Trib. Napoli, sentenza 26/09/2024, n. 8204
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Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 26/09/2024
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 20020/2021
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate da tutte le parti entro il termine a tal uopo assegnato, ove sono state ribadite le ragioni poste a sostegno delle rassegnate conclusioni;
decide la causa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero
N. 20020/2021 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Flora Vollero, all'udienza del 26 settembre 2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, pronuncia ai sensi dell'art 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 20020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021
TRA
CONPAT SCARL (P.I. 0604439121), in persona del legale rappr. p.t. e FENIX CONSORZIO
STABILE S.C.A.R.L. (P.IVA 03533141200), in proprio e rispettivamente quali capogruppo e mandante dell'ATI ON SC – Fenix Consorzio Stabile SC, rappresentati e difesi dall'Avv.
Antonio Melucci del foro di Salerno, elett. dom. presso la casella postale pec: melucci.antonio@pec.it, come da mandato in atti
ATTRICI
E
ASMEL CONSORTILE S.C.A.R.L., C.F. 91055320120 – P. IVA 03357090129, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Avv. Mario Caliendo, con studio in Napoli alla via
P. Colletta n. 12, nonché indirizzo di PEC mariocaliendo1@avvocatinapoli.legalmail.it, come da mandato in atti
CONVENUTA
Oggetto: appalto - atto unilaterale d'obbligo
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti per l'odierna udienza ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, le attrici, come in epigrafe indicate, convenivano in giudizio la SM
Consortile s.c.a.r.l. dinanzi al sopra intestato Tribunale, onde accertare e dichiarare l'illegittimità delle somme richieste con l'avviso di fattura n.804 del 14.07.2020 di euro € 21.636,30, avente ad oggetto
“Nostre competenze per gara”, “Spese di pubblicazione obbligatoria bando di gara” e “Spese di pubblicazione obbligatoria esito di gara” per violazione e falsa applicazione dell'art. 23 della
Costituzione e dell'art. 41 comma 2 bis del d.lgs. 50/2016, per inesistenza e nullità della causa dell'atto unilaterale d'obbligo del 30.9.2019, nonché per violazione dell'art. 2697 c.c. data la carenza di prova dei costi sostenuti;
accertare, in via incidentale, l'illegittimità della clausola del bando di gara VI.3 lettera s) e del disciplinare di gara per violazione dell'art. 83, co. 8, d.lgs. 50/2016, e, per l'effetto, disapplicare la clausola anzidetta, ai sensi della l. 2248/1865, all. E.
A fondamento delle pretese, parte attrice deduceva: - che il Comune di Laurino aveva indetto una procedura di gara avente ad oggetto l'affidamento dei lavori di “Consolidamento del Costone
Roccioso e Messa in Sicurezza del Versante Orientale del Centro Abitato di Laurino”,- che il bando di gara e il disciplinare prevedevano lo svolgimento della procedura di gara attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica ASMECOMM;
- che tale piattaforma è stata messa a disposizione dalla Centrale di Committenza SM Consortile S.c. a r.l., che provvede alla pubblicazione della procedura di gara, secondo le modalità indicate negli atti di gara;
- che attraverso tale piattaforma, la Stazione Appaltante si occupa della gestione delle fasi della procedura relative alla pubblicazione, della presentazione, analisi, valutazione e aggiudicazione delle offerte, nonché delle comunicazioni di scambi di informazioni;
- che ai fini della partecipazione alla gara, i concorrenti hanno sottoscritto un atto unilaterale d'obbligo, con il quale si sono obbligati a corrispondere all'SM Consortile S.c. a r.l. ““il corrispettivo del servizio per le tutte le attività di gara non escluse dal comma 2-bis dell'art.41 del D.lgs. n. 50/2016 dalla stessa fornite, ovvero una somma pari all'1% oltre iva dell'importo a base di gara;
che la predetta obbligazione integrava un elemento essenziale ed una condizione di ricevibilità dell'offerta, con la espressa previsione del pagamento del corrispettivo determinato prima della sottoscrizione del contratto con la Stazione Appaltante;
- di aver preso parte alla procedura, sottoscrivendo, tra l'altro, in data 24.10.2019, il predetto atto unilaterale d'obbligo, necessario a pena di irregolarità dell'offerta, ai sensi dell'art. 59, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero di esclusione del concorrente dalla procedura;
- che tale clausola prevista dal bando di gara è nulla, come il successivo atto unilaterale d'obbligo;
- che a seguito dell'espletamento della procedura di gara, con determina n. 53 del 27.02.2020, l'appalto le è stato aggiudicato definitivamente;
- che in data
10.06.2020, la Stazione Appaltante e l'ATI aggiudicataria hanno sottoscritto contratto di appalto rep. n.
