Trib. Ragusa, sentenza 17/12/2024, n. 245

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ragusa, sentenza 17/12/2024, n. 245
Giurisdizione : Trib. Ragusa
Numero : 245
Data del deposito : 17 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 658/2024 R.G.V.G promossa congiuntamente da:
, (C.F. ) nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alessandro Sittinieri, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
e da
, (C.F.: ) nata a [...] l'[...] e residente a Parte_2 C.F._2
Ragusa in via Cavaliere Michele Pennavaria n. 97, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Vincenza Valentina Mercorillo, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;

RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza in presenza del dì
23.10.2024.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli
effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario a Ragusa in data 11.08.2011, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso comune, anno 2011, parte II, serie A, numero 102;
che hanno esposto di essersi separati consensualmente giusto decreto di omologa n. 3008/2020 del
11.02.2020 emesso nell'ambito del procedimento iscritto al n.ro 4174/2019 R.G. dal Tribunale di
Ragusa, e di non essersi da allora riconciliati;
che dall'unione coniugale sono nati i figli (Modica, 11.12.2007) e (Modica, Per_1 Per_2
30.05.2012);

che le parti hanno dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare, confermando reciprocamente le condizioni concordate;

che con ordinanza dell'8.8.2024, è stata disposta la comparizione personale delle parti all'udienza in presenza del giorno 23.10.2024, per rendere chiarimenti in ordine alle condizioni complessivamente previste per la prole e con riguardo al loro mantenimento;

che ottenuti i chiarimenti richiesti la causa è stata nuovamente rimessa al Collegio per la decisione;

che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi