrenza dal mese di dicembre del
2023, è in possesso del requisito sanitario utile ad ottenere l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario;
rigetta, per il resto, la domanda;
compensa per intero tra le parti le spese del giudizio;
spese di Ctu medico-legale a definitivo carico dell'Inps.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.5.2024 IA EV - esponendo di aver infruttuosamente esperito la procedura amministrativa diretta ad ottenere la pensione di inabilità civile o l'assegno di invalidità civile, ex artt. 12 e 13 della legge n. 118/71, nonché l'accertamento di una sua invalidità in misura pari almeno
al 67% (ai fini dell'esenzione dal pagamento del ticket
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