Trib. Isernia, sentenza 23/04/2024, n. 56

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Isernia, sentenza 23/04/2024, n. 56
Giurisdizione : Trib. Isernia
Numero : 56
Data del deposito : 23 aprile 2024

Testo completo

Allegato al verbale di udienza del 06.03.2024 N. R. G. L. 128/2018
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 128 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2018, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note fino al 06.03.2024 e vertente
TRA

, rappresentato e difeso agli Avv.ti Mariani Maria Antonietta Parte_1
e Giuseppe Di Vito, giusta procura in atti;

RICORRENTE
E

rappresentato e difeso dall'Avv.to Gabriele Controparte_1
Cristinzio, giusta procura in atti;

RESISTENTE
Oggetto: Retribuzione
Ragioni in fatto e in diritto della decisione


Allegato al verbale di udienza del 06.03.2024 N. R. G. L. 128/2018
1. Con ricorso depositato il 20.03.2018, la Sig.ra citava dinanzi al Tribunale di Pt_1
Isernia la società per chiedere il pagamento della retribuzione Controparte_1 della prestazione di lavoro subordinato resa dal periodo ricompreso dal giorno 01/10/2015 al 28/03/2017 con inclusione del lavoro straordinario, giusto inquadramento per le mansioni svolte nel CCNL di riferimento, del t.f.r. maturato oltre che per riposi, ferie, permessi e festività non godute. Chiedeva, in particolare, che venissero accolte le seguenti conclusioni: “a)Accertare e dichiarare che tra la sig.ra
[...]
e la in persona del legale rapp.te p.t., per il periodo ricompreso tra Parte_1 Controparte_1 il 1.10.2015 e il 28.3.2017 è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno e tanto per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte in narrativa che abbiansi qui per ripetute e trascritte integralmente;
b) accertare e dichiarare, sempre relativamente al periodo ricompreso tra il 1.10.2015 e il 28.3.2017, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte nella narrativa del presente atto, il diritto della sig.ra a percepire le differenze di retribuzione anche a Parte_1 titolo di danno che si quantificano in € 15.411,13 al lordo delle ritenute fiscali di legge di cui € 894,50 a titolo di trattamento di fine rapporto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo ovvero a percepire quella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa a seguito di c.t.u. contabile che sin da ora si chiede sempre maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria di legge dalle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo;
c) accertare e dichiarare che , a causa dell'illegittimo comportamento del proprio datore di lavoro, ha percepito Parte_1 una indennità di disoccupazione i ammontare inferiore rispetto a quanto avrebbe avuto diritto Org_1

a percepire per un importo pari a € 1999,00, o altra somma maggiore o minore da accertarsi in corso di causa anche a seguito di c.t.u. contabile che sin da ora si chiede;
d) per l'effetto pronunciare in favore della ricorrente e a carico di in persona del suo legale rapp.te p.t., condanna al Controparte_1 pagamento della somma di € 15.411,13 al lordo delle ritenute fiscali di legge di cui € 894,50 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo ovvero di quella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa a seguito di c.t.u. contabile che sin da ora si chiede sempre maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria di legge dalle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo;
pronunciare altresì a carico della

[...]
in persona del suo legale rapp.te p.t. condanna di pagamento sempre in favore della
Controparte_1 sig.ra della somma di € 1.999,00 a titolo di danno per avere percepito una inferiore indennità Org_1 da parte dell a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro oltre interessi e rivalutazione dalle Org_2 singole scadenze mensili all'effettivo soddisfo;
e) condannare la in persona del

Controparte_1 suo legale rapp.te p.t., al pagamento sulle somme di cui al punto precedente dei contributi previdenziali e assicurativi come per legge in favore della ricorrente;
f) condannare la in

Controparte_1 persona del suo legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese e competenze del giudizio maggiorate del rimborso forfettario pari al 15%, del cap pari al 4% e dell'Iva di legge da attribuirsi ai sottoscritti procuratori antistatari.”. In fatto, la ricorrente affermava di essere stata assunta dalla Gestione con
Controparte_1 contratto a tempo indeterminato part-time prestando la propria attività di lavoro per sei
Allegato al verbale di udienza del 06.03.2024 N. R. G. L. 128/2018
giorni alla settimana, dalla domenica al venerdì, dalle ore 8:30 del mattino alle ore 13:00, e dalle ore 16:00 alle ore 19:00 della sera, sino al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, avvenuto in data 28.30.2017, con la mansione di aiuto cuoco di ristorante e inquadramento nel V livello di retribuzione (rapporto di lavoro disciplinato dal CCNL per i dipendenti di aziende alberghiere, pubblici esercizi, stabilimenti balneari, alberghi diurni, imprese di viaggio e turismo, campeggi e villaggi turistici). Nonostante l'osservanza da parte della ricorrente del predetto orario di lavoro, la società datrice avrebbe inizialmente qualificato il rapporto subordinato intercorso come a tempo determinato part – time (come da lettera di
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