Trib. Agrigento, sentenza 25/01/2024, n. 117

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Agrigento, sentenza 25/01/2024, n. 117
Giurisdizione : Trib. Agrigento
Numero : 117
Data del deposito : 25 gennaio 2024

Testo completo

R.G. N. 283/2022

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Federica Verro, ha pronunciato
la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 283 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi,
vertente
tra
COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA (c.f. e p.iva 8004280840), in persona del Sindaco pro
tempore, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. MARCO ALFONSO
CARDELLA, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo del difensore;

- appellante -
contro
DI LT RI (C.F. [...]) nato a [...] il [...],
rappresentato e difeso dall'avv. RICCOBENE VALENTINA, giusta procura in calce alla
comparsa di risposta;

- appellata -
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 729/2021 del Giudice di Pace di Agrigento
in materia di fornitura idrica;

conclusione delle parti: come precisate all'udienza del 13.9.2023 al cui verbale si rinvia;

1 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Comune di Lampedusa e Linosa, in persona
del Sindaco pro tempore, ha proposto appello avverso la sentenza n. 729/2021 con cui il Giudice
di Pace di Agrigento, in accoglimento dell'azione incoata da IO Di MA, “accoglie la
domanda e per l'effetto annulla le fatture sopra indicate avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo
del servizio idrico e scarichi del Comune di Lampedusa.
Condanna il Comune convenuto al pagamento delle spese processuali in favore di Di MA IO
che si liquidano in €. 700,00 di cui €.98,00 per esborsi oltre spese generali iva e cpa come per legge da
distrarsi in favore dell'Avv. Valentina Riccobene dichiaratasi antistataria”.
L'appellante, in particolare, ha dedotto quali motivi di appello:
- che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente escluso l'esistenza del contratto di
somministrazione posto a fondamento della pretesa di pagamento, omettendo di considerare,
quali prove della conclusione del contratto per facta concludentia, il regolamento delle entrate
idriche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 13.6.2000, regolarmente
pubblicato nell'Albo Pretorio comunale (la cui affissione determinerebbe la presunzione di
conoscenza in capo all'utente del servizio idrico);

- che quest'ultimo, già a partire dal 2000, prevedeva la fornitura dell'acqua “con il sistema
di misura a contatore a seguito della sottoscrizione di apposito contratto di somministrazione con
ciascun ente, previa richiesta da parte di quest'ultimo presso il competente Ufficio Idrico” disponendo,
per il periodo antecedente all'installazione dei singoli contatori idrometrici, l'applicazione
delle tariffe a forfait;
affermando l'idoneità di tali previsioni regolamentari ad integrare il
contenuto del contratto di somministrazione ai sensi degli artt. 1339 e 1374 c.c.;

- in ogni caso l'applicabilità dell'art. 2041 c.c., allegando che la maggior parte degli utenti
- nonostante tali previsioni e pur reclamando il pagamento in base al consumo reale - non
aveva formalizzato la richiesta per l'installazione del contatore né sottoscritto alcun contratto,
eludendo il pagamento delle prestazioni idriche rese dall'ente comunale delle quali
continuava comunque ad usufruire;
deducendo, altresì, che l'applicazione delle tariffe a forfait
non era stata disposta discrezionalmente da parte dell'ufficio Tributi di Lampedusa e Linosa
bensì in base al tipo di utenza e al numero degli occupanti, in conformità a quanto stabilito
con apposite deliberazioni della Giunta Municipale.
2
Conseguentemente, il Comune di Lampedusa e Linosa ha chiesto la riforma della sentenza
di primo grado, con l'accertamento del credito così come indicato nelle fatture oggetto di
sollecito e, in subordine, la condanna della parte appellata al pagamento dell'indennizzo
previsto dall'art. 2041 c.c. secondo gli importi indicati in fatture. Ha inoltre chiesto la riforma
della sentenza di primo grado in relazione al capo relativo alle spese.
Regolarmente costituitosi nel presente giudizio, IO Di MA ha contestato le
deduzioni avversarie chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza di primo
grado, sul presupposto:
- che il contratto di somministrazione ha natura privatistica (e non pubblicistica),
pertanto, in mancanza dello stesso non è possibile avanzare alcuna pretesa, e la nullità della
tariffazione a forfait;

- dell'illegittimità del canone anche sotto il profilo dell'addebito di somme per
“fognatura” e “depurazione”;

- dell'infondatezza della domanda riconvenzionale di ingiustificato arricchimento.
Conseguentemente l'appellato ha chiesto rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti
i motivi di appello, con vittoria di spese.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata trattenuta in decisione
all'udienza del 13.9.2023, con assegnazione alle parti di termini ex art. 190, II c.p.c.
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Deve, preliminarmente, darsi atto che in mancanza agli atti di un'ingiunzione fiscale
emessa dalla Pubblica Amministrazione (in allegato vi è un sollecito di pagamento), l'azione
va qualificata in termini di “azione di accertamento negativo del credito”.
Conseguentemente, la distribuzione dell'onere probatorio circa i fatti costitutivi seguirà i
canoni ordinari di cui all'art. 2967 c.c., di guisa che la prova dell'avvenuto pagamento ovvero
la mancanza dello stesso può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo
contrario, anche mediante il richiamo a delle presunzioni (Cass. Civ. n. 9201/2015).
Va altresì precisato che, come si legge nell'atto introduttivo del primo grado di giudizio,
oggetto dell'azione di accertamento negativo del credito sono gli importi di cui alle seguenti
fatture n. 865 del 28.12.2011 di € 65,13, n. 866 del 28.12.2011 di € 791,51, n. 860 del 12.12.2012
di € 65,13, n. 861 del 12.12.2012 di € 791,51, n. 836 del 05.12.2013 di € 65,13, n. 837 del 05.12.2013
3
di € 791,51, n. 828 del 29.12.2014 di € 65,13, n. 925 del 26..01.2016 di € 65,13, con addebito di
spese e the interessi per un totale di Euro 2.748,41.
Così individuati i criteri di ripartizione dell'onere della prova e l'oggetto del giudizio, è
necessario precisare che la fornitura di acqua - pure presentando rilevanza pubblicistica quale
servizio pubblico in senso oggettivo - è prestata a fronte di un canone che ha natura di
corrispettivo di contratto di somministrazione, cui si applica la
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