1/2020, avente ad oggetto i lavori sopra richiamati;
- che, nel mentre, sono intervenute plurime pronunce giurisdizionali che hanno dichiarato l'illegittimità della pretesa creditoria da parte di SM
Consortile S.c. a r.l.;
- che, ciononostante, l'SM consortile, in esecuzione dell'atto unilaterale
d'obbligo del 24.10.2019, sottoscritto da parte attrice in sede di partecipazione alla gara, ha emesso nei
confronti di ON SC l'avviso di fattura n. 804
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 26/09/2024
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 20020/2021
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate da tutte le parti entro il termine a tal uopo assegnato, ove sono state ribadite le ragioni poste a sostegno delle rassegnate conclusioni;
decide la causa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero
N. 20020/2021 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Flora Vollero, all'udienza del 26 settembre 2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, pronuncia ai sensi dell'art 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 20020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021
TRA
CONPAT SCARL (P.I. 0604439121), in persona del legale rappr. p.t. e FENIX CONSORZIO
STABILE S.C.A.R.L. (P.IVA 03533141200), in proprio e rispettivamente quali capogruppo e mandante dell'ATI ON SC – Fenix Consorzio Stabile SC, rappresentati e difesi dall'Avv.
Antonio Melucci del foro di Salerno, elett. dom. presso la casella postale pec: melucci.antonio@pec.it, come da mandato in atti
ATTRICI
E
ASMEL CONSORTILE S.C.A.R.L., C.F. 91055320120 – P. IVA 03357090129, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Avv. Mario Caliendo, con studio in Napoli alla via
P. Colletta n. 12, nonché indirizzo di PEC mariocaliendo1@avvocatinapoli.legalmail.it, come da mandato in atti
CONVENUTA
Oggetto: appalto - atto unilaterale d'obbligo
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti per l'odierna udienza ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, le attrici, come in epigrafe indicate, convenivano in giudizio la SM
Consortile s.c.a.r.l. dinanzi al sopra intestato Tribunale, onde accertare e dichiarare l'illegittimità delle somme richieste con l'avviso di fattura n.804 del 14.07.2020 di euro € 21.636,30, avente ad oggetto
“Nostre competenze per gara”, “Spese di pubblicazione obbligatoria bando di gara” e “Spese di pubblicazione obbligatoria esito di gara” per violazione e falsa applicazione dell'art. 23 della
Costituzione e dell'art. 41 comma 2 bis del d.lgs. 50/2016, per inesistenza e nullità della causa dell'atto unilaterale d'obbligo del 30.9.2019, nonché per violazione dell'art. 2697 c.c. data la carenza di prova dei costi sostenuti;
accertare, in via incidentale, l'illegittimità della clausola del bando di gara VI.3 lettera s) e del disciplinare di gara per violazione dell'art. 83, co. 8, d.lgs. 50/2016, e, per l'effetto, disapplicare la clausola anzidetta, ai sensi della l. 2248/1865, all. E.
A fondamento delle pretese, parte attrice deduceva: - che il Comune di Laurino aveva indetto una procedura di gara avente ad oggetto l'affidamento dei lavori di “Consolidamento del Costone
Roccioso e Messa in Sicurezza del Versante Orientale del Centro Abitato di Laurino”,- che il bando di gara e il disciplinare prevedevano lo svolgimento della procedura di gara attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica ASMECOMM;
- che tale piattaforma è stata messa a disposizione dalla Centrale di Committenza SM Consortile S.c. a r.l., che provvede alla pubblicazione della procedura di gara, secondo le modalità indicate negli atti di gara;
- che attraverso tale piattaforma, la Stazione Appaltante si occupa della gestione delle fasi della procedura relative alla pubblicazione, della presentazione, analisi, valutazione e aggiudicazione delle offerte, nonché delle comunicazioni di scambi di informazioni;
- che ai fini della partecipazione alla gara, i concorrenti hanno sottoscritto un atto unilaterale d'obbligo, con il quale si sono obbligati a corrispondere all'SM Consortile S.c. a r.l. ““il corrispettivo del servizio per le tutte le attività di gara non escluse dal comma 2-bis dell'art.41 del D.lgs. n. 50/2016 dalla stessa fornite, ovvero una somma pari all'1% oltre iva dell'importo a base di gara;
che la predetta obbligazione integrava un elemento essenziale ed una condizione di ricevibilità dell'offerta, con la espressa previsione del pagamento del corrispettivo determinato prima della sottoscrizione del contratto con la Stazione Appaltante;
- di aver preso parte alla procedura, sottoscrivendo, tra l'altro, in data 24.10.2019, il predetto atto unilaterale d'obbligo, necessario a pena di irregolarità dell'offerta, ai sensi dell'art. 59, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero di esclusione del concorrente dalla procedura;
- che tale clausola prevista dal bando di gara è nulla, come il successivo atto unilaterale d'obbligo;
- che a seguito dell'espletamento della procedura di gara, con determina n. 53 del 27.02.2020, l'appalto le è stato aggiudicato definitivamente;
- che in data
10.06.2020, la Stazione Appaltante e l'ATI aggiudicataria hanno sottoscritto contratto di appalto rep. n.
1/2020, avente ad oggetto i lavori sopra richiamati;
- che, nel mentre, sono intervenute plurime pronunce giurisdizionali che hanno dichiarato l'illegittimità della pretesa creditoria da parte di SM
Consortile S.c. a r.l.;
- che, ciononostante, l'SM consortile, in esecuzione dell'atto unilaterale
d'obbligo del 24.10.2019, sottoscritto da parte attrice in sede di partecipazione alla gara, ha emesso nei
confronti di ON SC l'avviso di fattura n. 804
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