Trib. Lanusei, sentenza 03/01/2025, n. 1

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lanusei, sentenza 03/01/2025, n. 1
Giurisdizione : Trib. Lanusei
Numero : 1
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 122/2023

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 122 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
IR ER (c.f. [...]), elettivamente domiciliato in Bari Sardo, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Fanni, che lo rappresenta e difende come da delega in calce all'atto di citazione, attore contro
IR IE (c.f. [...]),
IR IA (c.f. [...]),
IR FA (c.f. [...]),
IR RI MI (c.f. [...]),
SC LU (c.f. [...]),
IR UC (c.f. [...]),
PI PP (c.f. [...]),
PI RI TA (c.f. [...]),
PI RO (c.f. [...]),
Usai TO EN LU (c.f. [...]),
Usai EN (c.f. [...]),
Di DE FL (c.f. [...]),
PI AV (c.f. [...]),
IR IL (c.f. [...]),
IR EN (c.f. [...]),
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convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse dell'attore (note conclusive del 21 novembre 2024)
“l'On. Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, Voglia:


1. accertare e dichiarare quanto in premessa esposto;



2. conseguentemente, dichiarare ER IR, C.F. [...], nato a [...] ( Nu)

08045 il 12.12.1985, residente in [...] Int. A, proprietario degli immobili già distinti al catasto terreni del comune di Bari Sardo al Foglio 33 part. 77 e al Foglio 33 part. 200 per intervenuta usucapione;



3. vinte le spese e competenze di causa in caso di resistenza”.

***
Motivi in fatto e diritto della decisione
IR ER ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentire dichiarare di essere proprietario, per intervenuta usucapione, degli immobili siti in località “Cronta” del Comune di Bari
Sardo, distinti al catasto terreni al foglio 33, particella 77 e foglio 33, particella 200.
L'attore ha dedotto di essere figlio di IR IE, intestatario catastale dei suddetti immobili, il quale aveva esercitato sugli stessi il possesso pacifico, pubblico e continuato dall'anno 1985 all'anno
2003: il possesso si era estrinsecato con la cura costante dei terreni, effettuandone la pulizia e la coltivazione (in particolare delle angurie), provvedendo a recintarli con rete metallica, chiusa con un cancello.
L'attore era subentrato al padre nel possesso dei suddetti terreni in virtù di scrittura privata del 13 dicembre 2003 e, da tale data, aveva continuato ad esercitare il possesso con le stesse modalità del dante causa.
Ha quindi chiesto che, accertato il possesso ex art. 1158 c.c. continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico per oltre vent'anni, il Tribunale dichiarasse l'intervenuto acquisto a titolo originario per usucapione degli immobili indicati.
I convenuti, regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a
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norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario -
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