Trib. Tempio Pausania, sentenza 12/11/2024, n. 245

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Tempio Pausania, sentenza 12/11/2024, n. 245
Giurisdizione : Trib. Tempio Pausania
Numero : 245
Data del deposito : 12 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 356/2021
Il Giudice M F S, all'udienza del 12/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to CARBONI NICOLA ricorrente contro
), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv.to MARCHI DOMENICO MICHELE e MEAZZA
GIANFRANCO VIA CARSO, 35 7100 C.F._2
SASSARI;
resistente
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.

RAGI ONI DI FAT TO E DI DIRIT TO DELLA DE CISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato in data 5/10/2021 Parte_1
ha convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di Tempio Pausania in funzione di giudice del lavoro, la Controparte_1
Ha esposto di essere stato alle dipendenze della per tre Controparte_1
diversi periodi dal 1/7/2010 al 15/9/2010 a tempo determinato con la mansione di addetto ai servizi di vigilanza privata, categoria di inquadramento D1, il secondo dal 1/3/2011 al 17/5/2012 a tempo determinato con la mansione di guardia giurata, categoria 5 e l'ultimo dal
18/5/2012 al 5/6/2019 a tempo indeterminato, con la mansione di guardia giurata, categoria 4;

Ha dedotto che la resistente per tutto il periodo lavorativo aveva sempre inviato via mail gli ordini di servizio, nei quali venivano decisi turni e gli orari.
Ha affermato di avere prestato la propria attività lavorativa superando gli orari ed i turni previsti dal contratto collettivo di riferimento e di non avere percepito la retribuzione per l'attività di lavoro straordinario, né per le giornate festive, né le indennità per ferie non godute ed ex festività.
Ha dedotto di essere creditore della resistente dell'importo di euro
21.304,28 per indennità e maggiorazioni non retribuite, aumenti salariali e di livello previsti dal CCNL applicato, oltre le differenze delle quote retributive per quattordicesima e tredicesima di ogni anno. Cont Ha affermato che in data 19/3/2019 l' di Sassari aveva convocato le parti per una conciliazione a seguito di richiesta di intervento ispettivo, senza però esito positivo.
Ha chiesto:” - condannare la G.P. in persona del leg. Controparte_3
rapp.te p.t., al pagamento di € 21.304,28 per differenze retributive, oltre
l'importo dovuto per gli assegni familiari per la figlia pari ad € Per_1
172,75, rivalutazione ed accessori o al pagamento della somma veriore che
Pag. 2 di 12 sarà accertata in giudizio;
- con vittoria di spese di lite, diritti onorari, rimb. forf. ed oneri di legge
.
Si è costituita in giudizio la ed ha contestato il contenuto del CP_1
ricorso;
ha, in via preliminare e/o pregiudiziale, in relazione alle differenze retributive a qualsiasi titolo rivendicate dall con riferimento all'arco Pt_1
temporale ricompreso tra il Gennaio 2013 e il 05.03.2014, eccepito la prescrizione quinquennale, dato lo spirare del termine di cui all'art. 2948,
n.5, c.c.
dal momento in cui il diritto poteva esser fatto valere.
Ha affermato che l'unico atto interruttivo della prescrizione conforme ai requisiti dell'art 2943 c.c. era esclusivamente la richiesta di intervento formulata nei confronti dell'ispettorato del lavoro per la prima volta solo il
05.03.2019, non potendo riconoscersi alcuna efficacia interruttiva alla lettera del 18.06.2018, non trasmessa con racc. A/R come invece erroneamente indicato nel contenuto della stessa, che indica genericamente un importo dovuto di euro 20.039,26, senza allegare i conteggi dettagliati.
Non contestato il periodo lavorativo;
ha affermato che il ricorrente aveva svolto l'attività di Guardia Particolare Giurata adibita a servizi di piantonamento fisso (presso i siti di Terna Rete Italia Spa a Santa Teresa di
Gallura, Numera Spa in Sassari, Bartolini Spa a Porto Torres) e di Per_2
nella città di Sassari per conto dei clienti di zona, come desumibile anche dalle buste paga allegate e che la prestazione lavorativa del ricorrente si era conformata alle previsioni contrattuali e, quanto all'orario di lavoro, al limite 40 ore settimanali in esso stabilito.
Ha esposto di avere provveduto a corrispondere regolarmente al ricorrente gli importi indicati nelle buste paga nel periodo in cui si era protratto il rapporto di lavoro, come da buste paga e i bonifici allegati.
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Ha confermato che gli ordini di servizio sottoscritti dal legale rappresentante e dal direttore tecnico, venivano trasmessi al personale dipendente del settore vigilanza o via mail o consegnato a mani delle guardie giurate.
Ha Eccepito che gli ordini di servizio posti a corredo del ricorso, segnatamente gli allegati da 4 a 9, non erano sottoscritti dal legale rappresentante della né dal direttore tecnico, risultando CP_1
pertanto non riferibili né opponibili alla parte resistente in quanto potevano essere state predisposte da chiunque.
Ha da ultimo dedotto che in data 28.09.2018, il ricorrente era stato sospeso dal servizio e dalla retribuzione in quanto “- in data 27.09.2018, a seguito di apposita visita medica finalizzata alla verifica periodica dell'idoneità alla mansione di Guardia Particolare Giurata, il lavoratore era risultato
"Temporaneamente inidoneo alla mansione specifica e per il protrarsi della condizione di inabilità specifica del ricorrente ininterrottamente dal
28.09.2018, in data 03.05.2019 aveva promosso presso l competente CP_2
il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 7 della Legge 15 luglio 1966 n.
604
in quanto sussisteva l'intenzione dell'Azienda di procedere al licenziamento del Sig. per giustificato motivo oggettivo;
Parte_1
poiché la conciliazione richiesta dalla aveva dato esito CP_1
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