Trib. Catania, sentenza 10/03/2025, n. 1070
Sentenza
10 marzo 2025
Sentenza
10 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
2472/2024
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , nella persona del giudice onorario Dott.ssa Laura Garofalo , all'esito dell'udienza del 10.03.2024 , come sostituita dal de-
posito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c , come da delega alla decisione del 17.02.2025 in atti di giudizio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2472/2024 R.G. Lavoro promosso
DA
SS IO IO SA c. f. [...], nato a [...] il
25.10.1958 , rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Carmelo Guidotto come da procura in atti depositata , domiciliato presso il suo studio in Catania , via Pietro Novelli 159/B;
RICORRENTE
CONTRO
I.N.P.S. Istituto Nazionale Della Previdenza Sociale in persona del Presidente legale rappresentante p. t., c. f. 80078750587 , con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21 , in giudizio rappresenta-
to e difeso dall'avv. Alessandra Vetri , come da procura alle liti in atti depositata , domiciliato in
Catania Piazza della Repubblica , presso Avvocatura INPS;
RESISTENTE
Oggetto . opposizione ad avviso di addebito
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06.03.2024, parte attrice impugnava l'avviso di addebito n. 593 2023 000
622388 7000 , notificato in data 07.02.2024 dall'Inps , con il quale veniva intimato il pagamento della somma di euro 10.321,06 dovuti alla Gestione Separata dei liberi professionisti per l'anno
2016 . A sostegno dell'opposizione proposta deduceva l'illegittimità della pretesa in quanto i redditi
2016 , cui l'avviso impugnato faceva riferimento , derivavano da attività di lavoro dipendente , per il quale il sostituto d'imposto aveva versato i relativi contributi previdenziali all'ente odierno resistente .
Parte ricorrente premetteva in fatto la circostanza che nel corso del 2016 svolgeva con partita IVA
l'attività di Fisioterapia presso la Casa di Cura Madonna del Rosario. Tale rapporto di lavoro tutta-
via presentava le caratteristiche della subordinazione, come in effetti successivamente accertato da
Ispettorato del lavoro che ha eseguito verifiche e controlli necessari sul posto di lavoro , a seguito delle denunce pervenute dai colleghi del ricorrente , che in atti documentava .
Il rapporto di lavoro in esame, pertanto, è stato accertato e inquadrato normativamente come rap-
porto di lavoro subordinato con la Casa di cura Madonna del Rosario , il datore di lavoro aveva provveduto a regolarizzare i rapporti di lavoro accertati ed a versare i contributi dovuti presso INPS
per il ricorrente come lavoratore dipendente.
Deduceva pertanto che nella fattispecie non sussistesse obbligo di versamento contributivo alla Ges-
tione Separata INPS, poiché per il 2016 per i medesimi redditi risultavano versati i contributi previ-
denziali e garantita una copertura assicurativa totale dal datore di lavoro.
Sotto altro profilo eccepiva la prescrizione dei contributi vantati da Inps per il decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 55 R.D.L.1827/1935 , convertito in legge 1155/1936 , anche a con-
siderare la sospensione disposta durante la pandemia da Covid-19.
Chiedeva pertanto in accoglimento del ricorso l'annullamento dell'avviso di addebito impugnato,
con vittoria di spese di giudizio e con distrazione in favore del procuratore antistatrio del ricorrente ex art. 93 c.p.c.
Il Tribunale sospendeva l'atto impugnato e fissava l'udienza di discussione al 16.9.2024.
Successivamente si costituiva in giudizio INPS che chiedeva il rigetto del ricorso proposto per infondatezza e insisteva nella sussistenza del proprio credito contributivo e nell'obbligo in capo al
ricorrente di contribuzione alla gestione Separata INPS per l'esercizio di attività libero professio-
nale nel corso del 2016 . Precisava che nella dichiarazione reddituale 2017 per l'anno di imposta
2016, erano stati dichiarati redditi provenienti da attività professionale non soggetti a contribuzione presso altra Cassa Previdenziale.
L'Istituto aveva provveduto a inviare a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento una diffida di pagamento per ottenere i contributi dovuti a Gestione Separata 2016 con le relative sanzioni , poi confluiti nell'avviso di addebito impugnato.
Precisava che “ Nella dichiarazione dei redditi relativi al 2016 ( vds.Modello PF 2017-All.), pre
sentata dal ricorrente in data 28/1/2018/, controparte , ha , infatti dichiarato,nel quadro RE-
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